COMUNE DI FORLIMPOPOLI (FORLI'-CESENA)

COMUNICATO

Modifiche allo Statuto comunale apportate con deliberazioni del Consiglio comunale n. 46 e n. 47 del 27 maggio 2005

Allegato "A" alla deliberazione Consiglio comunale n. 47 del                    
27/5/2005                                                                       
Modifiche allo Statuto comunale per l'introduzione della figura del             
Presidente del Consiglio comunale                                               
CAPO II                                                                         
Il Consiglio comunale                                                           
Art. 8                                                                          
Insediamento                                                                    
1. Nella sua prima seduta, convocata dal sindaco entro dieci giorni             
dalla proclamazione della sua elezione e presieduta dal sindaco                 
stesso, il consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica             
delle cause di eleggibilita' ed incompatibilita', disponendo le                 
eventuali surroghe.                                                             
2. Il consiglio, subito dopo aver provveduto alla convalida, elegge             
nel suo seno il presidente con votazione a scrutinio segreto a                  
maggioranza dei due terzi, (arrotondato per eccesso) dei suoi                   
membri.                                                                         
3. Nel caso di esito negativo alla prima votazione si procede con               
un'altra votazione da tenersi in una successiva distinta seduta: se             
alla seconda votazione nessun candidato ottiene la maggioranza                  
qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati, si procede                 
subito al ballottaggio fra i due candidati piu' votati nel secondo              
scrutinio e risulta eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta            
dei voti o il piu' anziano di eta' in caso di parita'.                          
4. La prima seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente              
eletto dal consiglio comunale o del sindaco, nel caso l'elezione del            
presidente non sia avvenuta per mancato raggiungimento della                    
maggioranza qualificata, ed il sindaco effettua le comunicazioni di             
cui all'art. 15.                                                                
5. La delibera di nomina del presidente del consiglio e'                        
immediatamente esecutiva.                                                       
Art. 11                                                                         
Organizzazione e funzionamento                                                  
1. Il consiglio comunale e' presieduto dal presidente del consiglio             
o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano.               
2. (omissis)                                                                    
3. (omissis)                                                                    
4. (omissis)                                                                    
5. (omissis)                                                                    
6. (omissis)                                                                    
Art. 11-bis                                                                     
Il presidente del consiglio comunale                                            
1. Il presidente del Consiglio rappresenta l'intero consiglio                   
comunale, ne tutela la dignita' del ruolo secondo la legge e lo                 
statuto.                                                                        
2. Il presidente eletto dura in carica per un periodo pari alla                 
durata del mandato elettivo.                                                    
3. Al presidente del consiglio sono attribuiti tra gli altri i poteri           
di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del                    
consiglio.                                                                      
4. Il presidente del consiglio in particolare:                                  
a) rappresenta il consiglio comunale;                                           
b) convoca il consiglio fissando la data, sentito il sindaco e la               
conferenza di programmazione consiliare;                                        
c) formula l'ordine del giorno su proposte istruite e presentate dal            
sindaco, dalla giunta, nonche', in relazione al potere di iniziativa,           
dai consiglieri;                                                                
d) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi                    
consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al               
consiglio. A tal fine il Sindaco invita il presidente del consiglio             
comunale a partecipare alla riunione della Giunta in cui si discutono           
gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del consiglio                   
comunale successivo.                                                            
Art. 11-ter                                                                     
Revoca del presidente del consiglio comunale                                    
1. Il presidente puo' essere revocato dal consiglio comunale su                 
richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e                      
sottoscritta dai membri del consiglio in un numero non inferiore a              
due quindi (arrotondato per eccesso), con il voto segreto favorevole            
dei due terzi dei consiglieri assegnati.                                        
Art. 12                                                                         
Conferenza di programmazione consiliare                                         
1. Il presidente del consiglio convoca e presiede la conferenza di              
programmazione consiliare, (organismo consultivo del presidente                 
medesimo) per la definizione del programma dei lavori del consiglio,            
(omissis).                                                                      
2. La conferenza di programmazione e' formata dal presidente del                
consiglio, dal sindaco e dai capigruppo consiliari o loro supplenti             
appositamente designati.                                                        
3. Il presidente del consiglio e' tenuto a riunire il consiglio                 
(omissis)                                                                       
4. In caso di assenza od altro impedimento la conferenza e'                     
presieduta dal sindaco.                                                         
5. (omissis)                                                                    
Allegato "A" alla deliberazione Consiglio comunale n. 46 del                    
27/5/2005                                                                       
TITOLO III                                                                      
DECENTRAMENTO E PARTECIPAZIONE                                                  
Art. 21                                                                         
Titolo e testo invariato                                                        
Art. 22                                                                         
Titolo e testo invariato                                                        
Art. 23                                                                         
Titolo e testo invariato                                                        
Art. 24                                                                         
Titolo e testo invariato                                                        
Art. 25                                                                         
Titolo e testo invariato                                                        
Art. 26                                                                         
Titolo e testo invariato                                                        
Art. 26 bis                                                                     
Consiglio comunale dei Ragazzi                                                  
1. Il Comune riconosce e promuove la cittadinanza dei ragazzi e delle           
ragazze della Comunita' comunale.                                               
2. Al fine di favorire la partecipazione e il coinvolgimento dei                
ragazzi e delle ragazze alla vita e al governo della citta' e la loro           
crescita culturale e civile, il Comune puo' istituire il Consiglio              
comunale dei Ragazzi ed eventuali altre forme di ascolto e                      
coinvolgimento del mondo giovanile alle scelte collettive.                      
3. Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha funzioni consultive e                   
propositive nelle seguenti materie:                                             
- ambiente e urbanistica;                                                       
- sport, tempo libero, giochi;                                                  
- cultura e spettacolo;                                                         
- pubblica istruzione;                                                          
- assistenza ai giovani e agli anziani.                                         
4. Le modalita' di elezione e il funzionamento del Consiglio comunale           
dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.                            
per IL SINDACO                                                                  
Simona Morigi                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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