PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) sul progetto di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi fino ad una volumetria di 460.000 mc localizzata in comune di Civitella di Romagna, in localita' San Martino in Varolo

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena, comunica la                  
decisione in merito alla procedura di verifica relativa al progetto             
di ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi fino ad una           
volumetria di 460.000 mc localizzata in comune di Civitella di                  
Romagna, in localita' San Martino in Varolo.                                    
Il progetto e' presentato da HERA SpA.                                          
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce A.2.5)                        
dell'Allegato A.2 della L.R. 9/99 e successive modificazioni ed                 
integrazioni ed e' assoggettato alla procedura di screening in                  
applicazione dell'art. 4, comma 1, L.R. 9/99: ". . . . . Sono                   
altresi' assoggettati alla procedura di verifica (screening), per le            
parti non ancora autorizzate, i progetti di trasformazione od                   
ampliamento dai quali derivino impianti, opere ed interventi con                
caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli               
Allegati A.l, A.2, A.3., B.1, B.2 e B.3".                                       
Il progetto interessa il territorio del comune di Civitella di                  
Romagna e della provincia di Forli'-Cesena.                                     
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.             
2843/12 del 18/1/2005, ha assunto la seguente decisione:                        
LA GIUNTA DELA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA                                       
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi di progetto ed             
in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di                   
ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi fino ad una              
volumetria di 460.000 mc localizzata in Comune di Civitella di                  
Romagna, in localita' San Martino in Varolo - presentato dalla                  
societa' HERA SpA, dall'ulteriore procedura di VIA con le seguenti              
prescrizioni:                                                                   
 1) affinche' sia garantita la stabilita' nel tempo dell'opera                  
dovranno essere messi in atto gli interventi di carattere                       
tecnico-progettuale e gli accorgimenti gestionali per tutta la vita             
della discarica, compreso il periodo di post-chiusura, di seguito               
indicati: - si dovra' prevedere in fase di esecuzione delle opere la            
predisposizione di un adeguato sistema di monitoraggio, tramite il              
posizionamento di inclinometri verticali e piezometri sull'argine di            
valle e sulle spalle della discarica, allo scopo di verificare ed               
osservare nel tempo il comportamento dell'opera; - poiche'                      
all'aumentare del battente del percolato sul fondo della discarica il           
fattore di sicurezza riflettente la stabilita' della stessa tende a             
ridursi, dovra' essere mantenuto in piena efficienza per tutta la               
vita della stessa il sistema di drenaggio e raccolta del percolato; -           
analogamente dovra' essere mantenuto in piena efficienza il sistema             
dei drenaggi per l'intercettazione delle acque meteoriche provenienti           
dalle pendici a monte della discarica, nonche' previsto il corretto             
funzionamento dei drenaggi di sottotelo, evitando il generarsi di               
sottopressioni idrostatiche; - le analisi di stabilita' concernenti             
il corpo discarica sviluppate dai progettisti sono basate                       
sull'assunzione di parametri geo-meccanici del rifiuto tal quale,               
pertanto, nel caso in cui conscguentemente ai disposti fissati dal              
DLgs 36/03 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle                 
discariche di rifiuti", non sia possibile nelle successive fasi                 
operative collocare presso la discarica di Civitella rifiuti se non             
precedentemente sottoposti ad operazioni di trattamento che ne                  
modifichino sostanzialmente i parametri di resistenza, dovranno                 
essere effettuate nuove analisi di stabilita' che dimostrino la                 
sostanziale invarianza delle condizioni di stabilita' accertate;                
 2) allo scopo di completare le tipologie dei controlli previsti                
sulla matrice acque, ed in adempimento a quanto precisato nel Piano             
di controllo e sorveglianza suddetto, si ritiene necessario                     
predisporre, preliminarmente a qualsiasi ulteriore attivita' di                 
coltivazione presso la discarica di Civitella, il sistema di                    
monitoraggio delle acque sotterranee attraverso la realizzazione dei            
tre punti di prelievo delle acque sotterranee previsti dal citato               
piano;                                                                          
 3) considerando che l'intera superficie interessata dagli interventi           
di ripristino e' di circa 4,34 ha e che gli impianti erbosi occupano            
circa 3,91 ha, mentre la restante parte e' costituita dagli impianti            
arborei e arbustivi e dalle siepi, si richiede che il progetto venga            
modificato e le superfici vengano calcolate, al netto delle aree                
nelle quali sono previste le siepi che risultano difficilmente                  
quantifi'cabili, in questo modo: il 60% a bosco (inteso come impianto           
misto arboreo e arbustivo) e il restante 40% a prato stabile. La                
distribuzione delle macchie arboree-arbustive, ferme restando le                
essenze indicate (con l'unica esclusione di Crataegus monogyna, per             
la quale sara' necessario verificare che al momento dell'impianto non           
sia piu' in vigore il divieto per motivi fitosanitari disposto dalla            
Regione Emilia-Romagna con determinazione del Responsabile del                  
Servizio Fitosanitario regionale del 12 settembre 2001, in quanto, in           
caso affermativo, si dovra' provvedere a sostituirla con un'essenza             
idonea), dovra' prevedere una alternanza di zone nelle quali il sesto           
di impianto e' quello descritto, con zone che invece presentano sesto           
di impianto irregolare, mantenendo tra di esse delle fasce ecotonali            
(descritte alla tavola "Planimetria delle opere di ripristino                   
naturalistico"), che amplifichino l'effetto margine, aumentando di              
conseguenza la diversita' bio-ecologica degli impianti;                         
 4) sara' inoltre necessario seguire operativamente quanto riportato            
nella "Relazione integrativa sulle opere di ripristino ambientale"              
con particolare riferimento al paragrafo relativo alla messa a dimora           
delle piante (sia per quel che riguarda la scansione temporale degli            
impianti che relativamente al sesto di impianto previsto), al                   
paragrafo sulla scansione delle operazioni e a quello sulla                     
manutenzione e sui risarcimenti nei primi anni dopo l'impianto;                 
 5) in fase di cantiere dovranno essere messe in atto tutte le misure           
di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'            
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e di            
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e           
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il                  
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa             
vigente e di tutelare la salute pubblica. In particolare, al fine di            
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla             
movimentazione dei materiali e dalla movimentazione dei mezzi su sede           
stradale di cantiere, si prescrive quanto segue: a) si dovra'                   
prevedere la copertura di eventuali depositi temporanei di terre, dei           
depositi di materie prime e di inerti; b) le vie di transito non                
asfaltate dovranno essere adeguatamente e periodicamente                        
umidificate;                                                                    
 6) e' necessario pianificare e predisporre un piano di monitoraggio            
della qualita' dell'aria e dei parametri meteorologici, seguendo le             
indicazioni operative di seguito riportate: - predisporre e mettere             
in esercizio all'interno dell'area di pertinenza della discarica,               
come previsto nel Piano di sorveglianza e controllo, una stazione               
fissa di monitoraggio in continuo dei dati meteorologici esistente.             
La centralina fi'ssa deve monitorare almeno i seguenti parametri in             
continuo secondo la frequenza minima stabilita dal DLgs 36/03: -                
direzione e velocita' del vento; - precipitazioni; - temperatura; -             
evaporazione; - umidita' atmosferica; - pressione atmosferica; -                
definire periodici programmi di campionamento mediante mezzo mobile,            
o mediante altra metodologia di campionamento ritenuta maggiormente             
significativa e utile allo scopo prefissato, sia in opportuni punti             
ubicati in prossimita' di ricettori significativi presenti                      
nell'intorno del perimetro dell'area della discarica, sia presso i              
ricettori maggiormente significativi ed esposti all'inquinamento                
atmosferico da traffico stradale e maggiormente prossimi al tracciato           
viabilistico interessato. Le modalita' di gestione delle campagne di            
monitoraggio, l'ubicazione e il numero dei punti di rilievo, la                 
periodicita' e la durata delle campagne e i parametri da acquisire,             
fermo restando quanto disposto dal DLgs n. 36 del 13 gennaio 2003,              
dovranno essere definiti e concordati con ARPA e con il Servizio                
Pianificazione territoriale della Provincia, anche in relazione alla            
tipologia di inquinanti e alle sostanze odorigene potenzialmente                
prodotti dalle emissioni presenti e ritenuti maggiormente importanti,           
al fine di fornire dati significativi per la definizione della                  
qualita' dell'aria nell'area in oggetto; - tutti i dati di cui ai due           
punti precedenti acquisiti ed elaborati secondo quanto disposto da              
ARPA, dovranno essere inviati a cadenza annuale al centro di                    
elaborazione dati presso ARPA e all'Amministrazione provinciale di              
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e Servizio                  
Risorse idriche atmosferiche e Smaltimento rifiuti;                             
 7) ferma restante la necessita' di adeguare il sistema di                      
termodistruzione del biogas a quanto stabilito dal DLgs 36/03, si               
ritiene necessario progettare e gestire tale sistema mediante le                
migliori tecnologie disponibili in grado di minimizzare le emissioni            
di sostanze odorigene contenute nei gas a valle del processo di                 
combustione, al fine di ottenere livelli di concentrazione di ogni              
singola sostanza, nell'ambiente esterno in prossimita' dei ricettori            
presenti, al di sotto delle soglie di percezione olfattiva umana;               
 8) durante le attivita' di coltivazione ordinaria e di cantiere,               
dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti utili al                   
contenimento delle emissioni sonore, sia mediante l'impiego delle               
piu' idonee attrezzature operanti in conformita' alle direttive CE in           
materia di emissione acustica ambientale, sia con un'adeguata                   
organizzazione delle singole attivita', che con la realizzazione                
delle misure di mitigazione temporanee eventualmente necessarie, al             
fine di garantire il rispetto dei valori limite vigenti in                      
prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi previste e nei               
periodi di loro attivita';                                                      
 9) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi atti a determinare il rispetto dei valori            
limite differenziali di rumore in periodo diurno e notturno in                  
prossimita' dei ricettori presenti maggiormente prossimi all'area               
della discarica (ricettore 2, edificio ubicato in prossimita' del               
confine sud est della discarica in progetto ed eventuali altri                  
ricettori individuati). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli           
ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di                  
attivita' di coltivazione e gestione e il livello equivalente di                
rumore ambientale con discarica in attivita'. Le rilevazioni vanno              
effettuate durante l'attivita' di coltivazione maggiormente prossima            
al ricettore monitorato;                                                        
10) devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                
normativa vigente, rilievi in esterno del livello di rumore                     
ambientale in periodo diurno e notturno, di durata non inferiore alle           
24 ore in continuo, in prossimita' dei ricettori maggiormente                   
prossimi all'area della discarica (ricettore 2, edificio ubicato in             
prossimita' del confine sud est della discarica in progetto ed                  
eventuali altri ricettori individuati). Le rilevazioni vanno                    
effettuate sia durante le attivita' di cantiere previste (fase di               
costruzione), sia in periodo seguente alla messa in esercizio della             
discarica (durante l'attivita' di coltivazione maggiormente prossima            
al ricettore). I dati elaborati di Leq, Lmax, Lmin dovranno essere              
riferiti a periodi non superiori all'ora e dovranno essere forniti i            
dati relativi ai Leq diurni, ai Leq notturni, l'analisi statistica, i           
profili temporali e l'analisi in frequenza dei dati;                            
11) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti precedenti dovranno            
essere conclusi da ARPA, entro tre mesi dall'inizio attivita' di                
gestione e coltivazione e in situazione di funzionamento a regime               
dell'impianto e delle sue componenti, secondo le modalita' e i                  
criteri da essa definiti, con oneri a carico della societa'                     
proponente. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e                      
conclusioni dovranno essere trasmessi in forma di relazione tecnica             
all'Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena, Servizio                      
Pianificazione territoriale e Servizio Ambiente, e alla societa'                
proponente;                                                                     
12) in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei             
limiti vigenti, dovranno essere messe in atto dal proponente, a                 
proprio carico ed entro 3 mesi dal ricevimento da parte della stessa            
societa' proponente dei risultati del monitoraggio effettuato, idonee           
misure di mitigazione acustica al fine di garantire il rispetto di              
tutti i limiti vigenti presso tutti i ricettori presenti;                       
13) le comunicazioni di inizio attivita' di cantiere e di inizio                
attivita' di coltivazione dovranno essere tempestivamente trasmesse a           
cura del proponente ad ARPA e all'Amministrazione provinciale di                
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale e al Servizio               
Ambiente;                                                                       
b) di quantificare in Euro 126, pari allo 0,02% del valore                      
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese                  
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modificazioni ed integrazioni, sono a carico del proponente;                    
c) di trasmettere la presente delibera alla societa' proponente HERA            
SpA, al Comune di Civitella di Romagna e ad ARPA;                               
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, quarto                
comma del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                          
e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione                   
territoriale per il seguito di competenza ed al Servizio Risorse                
idriche, atmosferiche e Smaltimento rifiuti;                                    
f) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,           
ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e                
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di                
deliberazione;                                                                  
g) di richiamare l'impegno espresso dal Consiglio provinciale nella             
delibera n. 4 del 15/1/2004 "Accordo di programma finalizzato a                 
conservare l'efficienza del sistema provinciale di gestione dei                 
rifiuti urbani mediante l'incremento della potenzialita' di                     
smaltimento della discarica controllata sita in comune di Civitella,            
localita' Fosso Pondo - ratifica" cosi' testualmente enunciato "(...)           
in fase di presentazione del progetto definitivo di ampliamento della           
discarica di Civitella da parte di HERA SpA, vengano predisposte                
contestualmente la tempistica e la modalita' di esecuzione                      
dell'impianto di compostaggio della frazione organica raccolta                  
separatamente".                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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