REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 settembre 2005, n. 217

Decreto di trasferimento e di attribuzione delle funzioni di cui alla lett. A) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 9/02 al Comune di Savignano sul Rubicone

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE                                            
Viste:                                                                          
- la Legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 recante "Disciplina delle             
funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del           
mare territoriale" e successive modifiche;                                      
- la delibera del Consiglio regionale 6 marzo 2003, n. 468 recante              
"Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia             
di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi                   
dell'art. 2 comma 2 della L.R. 9/02";                                           
- la delibera della Giunta regionale 17 marzo 2003, n. 436 recante              
"Modalita' di trasferimento dei registri delle concessioni esistenti            
rinnovate e delle domande di concessione in istruttoria ai sensi                
dell'art. 10, comma 3, della L.R. 9/02";                                        
- la delibera della Giunta regionale 28 dicembre 2001, n. 3086                  
recante "Progetto speciale Demanio marittimo" e la Delibera della               
Giunta regionale n. 551 del 21 marzo 2005, n. 551 con la quale sono             
state prorogate fino al 30/9/2005 le attivita' del Progetto speciale            
Demanio;                                                                        
considerato che:                                                                
- l'art. 10, comma 3, della L.R. 31 maggio 2002, n. 9 prevede che il            
conferimento ai Comuni delle funzioni di cui all'art. 3, comma 3,               
lett. a) ovvero il rilascio, il rinnovo, la modificazione e la revoca           
delle concessioni demaniali marittime a finalita'                               
turistico-ricreative, nonche' le connesse funzioni di vigilanza di              
cui all'art. 7 della Legge, acquista efficacia previo adeguamento dei           
Piani dell'arenile comunali alle Direttive, con il trasferimento dei            
registri delle concessioni esistenti rinnovate e delle domande di               
concessione poste in istruttoria. A tal fine la Giunta regionale                
adotta una deliberazione contenente le modalita' del suddetto                   
trasferimento e, in esecuzione di detta deliberazione, il Presidente            
della Giunta regionale adotta appositi atti di attuazione del                   
trasferimento e di attribuzione delle funzioni;                                 
- l'art. 10, comma 4 bis, della L.R. 9/02, come sostituito dalla L.R.           
8/05 prevede che, qualora i Comuni non abbiano provveduto, entro il             
30 giugno 2005 all'adeguamento dei Piani degli arenili,                         
l'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 3 comma 3 lett. a)                
diviene comunque efficace, nei limiti delle disposizioni di cui                 
all'art. 10, comma 5, lett. a), b), c), d) n. 2) e lett. e) e che               
tali funzioni continuano comunque ad essere esercitate dalla Regione            
sino al completamento delle procedure di trasferimento dei registri             
delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande di concessione           
in istruttoria, eseguite con le modalita' previste dalle                        
Deliberazioni della Giunta regionale in materia;                                
- con deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2003, n. 436,               
sono state approvate le modalita' di trasferimento dei registri delle           
concessioni esistenti rinnovate e delle domande di concessione in               
istruttoria;                                                                    
dato atto che e' decorso il termine di cui all'art. 10, comma 4 bis,            
della L.R. 9/02 e che il Comune di Savignano sul Rubicone non ha                
provveduto all'adeguamento del Piano dell'arenile alle Direttive,               
secondo le modalita' indicate con deliberazione del Consiglio                   
regionale 6 marzo 2003, n. 468;                                                 
ritenuto pertanto di dover procedere ai sensi di quanto disposto                
dall'art. 10 comma 4 bis, della L.R. 9/02;                                      
dato atto dell'istruttoria svolta, per quanto di competenza, dal                
Servizio Turismo e Qualita' Aree turistiche, sulla base della                   
documentazione acquisita agli atti del Servizio stesso;                         
richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1073 del 4 luglio              
2005 che conferisce ad interim l'incarico di Direttore generale alle            
Attivita' Produttive, Commercio, Turismo nonche' gli incarichi                  
connessi al medesimo ruolo al dott. Gaudenzio Garavini Direttore                
generale all'Organizzazione, Sistemi informativi e Telematica a                 
decorrere dal 4 luglio 2005;                                                    
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale                 
Attivita' produttive, Commercio, Turismo, dott. Gaudenzio Garavini in           
merito alla regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione             
della Giunta regionale 447/03;                                                  
decreta:                                                                        
1) di attribuire le funzioni amministrative di cui all'art. 3, comma            
3, lett. a), nonche' le connesse funzioni di vigilanza di cui                   
all'art. 7 della L.R. 9/02, al Comune di Savignano sul Rubicone nei             
limiti delle disposizioni di cui all'art. 10, comma 5, lett. a), b),            
c), d) n. 2) e lett. e) della suddetta Legge;                                   
2) di stabilire che l'attribuzione, nei limiti di cui al punto 1,               
acquistera' efficacia dalla data di ricevimento da parte del Comune             
dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e delle domande             
di concessione in istruttoria, eseguite con le modalita' previste               
dalla Deliberazione della Giunta regionale 436/03;                              
3) di dare atto che sino al completamento delle procedure di                    
trasferimento dei registri delle concessioni esistenti, rinnovate e             
delle domande di concessione in istruttoria, tali funzioni continuano           
ad essere esercitate dalla Regione;                                             
4) di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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