COMUNICATO
Modifiche allo Statuto comunale
Si pubblica l'art. 15 dello Statuto del Comune di Busana come
modificato dalla deliberazione del Consiglio comunale 20 luglio 2004,
n. 34.
"Art. 15
Elezione, composizione e durata in carica
1. La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero
massimo di quattro Assessori.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco che ne determina il numero
effettivo. Il Sindaco pu nominare anche fino a n. 2 Assessori
esterni, scelti tra i cittadini non consiglieri, purche' in possesso
dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di
consigliere.
La presenza degli Assessori esterni non modifica il numero degli
Assessori componenti la Giunta. Gli Assessori esterni sono
equiparati, a tutti gli effetti, agli Assessori nominati tra gli
eletti del Consiglio comunale, in particolare essi intervengono alle
sedute del Consiglio e partecipano alla discussione, senza diritto di
voto e senza concorrere a determinare il quorum di validita' delle
adunanze.
3. La nomina della Giunta, le cause di incompatibilita', nonche' le
ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli Assessori sono
disciplinate dalla legge.
4. L'inesistenza di cause ostative viene autocertificata dai singoli
Assessori ed attestata nell'atto di nomina.
5. Le dimissioni degli Assessori sono rassegnate in forma scritta al
Sindaco. Esse sono efficaci ed irrevocabili dalla data di
presentazione.
6. La revoca degli Assessori e la cessazione della Giunta sono
disciplinate dalla legge.".
IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenico Cacciatore