REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2004, n. 2544

Approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3/10/2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano". Rev. DGR 1348/03

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
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- la Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed                       
integrazioni, recante "Delega al Governo per il conferimento di                 
funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali per la riforma della             
pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";              
- il DLgs 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed                       
integrazioni, recante "Conferimento di funzioni e compiti                       
amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in                  
attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" e, in                   
particolare l'articolo 114 che ha conferito alle Regioni tutte le               
funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanita'           
veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti dallo Stato;                  
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio                
2000, recante "Individuazione delle risorse umane, finanziarie,                 
strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di           
salute umana e sanita' veterinaria ai sensi del Titolo IV, Capo I del           
DLgs 31 marzo 1998, n. 112";                                                    
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre              
2000, recante "Criteri di ripartizione e ripartizione tra le Regioni            
per l'esercizio delle funzioni conferite dal DLgs 31 marzo 1998, n.             
112, in materia di salute umana e sanita' veterinaria";                         
- la L.R. 4 maggio 1982, n. 19 e successive modificazioni "Norme per            
l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanita' pubblica              
veterinaria e farmaceutica" con la quale all'articolo 5 e' attribuita           
al Sindaco la competenza di adottare, avvalendosi dei servizi dell'             
Azienda Unita' sanitaria locale, tutti i provvedimenti autorizzativi,           
concessivi, prescrittivi e all' articolo 6 sono attribuite ai Comuni            
tutte le funzioni amministrative in materia di igiene e sanita'                 
pubblica veterinaria e farmaceutica esercitate tramite le competenti            
Unita' sanitarie locali;                                                        
- la propria delibera di Giunta n. 247 del 6 marzo 2001 con la quale            
vengono definite le procedure per il riconoscimento degli                       
"Stabilimenti di cui all'Allegato A al DPCM 26 maggio 2000";                    
- il Reg. CE 1774/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2             
ottobre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni, recante                
norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non                
destinati al consumo umano;                                                     
- l'accordo della Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'1 luglio           
2004 relativo all'approvazione delle "Linee guida per l'applicazione            
del Regolamento n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo";             
- la circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, del Direttore generale                 
Sanita' e Politiche sociali avente per oggetto "Procedura per il                
riconoscimento degli stabilimenti di cui al Regolamento CE n.                   
1774/02";                                                                       
- la delibera di Giunta n. 1348 del 4 agosto 2003 di approvazione               
delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. n. 1774/02 del                   
Parlamento e del Consiglio Europeo" e delle modalita' relative al               
riconoscimento degli stabilimenti per la raccolta e trasformazione              
dei sottoprodotti di origine animale approvate dalla Conferenza degli           
Assessori regionali alla Sanita' nella seduta del 7 maggio 2003 e               
dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 22               
maggio 2003;                                                                    
considerato che l'attribuzione al Sindaco delle competenze sopra                
richiamate operi anche per le funzioni attribuite alla Regione nella            
materia di cui trattasi, successivamente all'entrata in vigore della            
L.R. 4 maggio 1982, n. 19, poiche' la norma contiene una devoluzione            
di carattere generale delle funzioni in questione all'autorita'                 
sanitaria, cioe' al Sindaco;                                                    
ritenuto che le "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n.           
1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo" approvate dalla               
Conferenza fra lo Stato e le Regioni in data 1 luglio 2004 debbano              
sostituire quelle approvate dalla Conferenza degli Assessori                    
regionali alla Sanita' nella seduta del 7 maggio 2003 e dalla                   
Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 22 maggio              
2003;                                                                           
considerato che oltre alle "Linee guida per l'applicazione del                  
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo"             
approvate dalla Conferenza fra lo Stato e le Regioni sia opportuno              
inserire le risultanze della relazione elaborata congiuntamente fra             
gli incaricati dalle Direzioni generale Sanita' e Politiche sociali,            
Agricoltura e Ambiente relativamente agli aspetti relativi al                   
"Riconoscimento" degli impianti oleochimici, di produzione di biogas            
e degli impianti di compostaggio di cui agli artt. 14 e 15 del Reg.             
CE n.1774/2002 nonche' le risultanze del Gruppo di lavoro                       
ministeriale "Regolamento 1774/2002" in materia di sicurezza                    
alimentare e di sorveglianza epidemiologica degli animali di cui alla           
nota del Ministero della Salute prot. D.G.V.A.-VII-24712-P del 10               
agosto 2004, relativamente alle "Linee d'indirizzo per il                       
riconoscimento degli impianti tecnici e di compostaggio produttori di           
stallatico trasformato";                                                        
ritenuto pertanto di revocare la delibera di Giunta n. 1348 del 4               
agosto 2003 di approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del           
Reg. CE n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo" e delle              
modalita' relative al riconoscimento degli stabilimenti per la                  
raccolta e trasformazione dei sottoprodotti di origine animale                  
approvate dalla Conferenza degli Assessori regionali alla Sanita'               
nella seduta del 7 maggio 2003 e dalla Conferenza dei Presidenti                
delle Regioni nella seduta del 22 maggio 2003, in quanto e' stata               
superata la prima fase d'applicazione del Regolamento medesimo al               
quale si riteneva necessario affiancare uno strumento normativo che             
in parte ne riprendeva i contenuti;                                             
ritenuto pertanto di recepire le "Linee guida per l'applicazione del            
Regolamento n. 1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo"                  
approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'1 luglio             
2004 integrandole delle sole indicazioni specifiche per renderle                
operative sul territorio della regione Emilia-Romagna;                          
considerato inoltre che gli impianti di cui trattasi devono essere              
inseriti con un proprio numero di riconoscimento univoco in ambito              
nazionale per essere poi inseriti in analoghi elenchi comunitari;               
ritenuto quindi di dover definire le procedure di riconoscimento                
previste per gli stabilimenti di cui al Reg. CE 1774/02, attribuendo            
ai Sindaci l'adozione degli atti di riconoscimento e lasciando alla             
competenza della Regione Emilia-Romagna l'attribuzione dei numeri di            
identificazione al fine di assicurare il necessario coordinamento               
regionale e le relative comunicazioni al Ministero della Salute;                
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dr. Franco Rossi - ai            
sensi dell'art. 37, IV  comma della L.R. 43/01 e della propria                  
deliberazione 447/03;                                                           
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di revocare la delibera di Giunta n. 1348 del 4 agosto 2003 di               
approvazione delle "Linee guida per l'applicazione del Reg. CE n.               
1774/02 del Parlamento e del Consiglio Europeo" e delle modalita'               
relative al riconoscimento degli stabilimenti per la raccolta e                 
trasformazione dei sottoprodotti di origine animale approvate dalla             
Conferenza degli Assessori regionali alla Sanita' nella seduta del 7            
maggio 2003 e dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella               
seduta del 22 maggio 2003;                                                      
b) di approvare l'Allegato A), "Linee guida per l'applicazione del              
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio Europeo"             
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,                    
formulato sulla base delle "Linee guida per l'applicazione del                  
Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio                      
dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie                 
relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo           
umano" approvate dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'1             
luglio 2004;                                                                    
c) di dare atto per quanto in premessa esposto, che al riconoscimento           
degli stabilimenti di cui trattasi provvede il Sindaco competente per           
territorio  sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa                
espletata dai Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Sanita' pubblica           
delle Aziende Unita' sanitarie locali;                                          
d) di stabilire le seguenti modalita' in applicazione del Reg. CE n.            
1774/2002 del 2 ottobre 2002, per il riconoscimento degli                       
stabilimenti:                                                                   
1) ai fini dell'adozione dell'atto di riconoscimento il Servizio                
Veterinario e Igiene degli alimenti della Regione, sulla base del               
parere favorevole espresso dal competente Servizio Veterinario                  
dell'Azienda Unita' sanitaria locale, attribuisce il numero di                  
riconoscimento e lo comunica al Sindaco competente;                             
2) le modalita' di presentazione delle domande da parte degli                   
interessati e le procedure per l'istruttoria tecnica e amministrativa           
sono definite con la Circolare n. 2 del 10 gennaio 2002, del                    
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali avente per oggetto               
"Procedura per il riconoscimento degli stabilimenti di cui al                   
Regolamento CE n. 1774/2002". Il Servizio Veterinario ed Igiene degli           
alimenti della Regione Emilia-Romagna tiene l'elenco degli                      
stabilimenti riconosciuti sul territorio regionale e provvede a                 
garantire le previste comunicazioni al Ministero della Salute per               
l'aggiornamento degli elenchi nazionali degli stabilimenti                      
riconosciuti;                                                                   
3) le spese relative al riconoscimento degli stabilimenti saranno               
poste a carico dei titolari dei medesimi e, in proposito, l'atto di             
riconoscimento adottato dal Sindaco deve contenere l'esplicita                  
condizione "la validita' del presente riconoscimento e' sospesa                 
qualora il titolare non provveda entro 30 giorni dal ricevimento di             
apposita comunicazione a versare le spese poste a suo carico per il             
riconoscimento";                                                                
e) di recepire le risultanze della relazione elaborata congiuntamente           
fra gli incaricati dalle Direzioni generali Sanita' e Politiche                 
sociali, Agricoltura e Ambiente relativamente alla definizione dei              
criteri necessari al "Riconoscimento" degli impianti oleochimici, di            
produzione di biogas e degli impianti di compostaggio di cui agli               
artt. 14 e 15 del Reg. CE n. 1774/02 cosi' come di seguito                      
riportato:                                                                      
Art. 14 - Ricon. degli impianti oleochimici di Cat. 2 e 3                       
Relativamente al Riconoscimento di questa tipologia d'impianti si               
ritiene debba essere focalizzata particolare attenzione su cio' che             
viene prescritto dal Regolamento all'art. 14, p. 2, lett. b ed in               
particolare sull'esigenza che il sistema qualita' relativo alla                 
stesura delle "Buone pratiche di produzioni" contenga tutte le                  
procedure necessarie per monitorare l'approvvigionamento dei grassi             
fusi e la loro lavorazione. Particolare attenzione dovra' essere                
rivolta alle attivita' svolte in autocontrollo che si dovranno                  
necessariamente collegare al sistema di verifica dei punti critici.             
Al riguardo, considerato che si puo' derogare dalla prescrizione                
dell'obbligo del lavaggio e disinfezione all'interno dell'impianto              
oleochimico degli automezzi (cisterne) utilizzati per il trasporto              
dei grassi fusi, e' necessario che il sistema qualita' relativo alle            
"Buone pratiche di produzione" contenga specifiche procedure di                 
verifica relativo alle operazioni di lavaggio e disinfezione                    
dell'automezzo cosi' come previsto all'art. 5, punto 5 dell'Allegato            
"A - Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 del            
Parlamento e del Consiglio" alla presente deliberazione.                        
Art. 15 - Ricon. degli imp. di prod. di biogas e compost                        
Anche relativamente a questa tipologia d'impianti si ritiene di                 
individuare nel sistema qualita' relativo alla stesura delle "Buone             
pratiche di produzione" lo strumento idoneo al fine di effettuare le            
verifiche necessarie al rispetto dei requisiti richiesti dal                    
Regolamento.                                                                    
In particolare il sistema qualita' relativo alle "Buone pratiche di             
produzione" dovra' considerare la verifica del:                                 
- requisito della dimensione massima del sottoprodotto avviato al               
compostaggio/digestione anaerobica mediante verifica della                      
triturazione;                                                                   
- requisito dell'avvio alla lavorazione del prodotto nell'arco della            
giornata lavorativa;                                                            
- requisito relativo al rispetto del raggiungimento della temperatura           
minima di 70C per almeno un'ora nell'arco del processo di                       
compostaggio/digestione anaerobica;                                             
- requisito relativo al rispetto dei parametri microbiologici;                  
- requisito del lavaggio e disinfezione degli automezzi utilizzati al           
trasporto dei materiali da compostare/digerire anaerobicamente;                 
f) di recepire le indicazioni del Gruppo di lavoro ministeriale                 
"Regolamento 1774/02" in materia sicurezza alimentare e di                      
sorveglianza epidemiologica degli animali di cui alla nota del                  
Ministero della Salute prot. D.G.V.A.-VII-24712-P del 10 agosto 2004,           
relativamente alle "Linee di indirizzo per il riconoscimento degli              
impianti tecnici e di compostaggio produttori di stallatico                     
trasformato" cosi' come di seguito riportato:                                   
- Indicazioni operative relative al Riconoscimento degli impianti               
tecnici e di compostaggio che operano la trasformazione di                      
stallatico.                                                                     
Esclusione dal Riconoscimento:                                                  
non e' soggetta a procedure di riconoscimento ai sensi del                      
Regolamento 1774/02 l'attivita' di maturazione dello stallatico e del           
contenuto del tubo digerente, quando lo stesso viene impiegato                  
nell'azienda agricola quale fertilizzante sui terreni, previo                   
stoccaggio e maturazione in concimaia. L'utilizzo nel ciclo                     
agronomico all'interno dell'azienda agricola del prodotto maturato in           
concimaia e' regolato da specifiche e peculiari norme regionali che             
definiscono i tempi di stoccaggio/maturazione, secondo durate                   
temporali diverse legate alla natura dei materiali e alla categoria             
zootecnica e le modalita' di spandimento e di interramento.                     
Destinazione dello stallatico:                                                  
lo stallatico puo' essere destinato direttamente ad un impianto                 
tecnico riconosciuto a norma dell'art. 18 del Regolamento e ad un               
impianto per la produzione di compost o biogas, riconosciuto ai sensi           
dell'articolo 15 del Regolamento, o ad un impianto, autorizzato ai              
sensi della normativa ambientale, secondo le indicazioni previste               
all'art. 13 dell'Allegato "A - Linee guida per l'applicazione del               
Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento e del Consiglio" alla                   
presente deliberazione.                                                         
Stallatico trasformato o prodotto a base di stallatico                          
1. E' stallatico trasformato o prodotto a base di stallatico il                 
prodotto tecnico, compreso il terreno per la fungicoltura, ottenuto             
dalla lavorazione dello stallatico in un impianto tecnico                       
riconosciuto ai sensi dell'art. 18 del Regolamento.                             
a. I requisiti per la produzione, per l'immissione sul mercato, di              
stallatico trasformato e di prodotti a base di stallatico sono                  
stabiliti dall'Allegato VIII, Capitolo III, punto II del Regolamento,           
che ne stabilisce i requisiti;                                                  
b. sono considerati stallatico trasformato o prodotti a base di                 
stallatico tutti quei preparati del commercio che vengono immessi sul           
mercato come fertilizzanti organici, compresa la pollina essiccata,             
come definiti ai sensi della Legge 748/84.                                      
2. E' stallatico trasformato il "compost", quando prodotto anche a              
base di stallatico, qualora per la tecnica di preparazione adottata             
possa essere cosi' classificato.                                                
a. L'impianto di produzione, per l'immissione sul mercato di compost,           
nel caso sia compatibile con i pertinenti requisiti, e' riconosciuto            
ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento e deve essere conforme ai             
requisiti di cui all'Allegato VI, Capitolo II, parte A;                         
b. lo stallatico deve essere trasformato conformemente all'Allegato             
VI del Regolamento 1774/2002, Capitolo II, parte B e C;                         
c. il compost deve essere conforme alle norme microbiologiche di cui            
all'Allegato VI del Regolamento 1774/02, Capitolo II, parte D;                  
d. l'impianto di produzione del compost che trasforma i prodotti                
previsti dalle lett. d) ed e) dell'art. 13 dell'Allegato "A - Linee             
guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 del Parlamento            
e del Consiglio" alla presente deliberazione, puo' essere autorizzato           
ai sensi della sola normativa ambientale.                                       
Linee di indirizzo per il Riconoscimento degli impianti tecnici e di            
compostaggio produttori di stallatico trasformato                               
Documentazione                                                                  
Domanda ai sensi dell'articolo 15 o 18 del Regolamento indirizzata al           
Sindaco competente per territorio ed accompagnata dal parere del                
Servizio Veterinario che esprime la valutazione del metodo di                   
trasformazione adottato.                                                        
Relazione tecnica dettagliata, con diagramma di flusso, con                     
descrizione:                                                                    
1. delle modalita' di approvvigionamento della materia prima,                   
compresa l'indicazione sulla gestione delle esclusioni previste dal             
Capitolo III dell'Allegato VIII del Regolamento 1774/02 e da altre              
disposizioni;                                                                   
2. delle modalita' di stoccaggio;                                               
3. del sistema di trattamento;                                                  
4. delle fasi del processo, con indicazione delle modalita' di                  
igienizzazione e di rilievo dei parametri previsti;                             
5. del sistema adottato per verificare il rispetto dei parametri                
microbiologici del prodotto commercializzato.                                   
Autorizzazione, dell'autorita' competente, alle emissioni in                    
atmosfera, ove prevista, e allo scarico delle acque reflue e di                 
lavaggio o contratto con ditta autorizzata al ritiro.                           
Requisiti generali e di gestione dell'impianto                                  
 1. Le materie prime al momento dell'entrata devono essere stoccate             
in modo da essere oggetto di una gestione ordinata;                             
 2. l'area riservata alle materie prime deve disporre di un circuito            
autonomo e comunque non promiscuo con quella commerciale e del                  
prodotto trasformato;                                                           
 3. lo stallatico deve provenire direttamente dall'azienda agricola             
produttrice o da impianti di concentrazione, anche temporanea, di               
animali;                                                                        
 4. per motivazioni di biosicurezza dell'allevamento avicolo e per la           
particolare situazione epidemiologica dell'influenza aviare, non e'             
prevedibile uno stoccaggio intermedio, come impianto di transito,               
della pollina. Tale fattispecie potra' essere considerata per altre             
specie animali, qualora non sussistano condizioni epidemiologiche               
pregiudizievoli e siano messe in atto, in accordo con l'autorita'               
ambientale, tutte le norme di garanzia igienico sanitaria di gestione           
dell'attivita';                                                                 
 5. l'impianto deve disporre di un sistema di lavaggio e                        
disinfezione;                                                                   
 6. gli automezzi devono essere lavati e disinfettati dopo ogni                 
scarico;                                                                        
 7. i documenti commerciali di fornitura dello stallatico, riportanti           
gli elementi identificativi dell'azienda zootecnica di provenienza,             
compreso il codice aziendale di registrazione presso l'Azienda Unita'           
sanitaria locale devono essere conservati per almeno due anni;                  
 8. salvo ulteriori prescrizione di biosicurezza, l'allontanamento              
dello stallatico dall'azienda in cui sono in atto specifici                     
provvedimenti di polizia veterinaria deve essere autorizzato dal                
Servizio Veterinario, territorialmente competente, ed il trattamento            
presso l'impianto di trasformazione gestito con le specifiche                   
indicazioni che saranno di volta in volta impartite;                            
 9. il magazzinaggio del prodotto finito, prima dell'immissione sul             
mercato, deve essere effettuato adottando idonee misure                         
igienico-sanitarie rivolte alla salvaguardia dell'igiene ambientale,            
alla sicurezza delle persone e degli animali e prevenendo qualsiasi             
contaminazione indesiderata;                                                    
10. l'impianto deve dotarsi di un piano di disinfestazione,                     
disinfezione e derattizzazione adeguato alla tipologia e dimensione             
dello stesso;                                                                   
11. presso l'impianto deve essere conservata la documentazione                  
inerente al monitoraggio dei parametri prestabiliti per il                      
trattamento di igienizzazione dello stallatico e deve essere                    
effettuata una periodica verifica della efficacia ed efficienza del             
sistema;                                                                        
12. l'impianto deve disporre di un piano di autocontrollo, sulla cui            
corretta applicazione effettuano la vigilanza le autorita'                      
competenti;                                                                     
g) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino                   
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
ALLEGATO A                                                                      
Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE/1774/2002 del                 
Parlamento e del Consiglio                                                      
Articolo 1                                                                      
Modalita' di emanazione dei provvedimenti                                       
autorizzativi da adottarsi in conformita' al Regolamento                        
1. Gli impianti che intendono esercitare le attivita' previste dagli            
articoli 10-11-12-13-14-15-17-18-23 del Regolamento CE/1774/2002                
devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi degli stessi           
articoli del Regolamento al Sindaco competente per territorio per il            
tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria                  
locale, secondo le disposizioni procedurali emanate con circolare n.            
2 del 10 gennaio 2002, del Direttore generale Sanita' e Politiche               
sociali della Regione Emilia-Romagna avente per oggetto "Procedura              
per il riconoscimento degli stabilimenti di cui al Regolamento CE n.            
1774/2002".                                                                     
2. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi del Regolamento                  
CE/1774/2002, deve essere inserito, a cura delle rispettive Regioni e           
Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.            
3. Gli impianti di trasformazione di Categoria 3 di cui all'articolo            
6 del richiamato Regolamento che producono proteine animali                     
trasformate destinabili ad utilizzi diversificati, non necessitano di           
riconoscimenti aggiuntivi da parte delle Regioni e delle Province               
autonome, a condizione che la metodica di produzione sia compatibile            
con lo specifico utilizzo e conforme alle indicazioni del Regolamento           
CE/1774/2002.                                                                   
4. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 2            
al 7 , previsti dall'Allegato V Capitolo III del Regolamento in                 
esame, devono essere convalidati secondo le procedure descritte                 
nell'Allegato V, Capitolo V, punto 1 ed eventualmente verificati                
conformemente al metodo 7. A tale scopo, preliminarmente alla                   
convalida, occorre che il Servizio Veterinario dell'Azienda Unita'              
sanitaria locale competente acquisisca da parte del titolare                    
dell'impianto una dichiarazione attestante il metodo di                         
trasformazione cui vengono sottoposti i materiali, con esplicito                
riferimento alle tipologie previste al Capitolo III dell'Allegato V             
del Regolamento CE/1774/2002.                                                   
5.  Nel caso di stabilimenti che operano secondo il metodo di                   
trasformazione 1, le procedure di convalida dovranno essere conformi            
a quanto previsto nell'Allegato V, Capitolo V, punti 1, 2 e 3, e in             
caso di omologazioni dei reattori, sulla base di quanto gia' disposto           
dal Ministero della Salute con la circolare del 19 febbraio 1999, n.            
4.                                                                              
Articolo 2                                                                      
Modalita' di gestione del materiale specifico a rischio                         
1. Il materiale specifico a rischio (MSR) di cui all'articolo 4 del             
Regolamento in esame, ad esclusione dell'intero corpo degli animali             
morti o abbattuti della specie bovina, ovina e caprina di qualunque             
eta' e di quello destinato a scopi diagnostici, di ricerca o                    
didattici, deve essere colorato o marcato, subito dopo la rimozione,            
mediante un colorante o marcatore che consenta l'individuazione di              
detto materiale fino alla sua trasformazione o distruzione.                     
2. Il materiale specifico a rischio (MSR), di cui all'articolo 4 del            
Regolamento CE/1774/2002 e del decreto del Ministero della Salute 16            
ottobre 2003, deve essere stoccato separatamente, oltre che da                  
qualsiasi altro prodotto, anche da altro materiale di categoria 2 e             
3, in contenitori identificati mediante una targhetta recante la                
dicitura "Materiale specifico a rischio - Categoria 1" sui quali,               
trasversalmente ad uno dei lati lunghi, deve essere apposta una                 
striscia inamovibile di colore rosso, alta almeno 15 centimetri e di            
una lunghezza tale da renderla evidente.                                        
3. Nelle strutture di rimozione, stoccaggio, trattamento e                      
distruzione del MSR, e' obbligatoria la tenuta di uno specifico                 
registro di carico e scarico, timbrato e firmato dal Servizio                   
Veterinario dell'Azienda USL competente per il territorio, sul quale            
deve essere annotato, secondo le operazioni effettuate, il                      
quantitativo del materiale rimosso, movimentato, trattato e                     
distrutto, unitamente ai dati identificativi delle strutture di                 
provenienza e di destinazione; nei macelli puo' essere utilizzato il            
registro di cui all'art. 17 del RD 20/12/1928, n. 3298,                         
opportunamente integrato.                                                       
4. Il materiale specifico a rischio deve essere accompagnato dal                
punto di raccolta, fino al luogo di destinazione, dal documento                 
commerciale di trasporto previsto per il materiale di Categoria 1.              
Una procedura specifica riguardante la gestione completa del MSR deve           
essere presente nel piano di autocontrollo degli impianti produttori            
di tale materiale, ad esclusione dell'allevamento zootecnico, in                
conformita' alle disposizioni vigenti.                                          
5. Entro sette giorni lavorativi successivi alla ricezione del                  
materiale specifico a rischio, il destinatario invia copia del                  
documento commerciale di trasporto all'allevamento o allo                       
stabilimento  da cui proveniva il materiale, con la dichiarazione               
dell'avvenuta ricezione, sottoscritta dal titolare dell'impianto di             
ricevimento o da altra persona all'uopo delegata. Il Veterinario                
Ufficiale incaricato della vigilanza in allevamento o sullo                     
stabilimento di provenienza del materiale specifico a rischio,                  
verifica la correttezza di tale procedura e in caso di mancato                  
rispetto informa tempestivamente l'autorita' competente sullo                   
stabilimento di ricezione per le necessarie verifiche ed i                      
conseguenti provvedimenti.                                                      
Articolo 3                                                                      
Attivita' non soggette a riconoscimento                                         
1. Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento gli stabilimenti             
che producono biomateriali o dispositivi medici, in quanto gia' in              
possesso di specifiche autorizzazioni previste dalla norma di                   
riferimento di cui al DLgs 24 febbraio 1997, n. 47, fatto salvo il              
rilascio, da parte dell'autorita' competente, di nulla osta                     
all'utilizzo di sottoprodotti di origine animale.                               
2. Non sono soggetti all'obbligo di riconoscimento, i depositi di               
spoglie animali da compagnia presso gli ambulatori veterinari che               
stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura, nonche' i            
depositi presso i canili che stoccano le spoglie di animali correlati           
all'attivita' della propria struttura o che comunque non effettuano             
attivita' commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.                   
Articolo 4                                                                      
Modalita' di raccolta sul luogo di produzione                                   
1. Qualora i sottoprodotti di Categoria 1, 2 e 3 non vengano                    
asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti,                 
compresi gli esercizi di vendita al dettaglio (macellerie e                     
pescherie), devono essere immagazzinati in un locale o in appositi              
contenitori per una corretta conservazione, anche mediante l'impiego            
del freddo qualora necessario; i contenitori devono essere                      
chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono           
dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta              
almeno 15 centimetri e di una lunghezza tale da renderla evidente di            
colore rosso per i materiali di Categoria 1, giallo per i materiali             
di Categoria 2 e verde per i materiali di Categoria 3, fatte salve le           
disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.                     
2. L'attivita' di stoccaggio o deposito di sottoprodotti di Categoria           
1, 2 e 3 presso i locali delle stesse strutture che li hanno                    
prodotti, non necessita di specifico riconoscimento ai sensi del                
Regolamento CE/1774/2002 come impianto di transito, in quanto non               
rientrano nell'Allegato III Capitolo II, lettera A) e B) del                    
Regolamento in questione.                                                       
Articolo 5                                                                      
Modalita' di rilascio delle autorizzazioni                                      
dei veicoli e dei contenitori per il trasporto                                  
1. I veicoli ed i contenitori, adibiti al trasporto dei sottoprodotti           
non trasformati, devono essere autorizzati e registrati presso il               
Servizio Veterinario della Azienda Unita' sanitaria locale di                   
competenza che ne detiene l'elenco (Allegato 7).                                
2. I veicoli adibiti al trasporto di prodotti trasformati destinati             
alla distruzione devono essere registrati dal Servizio Veterinario              
della Azienda Unita' sanitaria locale di competenza e devono essere             
conformi ai requisiti previsti dal Regolamento (Allegato 8). Gli                
estremi della registrazione sono riportati su una specifica                     
attestazione, rilasciata al trasportatore dal Servizio Veterinario              
medesimo.                                                                       
3. L'Azienda Unita' sanitaria locale competente a ricevere la domanda           
di autorizzazione sanitaria del contenitore o automezzo e' quella del           
Comune di residenza del richiedente/proprietario, se trattasi di                
persona fisica; nel caso in cui la richiesta sia presentata da una              
societa', l'Azienda Unita' sanitaria locale competente e' quella del            
Comune in cui la suddetta ha la sede legale. Qualora vi sia                     
coincidenza fra proprietario dell'automezzo e proprietario o, nel               
caso di locazione, locatario-gestore dell'impianto di trasformazione            
o di impianto di transito, competente al rilascio dell'autorizzazione           
e' l'Azienda Unita' sanitaria locale del Comune in cui i suddetti               
sono ubicati. L'atto autorizzativo deve contenere anche i dati                  
relativi alla sede del Registro di cui all'articolo 9 del Regolamento           
comunicati dal richiedente.                                                     
4. Dopo ogni scarico deve risultare sulla copia del documento di                
trasporto che resta al trasportatore o sullo specifico documento di             
attestazione (Allegato 1), la data e l'ora delle operazioni di                  
avvenuto lavaggio e disinfezione sottoscritta dal gestore                       
dell'impianto di destinazione o da un suo rappresentante.                       
5. Le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi                     
utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati, possono essere            
effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso               
altre strutture od impianti e l'evento attestato come al comma 4.               
Articolo 6                                                                      
Modalita' di identificazione dei veicoli e dei contenitori                      
1. I veicoli e i contenitori, di cui all'Allegato II, Capitolo II del           
Regolamento CE/1774/2002, autorizzati al trasporto dei sottoprodotti            
non trasformati devono essere identificati mediante targa inamovibile           
di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione               
della Regione, dell'Azienda USL di competenza ed il numero a ciascuno           
assegnato dalla stessa sulla base dell'ordine di registrazione                  
(Allegati 6 e 9).                                                               
2. Sui veicoli e contenitori, di cui all'Allegato II, Capitolo I,               
punto 2 del suddetto Regolamento, deve essere apposta un'etichetta,             
inamovibile per i sottoprodotti freschi, che indichi:                           
2.1. la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in               
caso di prodotti trasformati, la categoria dei sottoprodotti di                 
origine animale dai quali sono stati derivati i prodotti trasformati,           
inoltre: 2.1.1. in caso di materiali di Categoria 3, la dicitura "Non           
destinato al consumo umano" e, se destinati a tali usi, le diciture:            
"Destinato alla produzione di pet-foods" - "Destinato alla produzione           
esclusiva di fertilizzanti" (nel caso di prodotti trasformati);                 
2.1.2. in caso di materiali di Categoria 2, diversi dallo stallatico            
e dal contenuto del tubo digerente e del caso, "Destinato alla                  
produzione esclusiva di fertilizzanti". Tuttavia, quando i materiali            
di Categoria 2 sono destinati all'alimentazione degli animali                   
indicati nell'articolo 23, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento              
alle condizioni previste in tale articolo, l'etichetta indichera'               
invece "Per l'alimentazione di ..." con il nome delle specie degli              
animali alla cui alimentazione i materiali sono destinati cosi' come            
previsto dal Regolamento CE/808/2003 della Commissione; 2.1.3. in               
caso di materiali di Categoria 1 e di prodotti trasformati da essi              
derivati, la dicitura "Destinato solo all'eliminazione"; 2.1.4. in              
caso di stallatico e di contenuto del tubo digerente, la dicitura               
"Stallatico" cosi' come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della              
Commissione;                                                                    
2.2. Le etichette di cui sopra devono essere di colore verde per i              
materiali di Categoria 3, di colore giallo per i materiali di                   
Categoria 2 e di colore rosso per i materiali di Categoria 1.                   
2.3. Nel caso di veicoli o contenitori scarrabili, la dimensione                
dell'etichetta non deve essere inferiore a cm 50 x 35; negli altri              
casi, la dimensione non deve essere inferiore a cm 20 x 30. Le                  
dimensioni in altezza dei caratteri non devono essere inferiori a cm            
5.                                                                              
Articolo 7                                                                      
Verifica periodica dei veicoli e dei contenitori                                
Il Sindaco competente come indicato all'art. 5, punto 3, rilascia una           
autorizzazione sanitaria di durata biennale, la quale viene                     
rinnovata, previa verifica del mantenimento del possesso dei                    
requisiti di idoneita' degli automezzi e dei contenitori (di cui                
Allegato II, Capitolo II, punto 1 del Regolamento e in fase di                  
rinnovo gli automezzi ed i contenitori dovranno essere sottoposti               
alla verifica) da parte del medesimo Servizio Veterinario.                      
Articolo 8                                                                      
Disposizioni per evitare contaminazioni crociate                                
Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate durante il trasporto           
ai sensi dell'Allegato II al Regolamento, Capitolo II, si formulano             
le seguenti indicazioni:                                                        
1. Gli automezzi autorizzati al trasporto dei sottoprodotti di                  
origine animale non possono essere comunque destinati al trasporto di           
animali vivi, di alimenti e di prodotti destinati all'alimentazione             
animale.                                                                        
2. Gli automezzi utilizzati per il trasporto dei prodotti trasformati           
di categoria 3 non possono trasportare materie prime o prodotti                 
destinati all'alimentazione umana.                                              
3. I materiali di Categoria 3 non possono essere trasportati sul                
medesimo automezzo contemporaneamente ai materiali di altre                     
categorie, ancorche' in contenitori separati.                                   
4. Il Sindaco, per accertate esigenze locali, e su proposta del                 
Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria locale di                    
competenza, valuta richieste di autorizzazione in deroga al comma               
precedente. La proposta deve essere corredata da una relazione                  
tecnica di valutazione del protocollo operativo in cui sono fissate             
le modalita' di gestione del trasporto oltre che contenere le                   
procedure di controllo proprie del Servizio Veterinario.                        
5. L'impianto di transito di categoria 3 svolge le attivita' inerenti           
il magazzinaggio temporaneo esclusivamente di materiali di Categoria            
3. In particolare, la separazione deve essere totale dal momento                
della ricezione a quello della spedizione (compresa l'entrata e                 
l'uscita degli automezzi), in modo da evitare la "contaminazione                
crociata" con materiale di Categoria 1 o 2.                                     
Articolo 9                                                                      
Documento commerciale e sanitario                                               
1. Durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale ed i                 
prodotti trasformati devono essere accompagnati dal documento                   
commerciale contenente le indicazioni di cui all'Allegato II,                   
Capitolo III del Regolamento CE/1774/2002, riportate nei fac-simile             
allegati (Allegati 2-3-4 e 4bis) alle presenti Linee guida,                     
rispettivamente di colore rosso, giallo e verde o con bordatura del             
medesimo colore.                                                                
2. Qualora la raccolta ed il trasporto vengano effettuati dallo                 
stesso gestore dello stabilimento di trasformazione, questi dovra'              
conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il             
trasportatore.                                                                  
3. Il documento commerciale deve essere firmato dallo speditore e dal           
trasportatore.                                                                  
4. Per gli animali morti in azienda di Cat. 1, per gli animali morti            
di Cat. 2 appartenenti alle specie aftoso sensibili, nel caso di                
emergenze sanitarie o in caso di focolai di malattie epizootiche si             
richiede, ai fini di servizio, la stesura del certificato veterinario           
in uso presso il medesimo relativo alla causa di morte. La carogna              
sara' scortata dal documento commerciale eventualmente controfirmato            
dal Veterinario ufficiale.                                                      
Articolo 10                                                                     
Registri                                                                        
1. Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di           
origine animale devono tenere il registro delle partite di cui                  
all'articolo 9 del Regolamento CE/1774/2002 (Allegato 5).                       
2. Il registro, numerato pagina per pagina, deve recare, sulla prima            
e sull'ultima pagina, il timbro con firma di annullo dell'Azienda               
Unita' sanitaria locale di competenza. Le stesse indicazioni valgono            
nel caso in cui il registro sia informatizzato e la stampa avvenga su           
modulo continuo. Nel caso di stampa su fogli singoli, ogni pagina               
deve essere timbrata e numerata prima di essere stampata. Ai fini               
degli adempimenti previsti dall'articolo 2, comma 3 del presente                
provvedimento puo' essere utilizzato il registro di cui all'articolo            
9 del Regolamento con le opportune integrazioni.                                
3. Gli impianti di magazzinaggio devono adottare un sistema che                 
garantisca la tracciabilita' di ciascuna partita spedita.                       
4. La compilazione del registro dovra' essere effettuata entro dieci            
giorni dalla fine del trasporto e la stampa del registro dovra'                 
avvenire con frequenza non superiore a novanta giorni.                          
5. Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si                
indicano i seguenti criteri da adottarsi nei casi in cui non e'                 
prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente           
la conservazione dei documenti commerciali:                                     
5.1) il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;            
5.2) il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per               
tipologia di Categoria di materiale, per conto di un unico proponente           
(produttore o trasformatore o deposito), a condizione che: 5.2.1. il            
mandato di trasporto sia redatto in forma scritta; 5.2.2. il                    
proponente detenga il registro; 5.2.3. il proponente abbia dichiarato           
al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire,              
per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai                   
controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti                   
effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati               
richiesti dal Regolamento;                                                      
5.3) lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore                   
occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la               
produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto             
che si ripete periodicamente;                                                   
5.4) lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di                
sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformatore            
o deposito temporaneo), un contratto di fornitura in esclusiva, per             
tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:                
5.4.1. i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;           
5.4.2. il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta; 5.4.3.           
il destinatario detenga il registro; 5.4.4. il destinatario abbia               
dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di               
fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati             
ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti             
effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal               
Regolamento;                                                                    
5.5) lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' soggetto            
all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la                        
movimentazione degli animali;                                                   
5.6) l'impianto di transito che riconosca la stessa titolarita' e               
ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si                  
configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito              
temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento                
funzionale, a condizione che: 5.6.1. lo stabilimento di                         
trasformazione detenga il registro e, di tale eventualita', ne faccia           
comunicazione scritta all'Azienda Unita' sanitaria locale competente            
sull'impianto di transito; 5.6.2. il registro sia siglato                       
dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente sull'impianto di                
trasformazione; 5.6.3. lo stabilimento di trasformazione fornisca su            
richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico            
del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito,            
completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento; 5.6.4. lo                   
stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito,              
con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.             
Articolo 11                                                                     
Coordinamento con la disciplina                                                 
di riferimento in materia ambientale                                            
1. Il Regolamento CE/1774/2002 si interfaccia, fatto salvo quanto               
previsto dal comma 4 dell'articolo 7 del Regolamento stesso, con la             
disciplina dei rifiuti di cui al DLgs 5 febbraio 1997, n. 22, al                
momento dell'accesso dei sottoprodotti di origine animale agli                  
impianti di incenerimento, di coincenerimento o alle discariche, ai             
sensi di quanto previsto dagli articoli 4, 5 e 6 dello stesso                   
Regolamento CE/1774/2002.                                                       
2. Lo smaltimento in discarica dei materiali di Categoria 1 e 2, sia            
freschi che trasformati, non e' ammesso, ai sensi del DLgs 13 gennaio           
2003, n. 36 di recepimento della Direttiva 1999/31.                             
3. Fino al 31/12/2005 il materiale di cui all'articolo 6, comma 1,              
lettera f) del Regolamento CE/1774/2002, non miscelato con materiali            
di Categoria 1 e 2 o con altri materiali di Categoria 3, ad eccezione           
dei rifiuti di cucina, ai sensi del Regolamento CE/813/2003, puo'               
essere smaltito in discarica. Si intendono ricompresi tra questi                
materiali i prodotti alimentari, in origine confezionati, non piu'              
destinati all'alimentazione umana.                                              
Articolo 12                                                                     
Modalita' di smaltimento dei                                                    
materiali di Categoria 1, 2 e 3                                                 
1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale di Categoria 1            
e di Categoria 2, avviene in impianti di incenerimento secondo le               
seguenti modalita':                                                             
1.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della                    
normativa ambientale;                                                           
1.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del                     
Regolamento CE/1774/2002 dall'autorita' sanitaria, quando il                    
materiale incenerito e' costituito unicamente da sottoprodotti di               
origine animale.                                                                
2. Lo smaltimento di sottoprodotti freschi di origine animale di                
Categoria 3, avviene in impianti di incenerimento secondo le seguenti           
modalita':                                                                      
2.1. in impianti di incenerimento autorizzati ai sensi della                    
normativa ambientale;                                                           
2.2. in impianti di incenerimento riconosciuti ai sensi del                     
Regolamento CE/1774/2002 dall'autorita' sanitaria, quando il                    
materiale incenerito e' costituito unicamente da sottoprodotti di               
origine animale.                                                                
3. Il prodotto trasformato, derivante da sottoprodotti di origine               
animale delle Categorie 1, 2 e 3, puo'  essere incenerito e                     
coincenerito solo in impianti autorizzati ai sensi della normativa              
ambientale. I coinceneritori possono esercitare il recupero                     
energetico anche in procedura semplificata in base all'Ordinanza                
ministeriale 30 marzo 2001.                                                     
4. Il materiale di Categoria 3, sottoposto a trasformazione in un               
impianto riconosciuto a norma dell'articolo 13 del Regolamento                  
CE/1774/2002, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento CE/1774/2002 ,           
quando smaltito in una discarica, e' accettato in discarica per non             
pericolosi, in conformita' al DLgs 13 gennaio 2003, n. 36, con il               
codice CER 02 02 03.                                                            
5. I rifiuti di cucina e ristorazione, provenienti da mezzi di                  
trasporto che effettuano tragitti internazionali, sono trattati in              
applicazione del decreto del Ministro della Sanita' di concerto con             
il Ministro dell'Ambiente 22 maggio 2001.                                       
6. I sottoprodotti di origine animale provenienti da esercizi                   
commerciali di vendita al dettaglio e dagli stabilimenti di                     
produzione di prodotti alimentari di origine animale, ad esclusione             
dei rifiuti di cucina e ristorazione, non possono essere gestiti come           
rifiuti urbani.                                                                 
Articolo 13                                                                     
Impianti esclusi dall'applicazione                                              
del Regolamento CE/1774/2002                                                    
1. Sono esclusi dal riconoscimento effettuato dall'autorita'                    
sanitaria e dal relativo elenco nazionale in quanto disciplinati                
dalla normativa ambientale i seguenti impianti:                                 
a) inceneritori e coinceneritori che non trattano esclusivamente                
sottoprodotti di origine animale;                                               
b) inceneritori e coinceneritori che trattano prodotti trasformati;             
c) impianti di discarica;                                                       
d) impianti di biogas e compostaggio qualora i rifiuti di cucina e              
ristorazione, esclusi quelli provenienti da mezzi di trasporto che              
effettuano tragitti internazionali normati dal DM 22 maggio 2001,               
siano gli unici sottoprodotti di origine animale utilizzati come                
materie prime;                                                                  
e) impianti di biogas e compostaggio, in conformita' a quanto                   
previsto dall'Allegato VI, Capitolo II, punto 14 del Regolamento                
CE/1774/2002, come modificato dal Regolamento CE/808/2003, qualora lo           
stallatico, il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo,           
il latte ed il colostro siano i soli materiali di origine animale               
trattati;                                                                       
f) impianti di biogas e compostaggio che trattano substrati non                 
previsti dal Regolamento CE/1774/2002.                                          
Articolo 14                                                                     
Attivita', utilizzi e gestioni particolari di                                   
taluni sottoprodotti e prodotti trasformati                                     
1. L'attivita' di trasformazione di sottoprodotti di origine animale            
annessa ad impianti di produzione di alimenti o prodotti alimentari             
destinati all'alimentazione umana, non necessita di separazione                 
fisica degli impianti, a condizione che non si registrino                       
interferenze igienico-sanitarie negative sulle attivita' svolte e che           
vengano rispettati i seguenti requisiti minimi:                                 
1.1. il flusso di produzione, trasformazione e trattamento dei                  
sottoprodotti deve essere unidirezionale;                                       
1.2. separazione dell'ingresso e dell'uscita dell'impianto di                   
trasformazione dei sottoprodotti dagli accessi ed uscite dello                  
stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti destinati               
all'uomo;                                                                       
1.3. non possono essere accettati e trasformati sottoprodotti di                
origine animale provenienti da altri stabilimenti;                              
1.4. personale con abbigliamento diverso rispetto al personale che              
opera nello stabilimento di produzione o trasformazione di alimenti             
destinati all'uomo, in modo da poterne controllare gli spostamenti,             
attrezzature distinte, non in comune con lo stabilimento di                     
produzione/trasformazione alimenti.                                             
2. Gestione delle pelli dal macello all'impianto di transito:                   
2.1. Le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione           
del Regolamento CE/1774/2002 quando non sono destinati al consumo               
umano per motivi commerciali o quando derivano da animali giudicati             
non idonei al consumo umano. Le pelli derivanti da animali che al               
macello hanno superato favorevolmente la visita ante e post mortem              
possono esser considerate materie prime per la produzione di gelatine           
o collagene per il consumo umano, rispettivamente ai sensi delle                
Decisioni CE/1999/724 e CE/2003/721, a cui si deve fare riferimento             
per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale            
deposito temporaneo.                                                            
2.2. Le pelli derivate da carcasse giudicate non idonee al consumo              
umano, devono essere: 2.2.1. identificate in modo chiaro                        
immediatamente al termine della seduta di macellazione e depositate             
separatamente in contenitori specifici in base alla categoria (Cat. 1           
o Cat. 3); 2.2.2. annotate nel registro delle partite spedite di                
sottoprodotti; 2.2.3. accompagnate dal documento commerciale di                 
trasporto previsto per i materiali di Categoria 1 o 3; 2.2.4.                   
trasportate separatamente dalle pelli idonee al consumo umano in                
contenitori o veicoli autorizzati ed identificati.                              
2.3. Il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve                   
predisporre una procedura che garantisca, durante ed al termine di              
ogni seduta di macellazione, la tracciabilita' ai fini                          
dell'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine per uso              
umano.                                                                          
2.4. Il macello che non e' in grado di dimostrare e garantire una               
corretta gestione separata delle pelli non idonee alla produzione di            
gelatine, deve classificare tutte le pelli ottenute nell'impianto               
come sottoprodotti, con la conseguente esclusione dalla possibilita'            
di utilizzarle per la produzione di alimenti destinati all'uomo.                
2.5. Solo i macelli che sono dotati di procedure specifiche per                 
l'esclusione delle pelli non idonee a produrre gelatine per uso                 
umano, potranno rilasciare le certificazioni previste dalle Decisioni           
CE/1999/724 e CE/2003/721.                                                      
2.6. Si puo' consentire il trasporto contemporaneo, su veicoli o                
contenitori autorizzati ai sensi del Reg. CE/1774/2002, di pelli                
idonee a produrre gelatine e di pelli classificate in categoria 3, a            
condizione che: 2.6.1. il trasporto avvenga in contenitori separati,            
e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle              
diverse normative possano essere mescolate; 2.6.2. le pelli siano               
accompagnate dai documenti delle rispettive normative di                        
riferimento.                                                                    
2.7. Il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione             
di gelatine alimentari e' soggetto esclusivamente al nulla-osta                 
rilasciato dal Servizio Veterinario ai sensi della Decisione                    
CE/1999/724.                                                                    
2.8. Nella stessa struttura di transito, fatta salva la separazione             
fisica e gestionale dei depositi, puo' essere tuttavia anche                    
autorizzato un impianto di transito di Categoria 3, per lo stoccaggio           
di pelli considerate sottoprodotti ai sensi del Regolamento                     
CE/1774/2002.                                                                   
3. I prodotti trasformati derivati da materiali di Categoria 2 e 3              
possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti,             
ai sensi dell'articolo 35, punto 3, del Regolamento CE/1774/2002,               
alle seguenti condizioni di stretto ordine sanitario:                           
3.1. essere stati prodotti in impianti tecnici riconosciuti a tale              
scopo ovvero in impianti di trasformazione di Categoria 2 o di                  
Categoria 3 riconosciuti ai sensi del Regolamento CE/1774/2002;                 
3.2. essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se                   
derivati da materiali di Categoria 2;                                           
3.3. essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1           
a 5 o 7 se derivati da materiali di Categoria 3;                                
3.4. non essere immagazzinati presso aziende agricole che detengono             
animali da allevamento se non preventivamente miscelati con altri               
fertilizzanti;                                                                  
3.5. sui veicoli o sui contenitori o sugli imballaggi o sulle                   
confezioni e sui documenti commerciali, oltre alle indicazioni                  
previste dal Regolamento CE/1774/2002, siano riportate le diciture:             
"non destinato al consumo animale" - "destinato alla produzione                 
esclusiva di fertilizzanti", e sul documento commerciale venga                  
indicato il marcatore utilizzato, ove previsto.                                 
4. Lo stallatico ed il contenuto del tubo digerente possono essere:             
4.1. destinati alla produzione di compost o di biogas secondo i                 
criteri stabiliti dal Regolamento CE/1774/2002, in impianti ai sensi            
dell'art. 15;                                                                   
4.2. commercializzati ad impianti che producono fertilizzanti per la            
produzione per il commercio di fertilizzanti organici o di stallatico           
trasformato;                                                                    
4.3. trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura              
"stallatico", come previsto dal Regolamento CE/808/2003 della                   
Commissione, quando destinati agli impianti previsti ai punti 4.1 e             
4.2.                                                                            
4.4. applicati sui terreni agricoli previa maturazione in concimaia,            
senza trasformazione in impianti riconosciuti;                                  
4.5. allontanati dal macello per lo spargimento sui terreni agricoli            
ed in tale caso: 4.5.1. la maturazione puo' avvenire presso la                  
concimaia del macello (se esistente) ovvero presso la concimaia                 
dell'azienda agricola che si e' incaricata del ritiro; 4.5.2. non si            
rende necessaria l'annotazione nel registro delle partite spedite;              
4.5.3. i contenitori o i carri agricoli che li contengono e li                  
trasportano, non necessitano dell'autorizzazione sanitaria ne'                  
dell'identificazione specifica ne' del documento commerciale previsto           
dal Regolamento CE/1774/2002.                                                   
Articolo 15                                                                     
Criteri relativi alle deroghe previste                                          
dall' articolo 23 del Regolamento                                               
1. In attuazione dell'articolo 23, punto 1, del Regolamento                     
CE/1774/2002, il Sindaco puo' autorizzare, previo parere favorevole e           
sotto la supervisione e lo stretto controllo dell' Azienda USL                  
competente per il territorio:                                                   
1.1. l'uso di sottoprodotti di origine animale a fini diagnostici,              
didattici e di ricerca;                                                         
1.2. l'uso di sottoprodotti di origine animale per attivita' di                 
tassidermia in impianti tecnici a tal fine riconosciuti a norma                 
dell'articolo 18 del Regolamento CE/1774/2002.                                  
2. In attuazione dell'articolo 23, punto 2 del Regolamento                      
CE/1774/2002, il Sindaco puo' autorizzare, previo parere favorevole e           
sotto la supervisione e lo stretto controllo delle Aziende Unita'               
sanitarie locali competenti, agli utilizzatori per l'alimentazione di           
animali da giardino zoologico, di animali da circo, di rettili e                
uccelli da preda, di animali da pelliccia, di animali selvatici la              
cui carne non e' destinata al consumo umano, di cani allevati in mute           
o in canili riconosciuti e di vermi destinati ad essere utilizzati              
come esche da pesca:                                                            
2.1. l'utilizzo di materiali di Categoria 2, purche' non provengano             
da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o             
effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali;               
2.2. l'utilizzo di materiali di Categoria 3 di cui all'articolo 6,              
paragrafo 1, lettere da a) a j) e, fermo restando l'articolo 22,                
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera l) del Regolamento                         
CE/1774/2002.                                                                   
3. Gli utilizzi previsti al punto 2 sono consentiti nel rispetto                
delle norme di cui all'Allegato IX del Regolamento CE/1774/2002 e               
delle seguenti condizioni:                                                      
3.1. l'"utente", destinatario dei materiali, deve presentare                    
richiesta di autorizzazione al Sindaco, per il tramite del Servizio             
Veterinario territorialmente competente, specificando almeno: 3.1.1.            
gli animali utilizzatori; 3.1.2. i luoghi di deposito e di consumo              
dei sottoprodotti; 3.1.3. l'origine dei sottoprodotti e le modalita'            
di approvvigionamento e trattamento; 3.1.4. le indicazioni relative             
al successivo smaltimento di eventuale materiale residuo.                       
3.2. il Servizio Veterinario, dopo avere effettuato le verifiche                
necessarie, trasmette la documentazione, con il parere di competenza,           
al Sindaco che provvede al rilascio dell'autorizzazione.                        
4. La Regione Emilia-Romagna comunica annualmente al Ministero della            
Salute l'elenco degli "utenti" di cui al punto 3.1.                             
5. Si considerano non soggetti all'obbligo di riconoscimento, i                 
depositi di spoglie animali da compagnia negli ambulatori veterinari            
che stoccano gli animali deceduti presso la propria struttura,                  
nonche' i depositi presso i canili che stoccano le carogne correlate            
all'attivita' della propria struttura o che comunque non effettuano             
attivita' commerciale di raccolta e deposito per conto terzi.                   
Articolo 16                                                                     
Criteri per l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale                 
1. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a) del                  
Regolamento CE/1774/2002 e' consentito il sotterramento di animali da           
compagnia di proprieta' (esclusi gli equini), in terreni di privati             
cittadini o in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato             
escluso qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva                   
trasmissibile agli uomini ed animali.                                           
2. In attuazione dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera b) del                  
Regolamento CE/1774/2002 ed ai fini dell'eliminazione come rifiuti              
mediante combustione o sotterramento in loco, di sottoprodotti di               
origine animale provenienti da una zona isolata, fatte salve le                 
modalita' disposte dal Regolamento CE/811/2003. Si considerano "zone            
isolate" le localita' cosi' come definite dal Regolamento al punto 49           
dell'Allegato I o difficilmente raggiungibili da automezzi destinati            
alla raccolta dei sottoprodotti di origine animale, individuate di              
volta in volta dall'Autorita' sanitaria competente, che ne dovra'               
dare comunicazione alla Regione.                                                
3. La Regione Emilia-Romagna comunica al Ministero della Salute le              
zone individuate quali "isolate" e le relative motivazioni.                     
4. Cosi' come previsto dall'articolo 6, punto 1, lettera j), i                  
sottoprodotti dei centri di incubazione rientrano tra i materiali di            
Categoria 3, se non presentano segni clinici di malattie                        
trasmissibili all'uomo o agli animali. Sono compresi in questi                  
sottoprodotti, anche le uova incubate ed i pulcini nati ed eliminati            
per motivi commerciali presso i centri di incubazione.                          
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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