COMUNICATO
Modifiche allo Statuto comunale apportate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 46 e n. 47 del 27 maggio 2005
Allegato "A" alla deliberazione Consiglio comunale n. 47 del
27/5/2005
Modifiche allo Statuto comunale per l'introduzione della figura del
Presidente del Consiglio comunale
CAPO II
Il Consiglio comunale
Art. 8
Insediamento
1. Nella sua prima seduta, convocata dal sindaco entro dieci giorni
dalla proclamazione della sua elezione e presieduta dal sindaco
stesso, il consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica
delle cause di eleggibilita' ed incompatibilita', disponendo le
eventuali surroghe.
2. Il consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge
nel suo seno il presidente con votazione a scrutinio segreto a
maggioranza dei due terzi, (arrotondato per eccesso) dei suoi
membri.
3. Nel caso di esito negativo alla prima votazione si procede con
un'altra votazione da tenersi in una successiva distinta seduta: se
alla seconda votazione nessun candidato ottiene la maggioranza
qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, si procede
subito al ballottaggio fra i due candidati piu' votati nel secondo
scrutinio e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta
dei voti o il piu' anziano di eta' in caso di parita'.
4. La prima seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente
eletto dal consiglio comunale o del sindaco, nel caso l'elezione del
presidente non sia avvenuta per mancato raggiungimento della
maggioranza qualificata, ed il sindaco effettua le comunicazioni di
cui all'art. 15.
5. La delibera di nomina del presidente del consiglio e'
immediatamente esecutiva.
Art. 11
Organizzazione e funzionamento
1. Il consiglio comunale e' presieduto dal presidente del consiglio
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano.
2. (omissis)
3. (omissis)
4. (omissis)
5. (omissis)
6. (omissis)
Art. 11-bis
Il presidente del consiglio comunale
1. Il presidente del Consiglio rappresenta l'intero consiglio
comunale, ne tutela la dignita' del ruolo secondo la legge e lo
statuto.
2. Il presidente eletto dura in carica per un periodo pari alla
durata del mandato elettivo.
3. Al presidente del consiglio sono attribuiti tra gli altri i poteri
di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del
consiglio.
4. Il presidente del consiglio in particolare:
a) rappresenta il consiglio comunale;
b) convoca il consiglio fissando la data, sentito il sindaco e la
conferenza di programmazione consiliare;
c) formula l'ordine del giorno su proposte istruite e presentate dal
sindaco, dalla giunta, nonche', in relazione al potere di iniziativa,
dai consiglieri;
d) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi
consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al
consiglio. A tal fine il Sindaco invita il presidente del consiglio
comunale a partecipare alla riunione della Giunta in cui si discutono
gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del consiglio
comunale successivo.
Art. 11-ter
Revoca del presidente del consiglio comunale
1. Il presidente puo' essere revocato dal consiglio comunale su
richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e
sottoscritta dai membri del consiglio in un numero non inferiore a
due quindi (arrotondato per eccesso), con il voto segreto favorevole
dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Art. 12
Conferenza di programmazione consiliare
1. Il presidente del consiglio convoca e presiede la conferenza di
programmazione consiliare, (organismo consultivo del presidente
medesimo) per la definizione del programma dei lavori del consiglio,
(omissis).
2. La conferenza di programmazione e' formata dal presidente del
consiglio, dal sindaco e dai capigruppo consiliari o loro supplenti
appositamente designati.
3. Il presidente del consiglio e' tenuto a riunire il consiglio
(omissis)
4. In caso di assenza od altro impedimento la conferenza e'
presieduta dal sindaco.
5. (omissis)
Allegato "A" alla deliberazione Consiglio comunale n. 46 del
27/5/2005
TITOLO III
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE
Art. 21
Titolo e testo invariato
Art. 22
Titolo e testo invariato
Art. 23
Titolo e testo invariato
Art. 24
Titolo e testo invariato
Art. 25
Titolo e testo invariato
Art. 26
Titolo e testo invariato
Art. 26 bis
Consiglio comunale dei Ragazzi
1. Il Comune riconosce e promuove la cittadinanza dei ragazzi e delle
ragazze della Comunita' comunale.
2. Al fine di favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei
ragazzi e delle ragazze alla vita e al governo della citta' e la loro
crescita culturale e civile, il Comune puo' istituire il Consiglio
comunale dei Ragazzi ed eventuali altre forme di ascolto e
coinvolgimento del mondo giovanile alle scelte collettive.
3. Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha funzioni consultive e
propositive nelle seguenti materie:
- ambiente e urbanistica;
- sport, tempo libero, giochi;
- cultura e spettacolo;
- pubblica istruzione;
- assistenza ai giovani e agli anziani.
4. Le modalita' di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale
dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
per IL SINDACO
Simona Morigi