DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 2544
Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano". Rev. DGR 1348/03
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della
pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in
particolare l'articolo 114 che ha conferito alle Regioni tutte le
funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita'
veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio
2000, recante "Individuazione delle risorse umane, finanziarie,
strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di
salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del
DLgs 31 marzo 1998, n. 112";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre
2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le Regioni
per l'esercizio delle funzioni conferite dal DLgs 31 marzo 1998, n.
112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria";
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni "Norme per
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica
veterinaria e farmaceutica" con la quale all'articolo 5 e' attribuita
al Sindaco la competenza di adottare, avvalendosi dei servizi dell'
Azienda Unita' sanitaria locale, tutti i provvedimenti autorizzativi,
concessivi, prescrittivi e all' articolo 6 sono attribuite ai Comuni
tutte le funzioni amministrative in materia di igiene e sanita'
pubblica veterinaria e farmaceutica esercitate tramite le competenti
Unita' sanitarie locali;
- la propria delibera di Giunta n. 247 del 6 marzo 2001 con la quale
vengono definite le procedure per il riconoscimento degli
"Stabilimenti di cui all'Allegato A al DPCM 26 maggio 2000";
- il Reg. CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2
ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non
destinati al consumo umano;
- l'accordo della Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'1 luglio
2004 relativo all'approvazione delle "Linee guida per l'applicazione
del Regolamento n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo";
- la circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, del Direttore generale
Sanita' e Politiche sociali avente per oggetto "Procedura per il
riconoscimento degli stabilimenti di cui al Regolamento CE n.
1774/02";
- la delibera di Giunta n. 1348 del 4 agosto 2003 di approvazione
delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. n. 1774/02 del
Parlamento e del Consiglio Europeo" e delle modalita' relative al
riconoscimento degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione
dei sottoprodotti di origine animale approvate dalla Conferenza degli
Assessori regionali alla Sanita' nella seduta del 7 maggio 2003 e
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 22
maggio 2003;
considerato che l'attribuzione al Sindaco delle competenze sopra
richiamate operi anche per le funzioni attribuite alla Regione nella
materia di cui trattasi, successivamente all'entrata in vigore della
L.R. 4 maggio 1982, n. 19, poiche' la norma contiene una devoluzione
di carattere generale delle funzioni in questione all'autorita'
sanitaria, cioe' al Sindaco;
ritenuto che le "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n.
1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo" approvate dalla
Conferenza fra lo Stato e le Regioni in data 1 luglio 2004 debbano
sostituire quelle approvate dalla Conferenza degli Assessori
regionali alla Sanita' nella seduta del 7 maggio 2003 e dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 22 maggio
2003;
considerato che oltre alle "Linee guida per l'applicazione del
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo"
approvate dalla Conferenza fra lo Stato e le Regioni sia opportuno
inserire le risultanze della relazione elaborata congiuntamente fra
gli incaricati dalle Direzioni generale Sanita' e Politiche sociali,
Agricoltura e Ambiente relativamente agli aspetti relativi al
"Riconoscimento" degli impianti oleochimici, di produzione di biogas
e degli impianti di compostaggio di cui agli artt. 14 e 15 del Reg.
CE n.1774/2002 nonche' le risultanze del Gruppo di lavoro
ministeriale "Regolamento 1774/2002" in materia di sicurezza
alimentare e di sorveglianza epidemiologica degli animali di cui alla
nota del Ministero della Salute prot. D.G.V.A.-VII-24712-P del 10
agosto 2004, relativamente alle "Linee d'indirizzo per il
riconoscimento degli impianti tecnici e di compostaggio produttori di
stallatico trasformato";
ritenuto pertanto di revocare la delibera di Giunta n. 1348 del 4
agosto 2003 di approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del
Reg. CE n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo" e delle
modalita' relative al riconoscimento degli stabilimenti per la
raccolta e trasformazione dei sottoprodotti di origine animale
approvate dalla Conferenza degli Assessori regionali alla Sanita'
nella seduta del 7 maggio 2003 e dalla Conferenza dei Presidenti
delle Regioni nella seduta del 22 maggio 2003, in quanto e' stata
superata la prima fase d'applicazione del Regolamento medesimo al
quale si riteneva necessario affiancare uno strumento normativo che
in parte ne riprendeva i contenuti;
ritenuto pertanto di recepire le "Linee guida per l'applicazione del
Regolamento n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo"
approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'1 luglio
2004 integrandole delle sole indicazioni specifiche per renderle
operative sul territorio della regione Emilia-Romagna;
considerato inoltre che gli impianti di cui trattasi devono essere
inseriti con un proprio numero di riconoscimento univoco in ambito
nazionale per essere poi inseriti in analoghi elenchi comunitari;
ritenuto quindi di dover definire le procedure di riconoscimento
previste per gli stabilimenti di cui al Reg. CE 1774/02, attribuendo
ai Sindaci l'adozione degli atti di riconoscimento e lasciando alla
competenza della Regione Emilia-Romagna l'attribuzione dei numeri di
identificazione al fine di assicurare il necessario coordinamento
regionale e le relative comunicazioni al Ministero della Salute;
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dr. Franco Rossi - ai
sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 e della propria
deliberazione 447/03;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
a) di revocare la delibera di Giunta n. 1348 del 4 agosto 2003 di
approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE n.
1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo" e delle modalita'
relative al riconoscimento degli stabilimenti per la raccolta e
trasformazione dei sottoprodotti di origine animale approvate dalla
Conferenza degli Assessori regionali alla Sanita' nella seduta del 7
maggio 2003 e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella
seduta del 22 maggio 2003;
b) di approvare l'Allegato A), "Linee guida per l'applicazione del
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo"
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
formulato sulla base delle "Linee guida per l'applicazione del
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio
dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo
umano" approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'1
luglio 2004;
c) di dare atto per quanto in premessa esposto, che al riconoscimento
degli stabilimenti di cui trattasi provvede il Sindaco competente per
territorio sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa
espletata dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Sanita' pubblica
delle Aziende Unita' sanitarie locali;
d) di stabilire le seguenti modalita' in applicazione del Reg. CE n.
1774/2002 del 2 ottobre 2002, per il riconoscimento degli
stabilimenti:
1) ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento il Servizio
Veterinario e Igiene degli alimenti della Regione, sulla base del
parere favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario
dell'Azienda Unita' sanitaria locale, attribuisce il numero di
riconoscimento e lo comunica al Sindaco competente;
2) le modalita' di presentazione delle domande da parte degli
interessati e le procedure per l'istruttoria tecnica e amministrativa
sono definite con la Circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, del
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali avente per oggetto
"Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti di cui al
Regolamento CE n. 1774/2002". Il Servizio Veterinario ed Igiene degli
alimenti della Regione Emilia-Romagna tiene l'elenco degli
stabilimenti riconosciuti sul territorio regionale e provvede a
garantire le previste comunicazioni al Ministero della Salute per
l'aggiornamento degli elenchi nazionali degli stabilimenti
riconosciuti;
3) le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti saranno
poste a carico dei titolari dei medesimi e, in proposito, l'atto di
riconoscimento adottato dal Sindaco deve contenere l'esplicita
condizione "la validita' del presente riconoscimento e' sospesa
qualora il titolare non provveda entro 30 giorni dal ricevimento di
apposita comunicazione a versare le spese poste a suo carico per il
riconoscimento";
e) di recepire le risultanze della relazione elaborata congiuntamente
fra gli incaricati dalle Direzioni generali Sanita' e Politiche
sociali, Agricoltura e Ambiente relativamente alla definizione dei
criteri necessari al "Riconoscimento" degli impianti oleochimici, di
produzione di biogas e degli impianti di compostaggio di cui agli
artt. 14 e 15 del Reg. CE n. 1774/02 cosi' come di seguito
riportato:
Art. 14 - Ricon. degli impianti oleochimici di Cat. 2 e 3
Relativamente al Riconoscimento di questa tipologia d'impianti si
ritiene debba essere focalizzata particolare attenzione su cio' che
viene prescritto dal Regolamento all'art. 14, p. 2, lett. b ed in
particolare sull'esigenza che il sistema qualita' relativo alla
stesura delle "Buone pratiche di produzioni" contenga tutte le
procedure necessarie per monitorare l'approvvigionamento dei grassi
fusi e la loro lavorazione. Particolare attenzione dovra' essere
rivolta alle attivita' svolte in autocontrollo che si dovranno
necessariamente collegare al sistema di verifica dei punti critici.
Al riguardo, considerato che si puo' derogare dalla prescrizione
dell'obbligo del lavaggio e disinfezione all'interno dell'impianto
oleochimico degli automezzi (cisterne) utilizzati per il trasporto
dei grassi fusi, e' necessario che il sistema qualita' relativo alle
"Buone pratiche di produzione" contenga specifiche procedure di
verifica relativo alle operazioni di lavaggio e disinfezione
dell'automezzo cosi' come previsto all'art. 5, punto 5 dell'Allegato
"A - Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 del
Parlamento e del Consiglio" alla presente deliberazione.
Art. 15 - Ricon. degli imp. di prod. di biogas e compost
Anche relativamente a questa tipologia d'impianti si ritiene di
individuare nel sistema qualita' relativo alla stesura delle "Buone
pratiche di produzione" lo strumento idoneo al fine di effettuare le
verifiche necessarie al rispetto dei requisiti richiesti dal
Regolamento.
In particolare il sistema qualita' relativo alle "Buone pratiche di
produzione" dovra' considerare la verifica del:
- requisito della dimensione massima del sottoprodotto avviato al
compostaggio/digestione anaerobica mediante verifica della
triturazione;
- requisito dell'avvio alla lavorazione del prodotto nell'arco della
giornata lavorativa;
- requisito relativo al rispetto del raggiungimento della temperatura
minima di 70C per almeno un'ora nell'arco del processo di
compostaggio/digestione anaerobica;
- requisito relativo al rispetto dei parametri microbiologici;
- requisito del lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati al
trasporto dei materiali da compostare/digerire anaerobicamente;
f) di recepire le indicazioni del Gruppo di lavoro ministeriale
"Regolamento 1774/02" in materia sicurezza alimentare e di
sorveglianza epidemiologica degli animali di cui alla nota del
Ministero della Salute prot. D.G.V.A.-VII-24712-P del 10 agosto 2004,
relativamente alle "Linee di indirizzo per il riconoscimento degli
impianti tecnici e di compostaggio produttori di stallatico
trasformato" cosi' come di seguito riportato:
- Indicazioni operative relative al Riconoscimento degli impianti
tecnici e di compostaggio che operano la trasformazione di
stallatico.
Esclusione dal Riconoscimento:
non e' soggetta a procedure di riconoscimento ai sensi del
Regolamento 1774/02 l'attivita' di maturazione dello stallatico e del
contenuto del tubo digerente, quando lo stesso viene impiegato
nell'azienda agricola quale fertilizzante sui terreni, previo
stoccaggio e maturazione in concimaia. L'utilizzo nel ciclo
agronomico all'interno dell'azienda agricola del prodotto maturato in
concimaia e' regolato da specifiche e peculiari norme regionali che
definiscono i tempi di stoccaggio/maturazione, secondo durate
temporali diverse legate alla natura dei materiali e alla categoria
zootecnica e le modalita' di spandimento e di interramento.
Destinazione dello stallatico:
lo stallatico puo' essere destinato direttamente ad un impianto
tecnico riconosciuto a norma dell'art. 18 del Regolamento e ad un
impianto per la produzione di compost o biogas, riconosciuto ai sensi
dell'articolo 15 del Regolamento, o ad un impianto, autorizzato ai
sensi della normativa ambientale, secondo le indicazioni previste
all'art. 13 dell'Allegato "A - Linee guida per l'applicazione del
Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento e del Consiglio" alla
presente deliberazione.
Stallatico trasformato o prodotto a base di stallatico
1. E' stallatico trasformato o prodotto a base di stallatico il
prodotto tecnico, compreso il terreno per la fungicoltura, ottenuto
dalla lavorazione dello stallatico in un impianto tecnico
riconosciuto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento.
a. I requisiti per la produzione, per l'immissione sul mercato, di
stallatico trasformato e di prodotti a base di stallatico sono
stabiliti dall'Allegato VIII, Capitolo III, punto II del Regolamento,
che ne stabilisce i requisiti;
b. sono considerati stallatico trasformato o prodotti a base di
stallatico tutti quei preparati del commercio che vengono immessi sul
mercato come fertilizzanti organici, compresa la pollina essiccata,
come definiti ai sensi della Legge 748/84.
2. E' stallatico trasformato il "compost", quando prodotto anche a
base di stallatico, qualora per la tecnica di preparazione adottata
possa essere cosi' classificato.
a. L'impianto di produzione, per l'immissione sul mercato di compost,
nel caso sia compatibile con i pertinenti requisiti, e' riconosciuto
ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento e deve essere conforme ai
requisiti di cui all'Allegato VI, Capitolo II, parte A;
b. lo stallatico deve essere trasformato conformemente all'Allegato
VI del Regolamento 1774/2002, Capitolo II, parte B e C;
c. il compost deve essere conforme alle norme microbiologiche di cui
all'Allegato VI del Regolamento 1774/02, Capitolo II, parte D;
d. l'impianto di produzione del compost che trasforma i prodotti
previsti dalle lett. d) ed e) dell'art. 13 dell'Allegato "A - Linee
guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento
e del Consiglio" alla presente deliberazione, puo' essere autorizzato
ai sensi della sola normativa ambientale.
Linee di indirizzo per il Riconoscimento degli impianti tecnici e di
compostaggio produttori di stallatico trasformato
Documentazione
Domanda ai sensi dell'articolo 15 o 18 del Regolamento indirizzata al
Sindaco competente per territorio ed accompagnata dal parere del
Servizio Veterinario che esprime la valutazione del metodo di
trasformazione adottato.
Relazione tecnica dettagliata, con diagramma di flusso, con
descrizione:
1. delle modalita' di approvvigionamento della materia prima,
compresa l'indicazione sulla gestione delle esclusioni previste dal
Capitolo III dell'Allegato VIII del Regolamento 1774/02 e da altre
disposizioni;
2. delle modalita' di stoccaggio;
3. del sistema di trattamento;
4. delle fasi del processo, con indicazione delle modalita' di
igienizzazione e di rilievo dei parametri previsti;
5. del sistema adottato per verificare il rispetto dei parametri
microbiologici del prodotto commercializzato.
Autorizzazione, dell'autorita' competente, alle emissioni in
atmosfera, ove prevista, e allo scarico delle acque reflue e di
lavaggio o contratto con ditta autorizzata al ritiro.
Requisiti generali e di gestione dell'impianto
1. Le materie prime al momento dell'entrata devono essere stoccate
in modo da essere oggetto di una gestione ordinata;
2. l'area riservata alle materie prime deve disporre di un circuito
autonomo e comunque non promiscuo con quella commerciale e del
prodotto trasformato;
3. lo stallatico deve provenire direttamente dall'azienda agricola
produttrice o da impianti di concentrazione, anche temporanea, di
animali;
4. per motivazioni di biosicurezza dell'allevamento avicolo e per la
particolare situazione epidemiologica dell'influenza aviare, non e'
prevedibile uno stoccaggio intermedio, come impianto di transito,
della pollina. Tale fattispecie potra' essere considerata per altre
specie animali, qualora non sussistano condizioni epidemiologiche
pregiudizievoli e siano messe in atto, in accordo con l'autorita'
ambientale, tutte le norme di garanzia igienico sanitaria di gestione
dell'attivita';
5. l'impianto deve disporre di un sistema di lavaggio e
disinfezione;
6. gli automezzi devono essere lavati e disinfettati dopo ogni
scarico;
7. i documenti commerciali di fornitura dello stallatico, riportanti
gli elementi identificativi dell'azienda zootecnica di provenienza,
compreso il codice aziendale di registrazione presso l'Azienda Unita'
sanitaria locale devono essere conservati per almeno due anni;
8. salvo ulteriori prescrizione di biosicurezza, l'allontanamento
dello stallatico dall'azienda in cui sono in atto specifici
provvedimenti di polizia veterinaria deve essere autorizzato dal
Servizio Veterinario, territorialmente competente, ed il trattamento
presso l'impianto di trasformazione gestito con le specifiche
indicazioni che saranno di volta in volta impartite;
9. il magazzinaggio del prodotto finito, prima dell'immissione sul
mercato, deve essere effettuato adottando idonee misure
igienico-sanitarie rivolte alla salvaguardia dell'igiene ambientale,
alla sicurezza delle persone e degli animali e prevenendo qualsiasi
contaminazione indesiderata;
10. l'impianto deve dotarsi di un piano di disinfestazione,
disinfezione e derattizzazione adeguato alla tipologia e dimensione
dello stesso;
11. presso l'impianto deve essere conservata la documentazione
inerente al monitoraggio dei parametri prestabiliti per il
trattamento di igienizzazione dello stallatico e deve essere
effettuata una periodica verifica della efficacia ed efficienza del
sistema;
12. l'impianto deve disporre di un piano di autocontrollo, sulla cui
corretta applicazione effettuano la vigilanza le autorita'
competenti;
g) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A
Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 del
Parlamento e del Consiglio
Articolo 1
Modalita' di emanazione dei provvedimenti
autorizzativi da adottarsi in conformita' al Regolamento
1. Gli impianti che intendono esercitare le attivita' previste dagli
articoli 10-11-12-13-14-15-17-18-23 del Regolamento CE/1774/2002
devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi degli stessi
articoli del Regolamento al Sindaco competente per territorio per il
tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria
locale, secondo le disposizioni procedurali emanate con circolare n.
2 del 10 gennaio 2002, del Direttore generale Sanita' e Politiche
sociali della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto "Procedura
per il riconoscimento degli stabilimenti di cui al Regolamento CE n.
1774/2002".
2. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento
CE/1774/2002, deve essere inserito, a cura delle rispettive Regioni e
Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.
3. Gli impianti di trasformazione di Categoria 3 di cui all'articolo
6 del richiamato Regolamento che producono proteine animali
trasformate destinabili ad utilizzi diversificati, non necessitano di
riconoscimenti aggiuntivi da parte delle Regioni e delle Province
autonome, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile
con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento
CE/1774/2002.
4. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 2
al 7 , previsti dall'Allegato V Capitolo III del Regolamento in
esame, devono essere convalidati secondo le procedure descritte
nell'Allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati
conformemente al metodo 7. A tale scopo, preliminarmente alla
convalida, occorre che il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'
sanitaria locale competente acquisisca da parte del titolare
dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di
trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito
riferimento alle tipologie previste al Capitolo III dell'Allegato V
del Regolamento CE/1774/2002.
5. Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di
trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi
a quanto previsto nell'Allegato V, Capitolo V, punti 1, 2 e 3, e in
caso di omologazioni dei reattori, sulla base di quanto gia' disposto
dal Ministero della Salute con la circolare del 19 febbraio 1999, n.
4.
Articolo 2
Modalita' di gestione del materiale specifico a rischio
1. Il materiale specifico a rischio (MSR) di cui all'articolo 4 del
Regolamento in esame, ad esclusione dell'intero corpo degli animali
morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque
eta' e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o
didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione,
mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di
detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.
2. Il materiale specifico a rischio (MSR), di cui all'articolo 4 del
Regolamento CE/1774/2002 e del decreto del Ministero della Salute 16
ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da
qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di categoria 2 e
3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la
dicitura "Materiale specifico a rischio - Categoria 1" sui quali,
trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una
striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di
una lunghezza tale da renderla evidente.
3. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e
distruzione del MSR, e' obbligatoria la tenuta di uno specifico
registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio
Veterinario dell'Azienda USL competente per il territorio, sul quale
deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il
quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e
distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di
provenienza e di destinazione; nei macelli puo' essere utilizzato il
registro di cui all'art. 17 del RD 20/12/1928, n. 3298,
opportunamente integrato.
4. Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato dal
punto di raccolta, fino al luogo di destinazione, dal documento
commerciale di trasporto previsto per il materiale di Categoria 1.
Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve
essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori
di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento zootecnico, in
conformita' alle disposizioni vigenti.
5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del
materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del
documento commerciale di trasporto all'allevamento o allo
stabilimento da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione
dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di
ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il Veterinario
Ufficiale incaricato della vigilanza in allevamento o sullo
stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio,
verifica la correttezza di tale procedura e in caso di mancato
rispetto informa tempestivamente l'autorita' competente sullo
stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i
conseguenti provvedimenti.
Articolo 3
Attivita' non soggette a riconoscimento
1. Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento gli stabilimenti
che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto gia' in
possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di
riferimento di cui al DLgs 24 febbraio 1997, n. 47, fatto salvo il
rilascio, da parte dell'autorita' competente, di nulla osta
all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale.
2. Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento, i depositi di
spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che
stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonche' i
depositi presso i canili che stoccano le spoglie di animali correlati
all'attivita' della propria struttura o che comunque non effettuano
attivita' commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.
Articolo 4
Modalita' di raccolta sul luogo di produzione
1. Qualora i sottoprodotti di Categoria 1, 2 e 3 non vengano
asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti,
compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e
pescherie), devono essere immagazzinati in un locale o in appositi
contenitori per una corretta conservazione, anche mediante l'impiego
del freddo qualora necessario; i contenitori devono essere
chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono
dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta
almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente di
colore rosso per i materiali di Categoria 1, giallo per i materiali
di Categoria 2 e verde per i materiali di Categoria 3, fatte salve le
disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.
2. L'attivita' di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di Categoria
1, 2 e 3 presso i locali delle stesse strutture che li hanno
prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del
Regolamento CE/1774/2002 come impianto di transito, in quanto non
rientrano nell'Allegato III Capitolo II, lettera A) e B) del
Regolamento in questione.
Articolo 5
Modalita' di rilascio delle autorizzazioni
dei veicoli e dei contenitori per il trasporto
1. I veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti
non trasformati, devono essere autorizzati e registrati presso il
Servizio Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale di
competenza che ne detiene l'elenco (Allegato 7).
2. I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati
alla distruzione devono essere registrati dal Servizio Veterinario
della Azienda Unita' sanitaria locale di competenza e devono essere
conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (Allegato 8). Gli
estremi della registrazione sono riportati su una specifica
attestazione, rilasciata al trasportatore dal Servizio Veterinario
medesimo.
3. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente a ricevere la domanda
di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo e' quella del
Comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di
persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una
societa', l'Azienda Unita' sanitaria locale competente e' quella del
Comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia
coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel
caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione
o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione
e' l'Azienda Unita' sanitaria locale del Comune in cui i suddetti
sono ubicati. L'atto autorizzativo deve contenere anche i dati
relativi alla sede del Registro di cui all'articolo 9 del Regolamento
comunicati dal richiedente.
4. Dopo ogni scarico deve risultare sulla copia del documento di
trasporto che resta al trasportatore o sullo specifico documento di
attestazione (Allegato 1), la data e l'ora delle operazioni di
avvenuto lavaggio e disinfezione sottoscritta dal gestore
dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante.
5. Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi
utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere
effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso
altre strutture od impianti e l'evento attestato come al comma 4.
Articolo 6
Modalita' di identificazione dei veicoli e dei contenitori
1. I veicoli e i contenitori, di cui all'Allegato II, Capitolo II del
Regolamento CE/1774/2002, autorizzati al trasporto dei sottoprodotti
non trasformati devono essere identificati mediante targa inamovibile
di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione
della Regione, dell'Azienda USL di competenza ed il numero a ciascuno
assegnato dalla stessa sulla base dell'ordine di registrazione
(Allegati 6 e 9).
2. Sui veicoli e contenitori, di cui all'Allegato II, Capitolo I,
punto 2 del suddetto Regolamento, deve essere apposta un'etichetta,
inamovibile per i sottoprodotti freschi, che indichi:
2.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in
caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di
origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati,
inoltre: 2.1.1. in caso di materiali di Categoria 3, la dicitura "Non
destinato al consumo umano" e, se destinati a tali usi, le diciture:
"Destinato alla produzione di pet-foods" - "Destinato alla produzione
esclusiva di fertilizzanti" (nel caso di prodotti trasformati);
2.1.2. in caso di materiali di Categoria 2, diversi dallo stallatico
e dal contenuto del tubo digerente e del caso, "Destinato alla
produzione esclusiva di fertilizzanti". Tuttavia, quando i materiali
di Categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali
indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento
alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indichera'
invece "Per l'alimentazione di ..." con il nome delle specie degli
animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati cosi' come
previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione; 2.1.3. in
caso di materiali di Categoria 1 e di prodotti trasformati da essi
derivati, la dicitura "Destinato solo all'eliminazione"; 2.1.4. in
caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura
"Stallatico" cosi' come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della
Commissione;
2.2. Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i
materiali di Categoria 3, di colore giallo per i materiali di
Categoria 2 e di colore rosso per i materiali di Categoria 1.
2.3. Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione
dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x 35; negli altri
casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x 30. Le
dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm
5.
Articolo 7
Verifica periodica dei veicoli e dei contenitori
Il Sindaco competente come indicato all'art. 5, punto 3, rilascia una
autorizzazione sanitaria di durata biennale, la quale viene
rinnovata, previa verifica del mantenimento del possesso dei
requisiti di idoneita' degli automezzi e dei contenitori (di cui
Allegato II, Capitolo II, punto 1 del Regolamento e in fase di
rinnovo gli automezzi ed i contenitori dovranno essere sottoposti
alla verifica) da parte del medesimo Servizio Veterinario.
Articolo 8
Disposizioni per evitare contaminazioni crociate
Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate durante il trasporto
ai sensi dell'Allegato II al Regolamento, Capitolo II, si formulano
le seguenti indicazioni:
1. Gli automezzi autorizzati al trasporto dei sottoprodotti di
origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di
animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione
animale.
2. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati
di categoria 3 non possono trasportare materie prime o prodotti
destinati all'alimentazione umana.
3. I materiali di Categoria 3 non possono essere trasportati sul
medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre
categorie, ancorche' in contenitori separati.
4. Il Sindaco, per accertate esigenze locali, e su proposta del
Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
competenza, valuta richieste di autorizzazione in deroga al comma
precedente. La proposta deve essere corredata da una relazione
tecnica di valutazione del protocollo operativo in cui sono fissate
le modalita' di gestione del trasporto oltre che contenere le
procedure di controllo proprie del Servizio Veterinario.
5. L'impianto di transito di categoria 3 svolge le attivita' inerenti
il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di Categoria
3. In particolare, la separazione deve essere totale dal momento
della ricezione a quello della spedizione (compresa l'entrata e
l'uscita degli automezzi), in modo da evitare la "contaminazione
crociata" con materiale di Categoria 1 o 2.
Articolo 9
Documento commerciale e sanitario
1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i
prodotti trasformati devono essere accompagnati dal documento
commerciale contenente le indicazioni di cui all'Allegato II,
Capitolo III del Regolamento CE/1774/2002, riportate nei fac-simile
allegati (Allegati 2-3-4 e 4bis) alle presenti Linee guida,
rispettivamente di colore rosso, giallo e verde o con bordatura del
medesimo colore.
2. Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo
stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovra'
conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il
trasportatore.
3. Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal
trasportatore.
4. Per gli animali morti in azienda di Cat. 1, per gli animali morti
di Cat. 2 appartenenti alle specie aftoso sensibili, nel caso di
emergenze sanitarie o in caso di focolai di malattie epizootiche si
richiede, ai fini di servizio, la stesura del certificato veterinario
in uso presso il medesimo relativo alla causa di morte. La carogna
sara' scortata dal documento commerciale eventualmente controfirmato
dal Veterinario ufficiale.
Articolo 10
Registri
1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di
origine animale devono tenere il registro delle partite di cui
all'articolo 9 del Regolamento CE/1774/2002 (Allegato 5).
2. Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla prima
e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullo dell'Azienda
Unita' sanitaria locale di competenza. Le stesse indicazioni valgono
nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su
modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina
deve essere timbrata e numerata prima di essere stampata. Ai fini
degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 3 del presente
provvedimento puo' essere utilizzato il registro di cui all'articolo
9 del Regolamento con le opportune integrazioni.
3. Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che
garantisca la tracciabilita' di ciascuna partita spedita.
4. La compilazione del registro dovra' essere effettuata entro dieci
giorni dalla fine del trasporto e la stampa del registro dovra'
avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.
5. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si
indicano i seguenti criteri da adottarsi nei casi in cui non e'
prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente
la conservazione dei documenti commerciali:
5.1) il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;
5.2) il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per
tipologia di Categoria di materiale, per conto di un unico proponente
(produttore o trasformatore o deposito), a condizione che: 5.2.1. il
mandato di trasporto sia redatto in forma scritta; 5.2.2. il
proponente detenga il registro; 5.2.3. il proponente abbia dichiarato
al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire,
per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai
controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti
effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati
richiesti dal Regolamento;
5.3) lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore
occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la
produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto
che si ripete periodicamente;
5.4) lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di
sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore
o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per
tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:
5.4.1. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
5.4.2. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta; 5.4.3.
il destinatario detenga il registro; 5.4.4. il destinatario abbia
dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di
fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati
ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti
effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal
Regolamento;
5.5) lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' soggetto
all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la
movimentazione degli animali;
5.6) l'impianto di transito che riconosca la stessa titolarita' e
ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si
configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito
temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento
funzionale, a condizione che: 5.6.1. lo stabilimento di
trasformazione detenga il registro e, di tale eventualita', ne faccia
comunicazione scritta all'Azienda Unita' sanitaria locale competente
sull'impianto di transito; 5.6.2. il registro sia siglato
dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente sull'impianto di
trasformazione; 5.6.3. lo stabilimento di trasformazione fornisca su
richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico
del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito,
completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento; 5.6.4. lo
stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito,
con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.
Articolo 11
Coordinamento con la disciplina
di riferimento in materia ambientale
1. Il Regolamento CE/1774/2002 si interfaccia, fatto salvo quanto
previsto dal comma 4 dell'articolo 7 del Regolamento stesso, con la
disciplina dei rifiuti di cui al DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, al
momento dell'accesso dei sottoprodotti di origine animale agli
impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche, ai
sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 dello stesso
Regolamento CE/1774/2002.
2. Lo smaltimento in discarica dei materiali di Categoria 1 e 2, sia
freschi che trasformati, non e' ammesso, ai sensi del DLgs 13 gennaio
2003, n. 36 di recepimento della Direttiva 1999/31.
3. Fino al 31/12/2005 il materiale di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera f) del Regolamento CE/1774/2002, non miscelato con materiali
di Categoria 1 e 2 o con altri materiali di Categoria 3, ad eccezione
dei rifiuti di cucina, ai sensi del Regolamento CE/813/2003, puo'
essere smaltito in discarica. Si intendono ricompresi tra questi
materiali i prodotti alimentari, in origine confezionati, non piu'
destinati all'alimentazione umana.
Articolo 12
Modalita' di smaltimento dei
materiali di Categoria 1, 2 e 3
1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di Categoria 1
e di Categoria 2, avviene in impianti di incenerimento secondo le
seguenti modalita':
1.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della
normativa ambientale;
1.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del
Regolamento CE/1774/2002 dall'autorita' sanitaria, quando il
materiale incenerito e' costituito unicamente da sottoprodotti di
origine animale.
2. Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di
Categoria 3, avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti
modalita':
2.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della
normativa ambientale;
2.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del
Regolamento CE/1774/2002 dall'autorita' sanitaria, quando il
materiale incenerito e' costituito unicamente da sottoprodotti di
origine animale.
3. Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine
animale delle Categorie 1, 2 e 3, puo' essere incenerito e
coincenerito solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa
ambientale. I coinceneritori possono esercitare il recupero
energetico anche in procedura semplificata in base all'Ordinanza
ministeriale 30 marzo 2001.
4. Il materiale di Categoria 3, sottoposto a trasformazione in un
impianto riconosciuto a norma dell'articolo 13 del Regolamento
CE/1774/2002, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE/1774/2002 ,
quando smaltito in una discarica, e' accettato in discarica per non
pericolosi, in conformita' al DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, con il
codice CER 02 02 03.
5. I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di
trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in
applicazione del decreto del Ministro della Sanita' di concerto con
il Ministro dell'Ambiente 22 maggio 2001.
6. I sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi
commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di
produzione di prodotti alimentari di origine animale, ad esclusione
dei rifiuti di cucina e ristorazione, non possono essere gestiti come
rifiuti urbani.
Articolo 13
Impianti esclusi dall'applicazione
del Regolamento CE/1774/2002
1. Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorita'
sanitaria e dal relativo elenco nazionale in quanto disciplinati
dalla normativa ambientale i seguenti impianti:
a) inceneritori e coinceneritori che non trattano esclusivamente
sottoprodotti di origine animale;
b) inceneritori e coinceneritori che trattano prodotti trasformati;
c) impianti di discarica;
d) impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e
ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che
effettuano tragitti internazionali normati dal DM 22 maggio 2001,
siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come
materie prime;
e) impianti di biogas e compostaggio, in conformita' a quanto
previsto dall'Allegato VI, Capitolo II, punto 14 del Regolamento
CE/1774/2002, come modificato dal Regolamento CE/808/2003, qualora lo
stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo,
il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale
trattati;
f) impianti di biogas e compostaggio che trattano substrati non
previsti dal Regolamento CE/1774/2002.
Articolo 14
Attivita', utilizzi e gestioni particolari di
taluni sottoprodotti e prodotti trasformati
1. L'attivita' di trasformazione di sottoprodotti di origine animale
annessa ad impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari
destinati all'alimentazione umana, non necessita di separazione
fisica degli impianti, a condizione che non si registrino
interferenze igienico-sanitarie negative sulle attivita' svolte e che
vengano rispettati i seguenti requisiti minimi:
1.1. il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei
sottoprodotti deve essere unidirezionale;
1.2. separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di
trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello
stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati
all'uomo;
1.3. non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di
origine animale provenienti da altri stabilimenti;
1.4. personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che
opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti
destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti,
attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento di
produzione/trasformazione alimenti.
2. Gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito:
2.1. Le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione
del Regolamento CE/1774/2002 quando non sono destinati al consumo
umano per motivi commerciali o quando derivano da animali giudicati
non idonei al consumo umano. Le pelli derivanti da animali che al
macello hanno superato favorevolmente la visita ante e post mortem
possono esser considerate materie prime per la produzione di gelatine
o collagene per il consumo umano, rispettivamente ai sensi delle
Decisioni CE/1999/724 e CE/2003/721, a cui si deve fare riferimento
per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale
deposito temporaneo.
2.2. Le pelli derivate da carcasse giudicate non idonee al consumo
umano, devono essere: 2.2.1. identificate in modo chiaro
immediatamente al termine della seduta di macellazione e depositate
separatamente in contenitori specifici in base alla categoria (Cat. 1
o Cat. 3); 2.2.2. annotate nel registro delle partite spedite di
sottoprodotti; 2.2.3. accompagnate dal documento commerciale di
trasporto previsto per i materiali di Categoria 1 o 3; 2.2.4.
trasportate separatamente dalle pelli idonee al consumo umano in
contenitori o veicoli autorizzati ed identificati.
2.3. Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve
predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di
ogni seduta di macellazione, la tracciabilita' ai fini
dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine per uso
umano.
2.4. Il macello che non e' in grado di dimostrare e garantire una
corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di
gelatine, deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto
come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilita'
di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo.
2.5. Solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per
l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine per uso
umano, potranno rilasciare le certificazioni previste dalle Decisioni
CE/1999/724 e CE/2003/721.
2.6. Si puo' consentire il trasporto contemporaneo, su veicoli o
contenitori autorizzati ai sensi del Reg. CE/1774/2002, di pelli
idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in categoria 3, a
condizione che: 2.6.1. il trasporto avvenga in contenitori separati,
e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle
diverse normative possano essere mescolate; 2.6.2. le pelli siano
accompagnate dai documenti delle rispettive normative di
riferimento.
2.7. Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione
di gelatine alimentari e' soggetto esclusivamente al nulla-osta
rilasciato dal Servizio Veterinario ai sensi della Decisione
CE/1999/724.
2.8. Nella stessa struttura di transito, fatta salva la separazione
fisica e gestionale dei depositi, puo' essere tuttavia anche
autorizzato un impianto di transito di Categoria 3, per lo stoccaggio
di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del Regolamento
CE/1774/2002.
3. I prodotti trasformati derivati da materiali di Categoria 2 e 3
possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti,
ai sensi dell'articolo 35, punto 3, del Regolamento CE/1774/2002,
alle seguenti condizioni di stretto ordine sanitario:
3.1. essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale
scopo ovvero in impianti di trasformazione di Categoria 2 o di
Categoria 3 riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002;
3.2. essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se
derivati da materiali di Categoria 2;
3.3. essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1
a 5 o 7 se derivati da materiali di Categoria 3;
3.4. non essere immagazzinati presso aziende agricole che detengono
animali da allevamento se non preventivamente miscelati con altri
fertilizzanti;
3.5. sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle
confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni
previste dal Regolamento CE/1774/2002, siano riportate le diciture:
"non destinato al consumo animale" - "destinato alla produzione
esclusiva di fertilizzanti", e sul documento commerciale venga
indicato il marcatore utilizzato, ove previsto.
4. Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente possono essere:
4.1. destinati alla produzione di compost o di biogas secondo i
criteri stabiliti dal Regolamento CE/1774/2002, in impianti ai sensi
dell'art. 15;
4.2. commercializzati ad impianti che producono fertilizzanti per la
produzione per il commercio di fertilizzanti organici o di stallatico
trasformato;
4.3. trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura
"stallatico", come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della
Commissione, quando destinati agli impianti previsti ai punti 4.1 e
4.2.
4.4. applicati sui terreni agricoli previa maturazione in concimaia,
senza trasformazione in impianti riconosciuti;
4.5. allontanati dal macello per lo spargimento sui terreni agricoli
ed in tale caso: 4.5.1. la maturazione puo' avvenire presso la
concimaia del macello (se esistente) ovvero presso la concimaia
dell'azienda agricola che si e' incaricata del ritiro; 4.5.2. non si
rende necessaria l'annotazione nel registro delle partite spedite;
4.5.3. i contenitori o i carri agricoli che li contengono e li
trasportano, non necessitano dell'autorizzazione sanitaria ne'
dell'identificazione specifica ne' del documento commerciale previsto
dal Regolamento CE/1774/2002.
Articolo 15
Criteri relativi alle deroghe previste
dall' articolo 23 del Regolamento
1. In attuazione dell'articolo 23, punto 1, del Regolamento
CE/1774/2002, il Sindaco puo' autorizzare, previo parere favorevole e
sotto la supervisione e lo stretto controllo dell' Azienda USL
competente per il territorio:
1.1. l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici,
didattici e di ricerca;
1.2. l'uso di sottoprodotti di origine animale per attivita' di
tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma
dell'articolo 18 del Regolamento CE/1774/2002.
2. In attuazione dell'articolo 23, punto 2 del Regolamento
CE/1774/2002, il Sindaco puo' autorizzare, previo parere favorevole e
sotto la supervisione e lo stretto controllo delle Aziende Unita'
sanitarie locali competenti, agli utilizzatori per l'alimentazione di
animali da giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e
uccelli da preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la
cui carne non e' destinata al consumo umano, di cani allevati in mute
o in canili riconosciuti e di vermi destinati ad essere utilizzati
come esche da pesca:
2.1. l'utilizzo di materiali di Categoria 2, purche' non provengano
da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o
effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;
2.2. l'utilizzo di materiali di Categoria 3 di cui all'articolo 6,
paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'articolo 22,
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l) del Regolamento
CE/1774/2002.
3. Gli utilizzi previsti al punto 2 sono consentiti nel rispetto
delle norme di cui all'Allegato IX del Regolamento CE/1774/2002 e
delle seguenti condizioni:
3.1. l'"utente", destinatario dei materiali, deve presentare
richiesta di autorizzazione al Sindaco, per il tramite del Servizio
Veterinario territorialmente competente, specificando almeno: 3.1.1.
gli animali utilizzatori; 3.1.2. i luoghi di deposito e di consumo
dei sottoprodotti; 3.1.3. l'origine dei sottoprodotti e le modalita'
di approvvigionamento e trattamento; 3.1.4. le indicazioni relative
al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo.
3.2. il Servizio Veterinario, dopo avere effettuato le verifiche
necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza,
al Sindaco che provvede al rilascio dell'autorizzazione.
4. La Regione Emilia-Romagna comunica annualmente al Ministero della
Salute l'elenco degli "utenti" di cui al punto 3.1.
5. Si considerano non soggetti all'obbligo di riconoscimento, i
depositi di spoglie animali da compagnia negli ambulatori veterinari
che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura,
nonche' i depositi presso i canili che stoccano le carogne correlate
all'attivita' della propria struttura o che comunque non effettuano
attivita' commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.
Articolo 16
Criteri per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
1. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del
Regolamento CE/1774/2002 e' consentito il sotterramento di animali da
compagnia di proprieta' (esclusi gli equini), in terreni di privati
cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato
escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva
trasmissibile agli uomini ed animali.
2. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del
Regolamento CE/1774/2002 ed ai fini dell'eliminazione come rifiuti
mediante combustione o sotterramento in loco, di sottoprodotti di
origine animale provenienti da una zona isolata, fatte salve le
modalita' disposte dal Regolamento CE/811/2003. Si considerano "zone
isolate" le localita' cosi' come definite dal Regolamento al punto 49
dell'Allegato I o difficilmente raggiungibili da automezzi destinati
alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale, individuate di
volta in volta dall'Autorita' sanitaria competente, che ne dovra'
dare comunicazione alla Regione.
3. La Regione Emilia-Romagna comunica al Ministero della Salute le
zone individuate quali "isolate" e le relative motivazioni.
4. Cosi' come previsto dall'articolo 6, punto 1, lettera j), i
sottoprodotti dei centri di incubazione rientrano tra i materiali di
Categoria 3, se non presentano segni clinici di malattie
trasmissibili all'uomo o agli animali. Sono compresi in questi
sottoprodotti, anche le uova incubate ed i pulcini nati ed eliminati
per motivi commerciali presso i centri di incubazione.
(segue allegato fotografato)