REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI TARO E PARMA 7 gennaio 2005, n. 32

Michiara Marco e Francesco. Domanda 7/5/2002 di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Soragna, localita' Ca' Baratta - R.R. 41/01, artt. 5, 6. Provvedimento di concessione di derivazione

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) d'assentire ai signori Michiara Marco e Michiara Francesco,                  
partita IVA 00524350340, con sede in Soragna, localita' Ca' Baratta,            
Via Carzeto n. 164 e legalmente domiciliati presso la sede del comune           
di Soragna, la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde                
sotterranee in comune di Soragna, da destinare ad irrigazione di un             
fondo agricolo esteso circa 28 ha, nella quantita' stabilita fino ad            
un massimo e non superiore a moduli 0,30 (30,00 l/s.), per un volume            
complessivo annuo di circa 40.740 metri cubi;                                   
b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a               
decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo                
successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2005 con                  
possibilita' di rinnovazione alle condizioni di cui al'art. 27 del              
R.R. 41/01 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle                    
condizioni contenute nel disciplinare, che costituitsce parte                   
integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione           
descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel                     
disciplinare medesimo;                                                          
c) di fissare la quantita' massima d'acqua da derivare in 30,00 l/s.,           
pari a 0,30 moduli massimi, con limitazione del prelievo al periodo             
irriguo.                                                                        
(omissis)                                                                       
Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della                
determina n. 32 in data 7/1/2005                                                
(omissis)                                                                       
Art. 4 - Condizioni particolari cui dovra' soddisfare la derivazione            
E' proibito permettere ad altri l'utilizzazione dell'acqua.                     
E' vietato, inoltre, apportare varianti, spostamenti, trasformazioni            
alle opere di derivazione e all'uso dell'acqua senza la preventiva              
autorizzazione del Servizio Tecnico Bacini Taro e Parma, che potra'             
concederla di volta in volta, a seconda delle necessita' e dara' le             
opportune disposizioni per l'esercizio della derivazione.                       
L'inosservanza di tali divieti comporta la decadenza dal diritto a              
derivare a norma dell'art. 32 del R.R. 41/01.                                   
(omissis)                                                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Gianfranco Larini                                                               

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina