REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA, ADOLESCENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE FAMILIARI, INFANZIA, ADOLESCENZA 20 dicembre 2004, n. 18591

Programmazione provinciale per la promozione delle politiche di accoglienza e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza: affidamento familiare e in comunita'. Assegnazione, impegno e liquidazione anno 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la Legge 184/83 "Diritto del minore ad una famiglia", come                    
modificata dalla Legge 149/01 "Modifiche della Legge 4 maggio 1983,             
n.184, "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori,                 
nonche' del Titolo VIII del Libro I del Codice civile";                         
- la Legge 176/91 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui                 
diritti del fanciullo fatta a New York il 27 novembre 1989";                    
- la Legge 476/98 "Ratifica ed esecuzione della convenzione per la              
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione                      
internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge           
4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri";                
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 "Disposizioni per la promozione di            
diritti ed opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza", ed in                  
particolare l'art. 4, comma 1, lettera d);                                      
- la Legge 20 marzo 2003, n. 77 "Ratifica ed esecuzione della                   
Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a           
Strasburgo il 25 gennaio 1996";                                                 
- la L.R. 2/03 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e            
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi              
sociali", che, tra l'altro, all'art. 47, comma 1, lettera c),                   
stabilisce che quota parte del fondo sociale regionale per le spese             
correnti operative a sostegno dei servizi e degli interventi, e'                
destinato alle Province per l'attuazione di specifici programmi                 
provinciali (di cui all'art. 27 della medesima legge regionale), che            
si devono raccordare ed integrare con i Piani di zona;                          
richiamata altresi':                                                            
- la deliberazione del Consiglio regionale 1378/00 "Direttiva                   
regionale in materia di affidamento familiare";                                 
- la deliberazione della Giunta regionale 2396/02, ad oggetto                   
"Assegnazione finanziamento alle Province per la promozione e                   
qualificazione dell'affidamento familiare", con la quale, la Regione            
Emilia-Romagna ha provveduto ad assegnare risorse alle Provincie                
finalizzate alla realizzazione di attivita' di promozione,                      
coordinamento e raccordo inter-istituzionale tra i diversi Enti                 
territoriali che si occupano di affidamento familiare;                          
dato atto che con deliberazione del Consiglio regionale n. 615 del              
16/11/2004 ad oggetto "Programma annuale degli interventi e dei                 
criteri di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47 comma 3             
della L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano regionale dei servizi            
sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03. Anno 2004" (Proposta della            
Giunta regionale in data 2 novembre 2004, n. 2152), al punto 3.3.7.             
"Programma provinciale per la promozione di politiche di accoglienza            
e tutela dell'infanzia e dell'adolescenza", lettera B) "Affidamenti             
familiari e in comunita'" del programma allegato, parte integrante              
della deliberazione. Con il medesimo atto sono state individuate, tra           
l'altro:                                                                        
- le risorse programmate per il sostegno alle politiche di                      
affidamento familiare e in comunita' dei minori per il 2004,                    
ammontanti a Euro 200.000,00;                                                   
- la ripartizione delle risorse, nel rispetto dei seguenti criteri              
(con arrotondamento all'unita' di Euro): una quota corrispondente al            
30% viene destinata in ugual misura a tutte le Provincie; la restante           
quota del 70% viene suddivisa tra le Provincie in base alla                     
popolazione minorile residente nel rispettivo territorio al                     
31/12/2003; il Dirigente competente per materia provvede                        
all'assegnazione delle risorse, all'assunzione dei relativi impegni             
di spesa e alla contestuale liquidazione in un'unica soluzione e alla           
determinazione delle modalita' di rendicontazione;                              
- le Amministrazioni destinatarie, ossia le Provincie;                          
- gli obiettivi generali da perseguire;                                         
valutato di conferire, mediante il presente atto, proficua                      
continuita' alle iniziative di promozione e coordinamento in materia            
di affidamento familiare attivate gia' dal 2002 per effetto della               
deliberazione 2396/02;                                                          
ritenuto pertanto, in attuazione della sopracitata deliberazione del            
Consiglio regionale 615/04, di dover provvedere:                                
- all'assegnazione della somma complessiva di Euro 200.000,00 a                 
favore delle Amministrazioni provinciali, ripartita secondo i criteri           
sopra richiamati;                                                               
- al relativo impegno di spesa sul Capitolo 57105 per l'importo di              
Euro 200.000,00;                                                                
richiamate:                                                                     
- la L.R.22 dicembre 2003, n. 29 "Bilancio di previsione della                  
Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2004 e Bilancio                   
pluriennale 2004-2006";                                                         
- la L.R. 28 luglio 2004 n. 18 "Assestamento del Bilancio di                    
previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario             
2004 e del Bilancio pluriennale 2004-2006 a norma dell'art. 30 della            
L.R. 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di                   
variazione";                                                                    
viste:                                                                          
- la L.R. 15 novembre 2001, n.40 recante "Ordinamento contabile della           
Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R.6 luglio 1977, n. 31 e            
27 marzo 1972, n. 4 ed in particolare gli artt. 47, 49 e 51;                    
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante "Testo unico in materia di            
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione                            
Emilia-Romagna";                                                                
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47 secondo comma            
della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere                 
assunto con il presente atto;                                                   
ritenuto, inoltre, che sussistano tutte le condizioni previste                  
dall'art. 51, comma 3, della L.R. 40/01 per provvedere alla                     
liquidazione della spesa;                                                       
verificata la necessaria disponibilita' di cassa sul competente                 
capitolo di bilancio;                                                           
richiamata la seguente deliberazione della Giunta regionale,                    
esecutiva ai sensi di Legge n. 447 del 24 marzo 2003, concernente               
"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le           
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                        
richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 642             
del 5 aprile 2004, nonche' la determinazione del Direttore generale             
Risorse finanziarie e strumentali n. 4314 dell'1 aprile 2004,                   
entrambe relative, tra l'altro, al conferimento dell'incarico di                
responsabilita' della posizione dirigenziale professional "Controllo            
e presidio dei processi connessi alla gestione delle spese del                  
bilancio regionale";                                                            
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione            
di giunta regionale 447/02;                                                     
dato atto del parere di regolarita' contabile del presente atto                 
espresso dal Dirigente Professional "Controllo e presidio dei                   
processi connessi alla gestione delle spese del bilancio regionale"             
Dott. Marcello Bonaccurso, ai sensi della citata deliberazione della            
Giunta regionale 447/03;                                                        
determina:                                                                      
1) di approvare il documento, Allegato A) parte integrante e                    
sostanziale al presente provvedimento avente ad oggetto "Indirizzi              
inerenti gli interventi finalizzati alla realizzazione di attivita'             
di promozione e qualificazione dell'affidamento familiare e in                  
comunita'. Anno 2004";                                                          
2) di approvare e assegnare, per le finalita' di cui all'Allegato A),           
il riparto a favore delle Provincie del finanziamento di Euro                   
200.000,00, secondo i criteri previsti nella delibera del Consiglio             
regionale 615/04 e con arrotondamento all'unita' di Euro, come                  
esposto nella tabella a seguire:                                                
(segue allegato fotografato)3) di impegnare la somma anzidetta di               
Euro 200.000,00 al n. 5767 di impegno sul Cap. 57105 "Fondo sociale             
regionale. Quota parte destinata alle Provincie per l'attuazione dei            
programmi provinciali, per le attivita' di coordinamento e supporto             
per l'implementazione e gestione del sistema informativo dei servizi            
sociali, nonche' per l'elaborazione dei Piani di zona (art. 47, comma           
1, lettera c), L.R. 12 marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n.             
328) - Mezzi statali" afferente all'UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio              
per l'esercizio 2004, che presenta la relativa disponibilita';                  
4) di liquidare la somma di complessivi Euro 200.000,00, ricorrendo             
le condizioni di cui all'art. 51, comma 3 della L.R. 40/01, dando               
atto che si provvedera', sulla base del presente atto, ad avvenuta              
esecutivita' dello stesso, alla richiesta di emissione dei titoli di            
pagamento ai sensi dell'art. 52 della medesima L.R. 40/01, sulla base           
della ripartizione sopra riportata al punto 2);                                 
5) di dare atto che per tutto quanto non espressamente previsto nel             
presente provvedimento si rinvia alla deliberazione del CR 615/04;              
6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale            
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Lorenzo Campioni                                                                
ALLEGATO                                                                        
Indirizzi inerenti gli interventi finalizzati alla realizzazione di             
attivita' di promozione e qualificazione dell'affidamento familiare e           
in comunita'. Anno 2004                                                         
1. Premessa                                                                     
Il presente documento specifica le linee di indirizzo per la                    
realizzazione dei Programmi di promozione e qualificazione                      
dell'affidamento familiare e in comunita', strumentali al                       
raggiungimento degli obiettivi generali previsti nella deliberazione            
del Consiglio regionale 615/04, punto 3.3.7, lettera B, secondo una             
prospettiva di continuita' con i precedenti piani approvati per                 
effetto della delibera del Consiglio regionale 1378/00 e della                  
determinazione 16819/03, approvata in esecuzione della delibera C.R.            
514/03.                                                                         
La Regione intende porre in una dimensione unitaria le politiche per            
l'accoglienza dei minori temporaneamente allontanati dalla famiglia             
attraverso un rilancio delle politiche in materia di affidamento                
familiare e con l'avvio di una qualificazione delle risposte                    
accoglienti di tipo familiare. Questa volonta' si concretizzera'                
attraverso la definizione di una nuova direttiva in collaborazione              
anche con le Associazioni, che preveda opportunita' in grado di                 
garantire la formazione degli adulti accoglienti, adeguati standard             
per il sostegno da parte dei servizi e promuova forme sperimentali di           
affido e di accoglienza in struttura.                                           
Obiettivi:                                                                      
- dare continuita' agli interventi programmati nell'anno 2003, in               
specifico sviluppare e promuovere, in ambito provinciale, la                    
qualificazione e la formazione degli operatori che si occupano di               
promozione, valutazione e sostegno degli interventi di affidamento              
etero familiare, anche in direzione della costituzione di e'quipes              
centralizzate, qualificate e specialistiche in cui si realizzi                  
l'integrazione multiprofessionale delle competenze; la preparazione             
ed il sostegno degli affidatari e la promozione del mutuo aiuto tra             
le famiglie affidatarie;                                                        
- sviluppare e promuovere in ambito provinciale:                                
- i coordinamenti affido e coordinamenti degli operatori delle                  
strutture per l'accoglienza, possibilmente integrati tra loro;                  
- le iniziative finalizzate alla promozione della cultura                       
dell'accoglienza in modo da ampliare il numero di persone disponibili           
a svolgere in modo competente questa funzione;                                  
- gruppi sperimentali di mutuo aiuto per le famiglie affidatarie e              
anche per le famiglie che vivono la condizione di allontanamento dei            
propri figli;                                                                   
- l'avvio di corsi di preparazione per le coppie candidate                      
all'affidamento familiare ed alla conduzione di comunita' familiari;            
- la formazione degli operatori dei servizi sociali territoriali,               
anche integrata con quella degli operatori delle strutture, delle               
Associazioni, delle cooperative sociali, delle IPAB e delle Aziende             
pubbliche di servizi alla persona e dei servizi scolastici ed                   
educativi;                                                                      
- lo sviluppo di interventi per assicurare accoglienza esclusivamente           
di tipo familiare per i bambini 0-6 anni (rete delle famiglie                   
accoglienti) ed in particolare per i bambini abbandonati alla                   
nascita;                                                                        
- la sperimentazione e il monitoraggio dei progetti innovativi di               
accoglienza atti a rispondere a nuovi bisogni sociali, quali                    
l'accoglienza di minori stranieri, di bambini disabili, di                      
adolescenti, nonche' l'accompagnamento verso l'autonomia di giovani             
adulti in particolare di quelli ospitati in strutture per minori.               
2. Caratteristiche della pianificazione provinciale                             
La deliberazione consiliare 615/04 prevede l'attivazione dei Piani di           
zona e dei relativi Programmi attuativi; pur restando ferma la                  
specificita' della pianificazione provinciale, come prevista                    
dall'art. 27, comma 3 della L.R. 2/03, la medesima del. C.R. prevede            
il raccordo e l'integrazione reciproca tra il livello di                        
pianificazione provinciale e quello zonale. In tal senso appare anche           
utile:                                                                          
A) armonizzare la scansione temporale prevista per le fasi di                   
progettazione ed attuazione dei medesimi Piani di zona e la                     
pianificazione provinciale (come indicato al punto 5.);                         
B) adottare (ancora in analogia con quanto disposto a riguardo dei              
Piani di zona) preferibilmente piani provinciali pluriennali                    
cadenzati con Programmi attuativi annuali. Resta fermo comunque che:            
a) le medesime Provincie possono riservarsi di adottare,                        
relativamente al finanziamento 2004, ancora un Piano annuale in                 
materia di affidamento familiare; b) in caso di adozione di un piano            
pluriennale, le Provincie apporteranno al medesimo le necessarie                
modifiche o integrazioni sulla base delle indicazioni derivanti da              
futuri atti di indirizzo o programmazione regionali.                            
3. Competenze istituzionali                                                     
3.1. I coordinamenti tecnici                                                    
Nell'attivita' istruttoria dei Piani provinciali si riconferma                  
l'importanza del ruolo dei coordinamenti tecnici (anche quali sezioni           
di piu' ampi organismi tecnici consultivi di ambito minorile), gia'             
previsti nella Del. C.R. 1378/00, quale snodo principale del                    
confronto interistituzionale e della riflessione su base tecnica a              
supporto della programmazione provinciale. In particolare, spetta ai            
coordinamenti tecnici:                                                          
- stimolare la riflessione inerente le problematiche                            
sull'affidamento, in particolare in funzione di supporto                        
all'orientamento delle scelte amministrative, svolgendo una funzione            
di coordinamento e impulso per la progettazione e la realizzazione              
delle azioni rivolte allo sviluppo e al sostegno dell'affidamento in            
ambito provinciale;                                                             
- elaborare proposte di piani e programmi, in raccordo con le                   
indicazioni programmatiche della Regione e con i Piani di zona da               
sottoporre all'approvazione degli organi dell'Amministrazione                   
provinciale, prevedendo anche eventuali interventi di rilevanza                 
interprovinciale, soprattutto in materia di formazione e                        
documentazione, da gestire d'intesa tra piu' ambiti provinciali;                
- sovrintendere al monitoraggio dell'andamento degli interventi                 
previsti dai programmi e dai piani provinciali nelle forme, nei modi            
e nei tempi stabiliti dalla Regione Emilia-Romagna.                             
Le Provincie, nelle more dell'approvazione di specifici atti                    
normativi che disciplinino la composizione dei tavoli tecnici (in               
analogia con quanto previsto ai punti 2.3.1 e 2.3.2 dell'Allegato               
alla del. C.R. 615/04), entro il 31/12/2005, integrano i tavoli                 
tecnici prevedendo la rappresentanza di referenti in ciascuna delle             
seguenti quattro aree:                                                          
- area dei servizi sociali;                                                     
- area dei servizi sanitari (quali neuropsichiatria infantile,                  
pediatria di comunita', ecc.);                                                  
- area dei servizi scolastici ed educativi (quali autonomie                     
scolastiche, servizi educativi per la prima infanzia, ecc.);                    
- saranno invitati permanenti il Tribunale ordinario e il Tribunale             
per i Minorenni dell'Emilia-Romagna.                                            
Le Amministrazioni provinciali si impegnano per assicurare                      
l'opportunita' di partecipazione alle riunioni dei tavoli ad altri              
soggetti qualificati, rappresentativi del Terzo settore che si                  
occupano di affidamento.                                                        
3.2. La Provincia                                                               
L'Amministrazione provinciale provvede ad approvare il Piano                    
provinciale e a ripartire i fondi tra i servizi territoriali ivi                
individuati quali gestori dei progetti. Rientrano nel medesimo Piano            
provinciale anche i progetti interprovinciali, per la quota di                  
relativa spettanza.                                                             
La Provincia, mediante i propri uffici, esercita altresi' una                   
funzione di supporto tecnico-organizzativo e logistico nei confronti            
dei coordinamenti tecnici, in analogia con il ruolo svolto dagli                
Uffici di Piano per la realizzazione dei Piani di zona. In                      
particolare, la Provincia, mediante i propri uffici, costituisce lo             
strumento tecnico di supporto allo svolgimento dell'insieme delle               
funzioni esperite dai coordinamenti tecnici, nonche' alla successiva            
gestione e valutazione del Piano/Programma provinciale, anche                   
mediante la trasmissione alla Regione di appositi rapporti di                   
monitoraggio.                                                                   
Anche nella prospettiva della razionalizzazione ed ottimizzazione               
delle risorse e delle competenze e nelle more dell'approvazione di              
specifici atti normativi di riordino degli organismi tecnici                    
collegiali di ambito provinciale che si interessano di programmazione           
in ambito minorile, le Provincie promuovono la riunificazione di                
questi in un unico organismo, articolato per sezioni di ambito. In              
tale prospettiva, i coordinamenti tecnici diventano pertanto sezioni            
di tale organismo.                                                              
3.3. La Regione                                                                 
La Regione Emilia-Romagna, anche mediante la costituzione di appositi           
organismi collegiali o gruppi di lavoro interprovinciali, svolge                
attivita':                                                                      
- di raccordo dei tavoli, al fine della loro integrazione e della               
armonizzazione delle iniziative locali con quelle regionali;                    
- di monitoraggio e valutazione dei percorsi di attuazione dei Piani            
provinciali;                                                                    
- di stimolo alla riflessione tecnica allargata, alla qualificazione            
degli interventi e alla divulgazione delle buone prassi operative,              
anche mediante l'organizzazione di specifici momenti di formazione,             
di comunicazione e di valorizzazione delle esperienze territoriali e            
di informazione e comunicazione circa le piu' significative                     
esperienze di ambito nazionale.                                                 
4. La pianificazione provinciale: caratteri e scadenze                          
Le Provincie approvano i propri Piani o Programmi secondo le medesime           
scadenze previste per l'approvazione e la trasmissione dei Piani di             
zona della del. C.R. 615/04.                                                    
L'indice del Piano provinciale prevedera' le seguenti articolazioni:            
- caratteristiche del fenomeno: dati ed evoluzione negli ultimi                 
anni;                                                                           
- risorse presenti sul territorio (con riferimento a: coordinamenti             
tecnici; organizzazione dei servizi territoriali: e'quipes                      
territoriali e relative caratteristiche; protocolli e linee guida;              
risorse dell'accoglienza comunitaria e familiare; iniziative di                 
formazione e sensibilizzazione attuate...);                                     
- obiettivi provinciali, da definire sulla base della valutazione dei           
bisogni e delle indicazioni delle linee progettuali regionali.                  
E' altresi' compito delle Provincie redigere, sulla base delle azioni           
di monitoraggio, appositi rapporti provinciali unificati relativi ai            
Piani provinciali di tutela e accoglienza (affido familiare e in                
comunita'; adozione nazionale e internazionale) dei minori e agli               
interventi di promozione dei diritti e delle opportunita' per                   
l'infanzia e l'adolescenza compresi nei Piani di zona. Detti rapporti           
saranno redatti in accordo con le indicazioni e nelle forme                     
concertate con la Regione. I rapporti saranno trasmessi alla Regione            
secondo le seguenti scadenze:                                                   
- un primo rapporto entro il termine del 30 giugno 2006 relativo alle           
attivita' intraprese grazie ai finanziamenti assegnati nell'anno 2004           
e allo stato di avanzamento dei Piani provinciali fino a dicembre               
2005;                                                                           
- un secondo rapporto entro il 31 marzo 2007 a consuntivo dello stato           
di avanzamento dei piani fino a dicembre 2006, realizzati con i                 
finanziamenti regionali eventualmente assegnati il prossimo anno in             
relazione alle effettive disponibilita' recate dal bilancio                     
regionale.                                                                      
Restano ferme le disposizioni relative al monitoraggio dei Piani                
provinciali in materia di affidamento familiare gia' approvati e                
contenuti nella determinazione 16819/03.                                        
E' altresi' prescritto, a carico dei beneficiari, l'obbligo di                  
riportare, sui materiali di comunicazione e documentazione inerenti i           
progetti finanziati mediante il presente provvedimento, il logo della           
Regione Emilia-Romagna e l'indicazione "Iniziativa realizzata con il            
contributo (ovvero) finanziamento regionale".                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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