PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa al progetto per la realizzazione di un centro commerciale associato a residenza e parcheggio in localita' "Zona Stazione Cesenatico" in comune di Cesenatico

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la                   
decisione in merito alla procedura di verifica (screening), ai sensi            
dell'art. 9 della L.R. 9/99 come modificata dalla L.R. 35/00,                   
relativa al progetto per la realizzazione di un centro commerciale              
associato a residenza e parcheggio in localita' "Zona Stazione                  
Cesenatico" in comune di Cesenatico.                                            
Il progetto e' presentato dall'Amministrazione comunale di Cesenatico           
e dall'Immobiliare Cesenate Sas di Bosi Valpiani Serena & C. (la                
quale, peraltro, durante l'iter della procedura, ha venduto le aree             
interessate dalla presente procedura alla Ditta SAEM Srl, che e'                
quindi diventata soggetto proponente in sua sostituzione).                      
Il progetto rientra tra quelli indicati alla voce B.3.7) "Centri                
commerciali e parcheggi" dell'Allegato B.3 della L.R. 9/99 e                    
successive modificazioni ed integrazioni.                                       
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesenatico e della            
provincia di Forli'-Cesena.                                                     
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 , come                   
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'                      
competente: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta                      
provinciale prot. n. 17743/84 dell'8/3/2005, ha assunto la seguente             
decisione:                                                                      
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA                                      
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto inerente la realizzazione           
di un centro commerciale associato a residenza e parcheggio in                  
localita' "Zona Stazione Cesenatico" in comune di Cesenatico -                  
presentato dall'Amministrazione comunale di Cesenatico e                        
dall'Immobiliare Cesenate Sas di Bosi Valpiani Serena & C. (ora ditta           
SAEM Srl a seguito di trasferimento di proprieta'), dall'ulteriore              
procedura di VIA con le seguenti prescrizioni:                                  
1. sulla base di quanto proposto e indicato nello studio presentato,            
dovra' essere realizzata una barriera temporanea in prossimita' del             
confine dell'intera area di cantiere. La barriera a carattere                   
temporaneo e da mantenere per tutta la durata del cantiere dovra'               
avere altezza minima, per tutto il suo fronte, pari a + 3.00 metri. I           
materiali utilizzati, le modalita' realizzative e le tecniche di                
fissaggio della barriera, nonche' l'opera nel suo complesso, dovranno           
garantire la sicurezza statica e la stabilita', anche rispetto                  
l'azione del vento, nonche' la totale sicurezza sia delle aree                  
limitrofe al cantiere, dei cittadini ed infine dell'area di cantiere,           
prevedendo, se necessarie, opportune tirantature;                               
2. in fase di cantiere, anche sulla base di quanto proposto nello               
studio, dovranno inoltre essere messe in atto tutte le misure di                
mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della qualita'               
dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri sospese e               
inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi d'opera e           
dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire il                  
rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla normativa             
vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al fine di              
limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla             
movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi e                
dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si                  
prescrive quanto segue: a) per l'eventuale impianto di betonaggio e             
altri impianti fissi, e' necessario prevedere sistemi di abbattimento           
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e                     
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; b) si               
dovra' prevedere la copertura e/o la periodica bagnatura dei depositi           
temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti ponendo            
particolare attenzione a non localizzarli in prossimita' delle aree             
residenziali o caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a               
margine dell'area di cantiere; c) le vie di transito e le aree non              
asfaltate dovranno essere adeguatamente e periodicamente umidificate;           
d) i cassoni per il trasporto degli inerti dovranno essere ricoperti            
con teloni; e) si dovra' prevedere la bagnatura delle ruote degli               
automezzi;                                                                      
3. data la natura dell'opera, i livelli di concentrazioni calcolati             
nell'ambito dell'analisi degli impatti in atmosfera prodotti dalle              
fasi di cantiere, la vicinanza di centri abitati e il contesto                  
viabilistico esistente in cui risulta inserita, si ritiene                      
necessario, entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio lavori             
per la realizzazione dell'opera in oggetto e comunque durante le                
operazioni di scavo, pianificare ed attuare una campagna di                     
monitoraggio della qualita' dell'aria mediante mezzo mobile nell'area           
in prossimita' di uno o piu' ricettori sensibili individuati come               
significativi posti presso il confine dell'area di cantiere, al fine            
di verificare le possibili variazioni della qualita' dell'aria nella            
zona in oggetto, di controllare il verificarsi di possibili                     
situazioni di criticita' e di fornire un insieme di dati                        
rappresentativi relativi ai processi di inquinamento atmosferico                
nell'area allo scopo di avere un quadro conoscitivo che consenta di             
individuare le cause che determinano i possibili fenomeni di                    
inquinamento, le possibili azioni di mitigazione e risposta                     
necessarie e una piu' efficace tutela della salute pubblica e del               
territorio, secondo le seguenti fasi operative: - dovra' essere                 
installato un mezzo mobile per il monitoraggio dei dati di qualita'             
dell'aria e meteorologici in posizione specifica da definire sulla              
base delle indicazioni fornite da ARPA. I parametri da acquisire (che           
dovranno comunque comprendere PM10 e PTS) dovranno essere definiti e            
concordati con ARPA in relazione alla tipologia di pressioni presenti           
nell'area, agli inquinanti potenzialmente prodotti dalle attivita' in           
esame e dalle emissioni presenti e ritenuti maggiormente importanti             
al fine di definire l'andamento della qualita' dell'aria nell'area in           
oggetto. In prima analisi, suscettibile comunque di modifiche                   
considerando quanto sopra esposto in merito a quanto verra' definito            
e ritenuto necessario da ARPA, dovra' essere effettuata una campagna            
di monitoraggio di durata almeno pari a 15 giorni durante le                    
attivita' di scavo e movimento terra in periodo preferibilmente                 
estivo e il mezzo mobile di monitoraggio dovra' acquisire in continuo           
i parametri meteorologici principali e le tipiche tipologie di                  
inquinanti atmosferici prodotte da traffico veicolare e da attivita'            
di cantiere; - il mezzo mobile dovra' essere ubicato in prossimita'             
di uno o piu' ricettori sensibili individuati come significativi                
posti presso il confine dell'area di cantiere in oggetto, in                    
posizione significativa al fine di monitorare i possibili impatti               
sulla qualita' dell'aria prodotti dalle attivita' di cantiere in                
oggetto; - le modalita' di gestione della campagna di monitoraggio              
tramite mezzo mobile, la scelta dettagliata dei punti di                        
campionamento e del periodo maggiormente significativo da monitorare,           
la periodicita' e i parametri da acquisire dovranno comunque essere             
definiti da ARPA in relazione alla tipologia di pressioni presenti              
nell'area, agli inquinanti potenzialmente prodotti dalle emissioni              
presenti e ritenuti maggiormente importanti al fine di definire                 
l'andamento della qualita' dell'aria nell'area in oggetto; - la                 
campagna di monitoraggio sopra descritta dovra' essere eseguita da              
ARPA, con oneri a carico dei soggetti proponenti; i dati acquisiti              
dovranno essere acquisiti, elaborati e valutati da ARPA presso ARPA             
di Forli' e successivamente trasmessi all'Ufficio VIA della Provincia           
di Forli'-Cesena, ai soggetti proponenti; - le campagne di                      
monitoraggio dovranno concludersi entro e non oltre un anno dalla               
data di inizio lavori; - in caso di riscontro da parte di ARPA di               
situazioni di criticita' sulla qualita' dell'aria prodotte dalle                
attivita' in esame ai soggetti proponenti dovranno immediatamente               
mettere in atto tutte le misure gestionali e di mitigazione                     
necessarie al fine di garantire l'eliminazione di tali criticita' e             
garantire il rispetto dei limiti vigenti;                                       
4. devono essere progettate e realizzate, entro e non oltre la data             
di apertura al pubblico del centro commerciale, tutte le misure di              
mitigazione e bonifica acustica anche previste e descritte nello                
studio previsionale e nelle simulazioni modellistiche effettuate, al            
fine di ottenere gli abbattimenti acustici previsti in ogni                     
componente impiantistica considerata, tra le quali: - schermatura               
area di scarico prodotti; - schermatura area macchine e impianti                
fissi, anche mediante realizzazione di cabine insonorizzate per tutti           
gli impianti fissi presenti e previsti da progetto in esterno                   
(condizionamento e trattamento aria, gruppo frigorifero, eventuali              
compressori o sfiati, eventuali altri impianti presenti); -                     
schermatura fonoassorbente ingresso e uscita parcheggio piano                   
interrato;                                                                      
5. in aggiunta a quanto sopra riportato dovranno essere messe in atto           
tutte le misure di mitigazione e gestione attivita' necessarie al               
fine di garantire il non peggioramento del clima acustico esistente,            
tra le quali: - realizzazione di tutte le strade di progetto di                 
accesso all'area (in particolare l'intero tratto della strada di                
accesso alla rampa di entrata/uscita ai parcheggi sotterranei) e                
della viabilit interna alle aree di parcheggio esterne mediante                 
asfalto fonoassorbente; - limitazione della velocita' massima di                
transito lungo la viabilita' di accesso e nelle aree di parcheggio              
esterne a velocita' non superiori a 30 km/h, prevedendo modalita' di            
accesso ai parcheggi ed alla struttura commerciale che minimizzino i            
flussi di traffico sulla viabilita' di accesso all'area (percorsi a             
senso unico), e valutando in fase di progettazione definitiva                   
l'eventuale spostamento dell'accesso dei parcheggi pertinenziali                
interrati dell'edificio ad uso supermercato dall'attuale ubicazione             
al lato prospiciente il parcheggio esterno (lato ferrovia);                     
6. devono essere eseguiti, secondo le modalita' stabilite dalla                 
normativa vigente, rilievi fonometrici atti a determinare il rispetto           
dei valori limite differenziali di rumore in periodo diurno e                   
notturno in prossimita' di tutti i ricettori presenti nell'area e               
identificati dallo studio come maggiormente esposti (Ricettori 1, 2,            
3, 4). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno degli ambienti                   
abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di centro                    
commerciale e il livello equivalente di rumore ambientale con centro            
commerciale in attivita' di gestione ordinaria;                                 
7. devono essere eseguiti rilievi fonometrici del livello di rumore             
ambientale in esterno in periodo diurno e in periodo notturno, ante e           
post operam, della durata non inferiore alle 24 ore in continuo, in             
prossimita' dei ricettori presenti e previsti da progetto nell'area e           
identificati dallo studio come maggiormente esposti (Ricettori 1,2,             
3, 4, 5 su ogni lato esposto), secondo le modalita' stabilite dalla             
normativa vigente. Le rilevazioni vanno effettuate e ripetute sia               
allo stato attuale (situazione ante operam esistente in assenza                 
dell'opera in progetto), sia in periodo seguente alla realizzazione             
del progetto in esame in condizioni di gestione ordinaria e a regime            
in giorni di massimo afflusso, al fine di verificare il rispetto dei            
valori limite assoluti vigenti nelle aree monitorate sia per il                 
periodo diurno che per il periodo notturno;                                     
8. il monitoraggio di cui ai punti precedenti dovra' essere eseguito            
da ARPA a valle della realizzazione di tutti gli interventi di                  
mitigazione acustica descritti, secondo le modalita' e i criteri da             
essa definiti e con oneri a carico dei soggetti proponenti entro e              
non oltre 90 giorni dalla data di apertura al pubblico dell'opera in            
oggetto. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e conclusioni             
dovranno essere successivamente trasmessi all'Ufficio V.I.A. della              
Provincia di Forli'- Cesena ed ai soggetti proponenti;                          
9. in caso di verifica da parte dell'ARPA del mancato rispetto dei              
limiti vigenti dovuto all'attivita' oggetto di valutazione, dovranno            
essere progettati e realizzati dai soggetti proponenti, a proprio               
carico e entro 6 mesi dalla trasmissione da parte di ARPA dei                   
risultati del monitoraggio effettuato, ulteriori interventi di                  
mitigazione e bonifica acustica (presentando adeguato progetto                  
all'amministrazione provinciale di Forli'-Cesena) necessari per                 
garantire il rispetto dei limiti vigenti presso tutti i ricettori               
presenti; in caso di verifica del mancato rispetto dei valori limite            
vigenti gia' in fase ante operam e del peggioramento del clima                  
acustico dovuto all'attivita' in esame, i soggetti proponenti                   
dovranno realizzare adeguati interventi di mitigazione acustica al              
fine di garantire quantomeno il non peggioramento del clima acustico            
esistente. Al fine di verificare l'efficacia delle eventuali                    
ulteriori misure di mitigazione realizzate, dovra' essere eseguito              
presso il/i ricettore/i interessato/i un ulteriore monitoraggio                 
acustico secondo i criteri definiti nelle prescrizioni n. 6, 7 e 8              
entro 3 mesi dalla realizzazione delle misure di mitigazione sopra              
citate. Per quanto concerne il rumore prodotto dalle infrastrutture             
stradali, generato dall'aumento del traffico indotto dall'opera in              
esame, qualora i valori limite vigenti (stabiliti dal decreto DPR               
142/04 ed i valori limite al di fuori della fascia di pertinenza,               
stabiliti nella Tabella C del DPCM 14/11/1997), non siano                       
tecnicamente conseguibili, ovvero, in caso di verifica del mancato              
rispetto dei valori limite vigenti gia' in fase ante operam, qualora            
non sia tecnicamente conseguibile il non peggioramento del clima                
acustico esistente, dovranno essere valutati, al fine di ridurre                
l'esposizione umana al rumore e di garantire quanto disposto dalla              
normativa vigente, interventi, con oneri a carico dei soggetti                  
proponenti, sui requisiti acustici passivi degli edifici ricettori              
interessati da tali situazioni di criticita'. Tali interventi sono da           
concordare con ARPA e con l'Amministrazione Provinciale di                      
Forli'-Cesena - Servizio Pianificazione territoriale;                           
10. le comunicazioni della data di apertura al pubblico del centro              
commerciale in oggetto dovranno essere trasmesse a cura dei soggetti            
proponenti, ad ARPA, all'Amministrazione provinciale di                         
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;                            
11. durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto              
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore             
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in               
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivit, sia mediante la eventuale realizzazione di misure di                   
mitigazione temporanee, al fine di garantire il rispetto dei valori             
limite vigenti in prossimita' dei ricettori presenti durante le fasi            
di cantiere previste e neii periodi di loro attivita';                          
12. in fase di progettazione, per quanto riguarda gli edifici                   
residenziali previsti all'interno del comparto residenziale previsto            
da progetto, dovra' essere garantito, come peraltro previsto dallo              
studio presentato, il rispetto di quanto stabilito dal DPCM 5                   
dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli              
edifici";                                                                       
13. in merito alla sistemazione dell'area adibita a parcheggio, con             
particolare riferimento ai posti auto prospicienti la nuova strada              
che verra' realizzata lungo l'edificio ad uso commerciale, si ritiene           
che, al fine di fornire un adeguato ombreggiamento alle auto in                 
sosta, ferma restando la scelta di utilizzare come essenza, Fraxinus            
excelsior che si presta bene, sia per la rapidita' di accrescimento,            
che per la dimensione e la struttura della chioma, che per la                   
capacita' di resistere all'inquinamento, allo scopo specifico, sia              
necessario prevedere di impiantare un maggior numero di elementi                
arborei posti ad una distanza massima di circa 8-10 m l'uno                     
dall'altro e disposti in modo tale da ottenere la massima copertura             
possibile. Si sottolinea inoltre che gli elementi arbustivi e arborei           
da impiantare abbiano un'altezza di circa 80-100 cm per gli arbusti e           
di oltre 2 m per gli alberi al fine di ottenere un maggior pronto               
effetto;                                                                        
b) di quantificare in Euro 1764,00 pari allo 0,02% il costo                     
dell'intervento, come specificato in parte narrativa, le spese                  
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modificazioni ed integrazioni, sono a carico dei soggetti                       
proponenti;                                                                     
c) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, IV comma              
del DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                
d) di trasmettere la presente delibera all'Amministrazione comunale             
di Cesenatico, alla Ditta SAEM Srl e ad ARRA - Sezione provinciale di           
Forli'-Cesena;                                                                  
e) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione                   
territoriale per il seguito di competenza;                                      
f) di pubblicare, per estratto nel Bollettino Ufficiale della                   
Regione, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n.           
9 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di            
deliberazione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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