COMUNITA' MONTANA DELL'APPENNINO PIACENTINO - BOBBIO (PIACENZA)

COMUNICATO

Costituzione del Comitato di amministrazione dei beni civici nei comuni di Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone e Zerba (decreto 31 gennaio 2005, n. 1)

Il Presidente vista la Legge 17 aprile 1957, n. 278, recante norme              
per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione dei beni civici               
frazionali; vista la L.R. 18 agosto 1977, n. 35 e successive                    
modificazioni ed agendo, pertanto, a seguito della delega da detta              
legge conferita; vista la deliberazione della Giunta della Comunita'            
Montana dell'Appennino Piacentino n. 59 del 4/11/2004; considerato              
che il Comitato di amministrazione dei sottoelencati beni civici                
(Comunelli) deve essere rinnovato;                                              
decreta:                                                                        
Art. 1                                                                          
Per domenica 17 aprile 2005 e' fissata la convocazione dei cittadini            
residenti nei sottoelencati Comunelli ed iscritti nelle liste                   
elettorali dei rispettivi Comuni, per l'elezione dei Comitati di                
amministrazione degli usi civici composto dal Presidente e da quattro           
consiglieri:                                                                    
- Comune di Cerignale: Casale - Cerignale, Lisore, Oneto (comprende             
Abra' e Serra);                                                                 
- Comune di Coli: Aglio, Coli Centro;                                           
- Comune di Corte Brugnatella: Collegio;                                        
- Comune di Ottone: Barchi, Campi, Gramizzola, Moglia, Orezzoli La',            
Orezzoli Qua, Semensi, Toveraia, Valsigiara,                                    
- Comune di Zerba: Cerreto, Pey, Zerba.                                         
Art. 2                                                                          
Il Sindaco del Comune e' incaricato di procedere alla formazione                
delle liste elettorali della frazione, distinte per maschi e femmine            
e in quadruplice copia (di cui una da esporre all'Albo comunale, una            
da esporre nella frazione interessata e una da inviare alla Comunita'           
Montana dell'Appennino Piacentino), mediante stralcio da quelle                 
elettorali del Comune, includendovi solamente gli elettori residenti            
nella circoscrizione territoriale della frazione alla data della piu'           
recente revisione delle liste elettorali del Comune.                            
Art. 3                                                                          
Le liste dei candidati, composte da un numero di candidati non                  
superiore a quattro consiglieri da eleggere, unitamente alla                    
dichiarazione di accettazione alla carica di Presidente e di                    
consigliere ed al programma devono essere presentate alla Segreteria            
del Comune entro le ore 12 del 19/3/2005 ed essere sottoscritte da              
tre elettori della frazione, esclusi i candidati stessi.                        
Le firme di accettazione della candidatura e quelle dei presentatori            
devono essere autenticate da un Notaio, o dal Pretore, o dai Giudici            
di Pace, o da Cancellieri di Pretura e di Tribunale, o dal Sindaco o            
suo delegato, o dal Segretario comunale o da funzionari appositamente           
incaricati dal Sindaco.                                                         
Il Sindaco provvedera' ad inviare, entro 24 ore, copia delle liste              
alla Comunita' Montana.                                                         
Con successivo avviso saranno pubblicate le liste dei candidati                 
presso l'Albo comunale e la frazione interessata.                               
Art. 4                                                                          
Per la manifestazione segreta del voto dovranno essere approntate nel           
luogo della riunione, reperito dal Comune, apposite cabine ed urna, a           
cura del Comune medesimo.                                                       
Art. 5                                                                          
Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 8 di domenica 17 aprile           
2005 e termineranno alle ore 17 nella stessa giornata.                          
Il Comune provvedera' all'insediamento del seggio alle ore 7 della              
giornata elettorale, consegnando al Presidente del seggio nei locali            
opportunamente predisposti:                                                     
- due copie delle liste elettorali;                                             
- due copie del manifesto di convocazione delle elezioni;                       
- due copie del manifesto di pubblicazione delle liste dei                      
candidati;                                                                      
- le schede elettorali e i verbali per le operazioni del seggio,                
preventivamente approntati a cura della Comunita' Montana.                      
Ultimate le operazioni di voto, l'ufficio elettorale procedera' in              
seduta pubblica alle operazioni di scrutinio.                                   
Al termine di queste, il Presidente provvedera' all'immediata                   
consegna di tutto il materiale elettorale al Comune che gliene dara'            
ricevuta e, entro 24 ore, provvedera' a consegnarlo alla Comunita'              
Montana, trattenendo soltanto la copia delle liste elettorali                   
precedentemente esposta nel locale di votazione, per consegnarla                
all'Amministrazione del Comitato dei beni civici frazionali.                    
Art. 6                                                                          
Ogni elettore potra' votare, utilizzando l'apposita scheda, per un              
massimo di un candidato, tratto dalle liste ufficiali dei candidati,            
oltre al candidato Presidente.                                                  
Art. 7                                                                          
Nel caso venga ammessa a votazione una sola lista, la validita' della           
votazione e' legata al verificarsi di due circostanze:                          
- che la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore           
al 50% dei votanti;                                                             
- che il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50% degli                
elettori.                                                                       
Art. 8                                                                          
In presenza di piu' liste il seggio della lista non vincente e'                 
attribuito al candidato Presidente che ha ottenuto una maggiore quota           
elettorale.                                                                     
Art. 9                                                                          
Il seggio elettorale e' composto dal Presidente, nominato con decreto           
del Presidente della Comunita' Montana, da due scrutatori nominati              
dal Sindaco, secondo le procedure di cui all'art. 2, lett. c) della             
L.R. 18/8/1977, n. 35, e da un Segretario scelto dal Presidente di              
seggio.                                                                         
Art. 10                                                                         
Alla proclamazione degli eletti ed alla pubblicazione dei risultati             
elettorali provvede la Comunita' Montana.                                       
Art. 11                                                                         
E' ammesso ricorso sulle modalita' ed, eventualmente, sui risultati             
elettorali, da presentarsi alla Comunita' Montana. I ricorsi verranno           
esaminati, con giudizio inappellabile della Commissione di cui                  
all'art. 2, lett. e) della L.R. 18/8/1977, n. 35.                               
Art. 12                                                                         
I Sindaci dei Comuni di cui all'art. 1 sono incaricati di pubblicare            
il presente decreto all'Albo del Comune e presso le frazioni entro e            
non oltre il 3/3/2005.                                                          
Art. 13                                                                         
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento, per             
analogia, alle leggi nazionali e regionali in materia.                          
IL PRESIDENTE                                                                   
Mauro Guarnieri                                                                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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