REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2702

PRSR 2000-2006 Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole" - Adeguamenti Programma Operativo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il Reg. (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno           
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di            
garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, in                
particolare l'art. 8;                                                           
- il Reg. (CE) n. 817 della Commissione del 29 aprile 2004 recante              
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999;                        
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio               
2000, che adotta il Piano regionale di sviluppo rurale della Regione            
Emilia-Romagna per il periodo 2000/2006 (di seguito PRSR) attuativo             
del citato Reg. (CE) n. 1257/1999;                                              
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il PRSR nel testo definitivo inviato alla                      
Commissione stessa il 3 luglio 2000;                                            
- la decisione della Commissione Europea C (2003) 2697 del 17 luglio            
2003, che ha approvato alcune modifiche al PRSR richieste dalla                 
Regione Emilia-Romagna;                                                         
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 relativa all'attuazione del PRSR ed             
in particolare l'art. 2, comma 2;                                               
- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 recante norme per l'esercizio delle             
funzioni regionali in materia di Agricoltura;                                   
viste inoltre:                                                                  
- la scheda della Misura 1.a "Investimenti nelle aziende agricole"              
compresa nel PRSR;                                                              
- la propria deliberazione n. 1914 del 7 novembre 2000, di                      
approvazione del Programma Operativo della Misura 1.a, di seguito               
indicato "Programma Operativo", rettificata con deliberazione n. 2053           
del 21 novembre 2000;                                                           
- la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002 recante                  
modifiche al Programma Operativo, con la quale veniva approvato un              
testo coordinato comprendente le precedenti rettifiche, ulteriormente           
modificato con deliberazione n. 2732 del 22 dicembre 2003;                      
considerato che la sopracitata deliberazione 305/02 prevede                     
disposizioni per i programmi di attuazione della Misura 1.a dal 2001            
al 2005;                                                                        
considerato altresi':                                                           
- che risultano attualmente esaurite le disponibilita' finanziarie              
previste dalla tabella finanziaria del PRSR 2000-2006 per la Misura             
in questione;                                                                   
- che non e' pertanto ipotizzabile l'apertura di bando per la                   
presentazione di nuove domande;                                                 
- che e' opportuno adottare provvedimenti atti a snellire le                    
procedure predisposte per l'attuazione della misura in argomento e              
consentire a Province e Comunita' Montane il pieno utilizzo delle               
disponibilita' eventualmente residuanti sulle assegnazioni gia'                 
disposte;                                                                       
rilevato che il Programma Operativo ha previsto, al punto 9.1, la               
possibilita' che un Piano di Investimento interessi superfici                   
ricadenti in ambiti territoriali di competenza di Enti diversi, che             
gli Enti interessati compartecipino al finanziamento del PI stesso e            
che i movimenti finanziari derivanti da tali compartecipazioni siano            
riconosciuti dalla Regione in sede di riallocazione;                            
preso atto:                                                                     
- che la Misura 1.a e' ormai giunta al termine della programmazione e           
non possono attualmente prevedersi ulteriori operazioni di                      
riallocazione di risorse che consentano di ripristinare, su esercizi            
successivi, le disponibilita' finanziarie degli Enti compartecipanti            
secondo le condizioni gia' definite nel Programma Operativo in atto;            
- che le eventuali compensazioni da effettuarsi, derivanti dalla                
mancata realizzazione di investimenti per i quali erano stati                   
riconosciuti movimenti finanziari tra Enti in sede di riallocazione,            
non incidono sulle modalita' di riparto delle risorse tra Enti;                 
- che, pertanto, si ritiene sufficiente per simili situazioni                   
prevedere che gli Enti cointeressati determinino di comune accordo il           
ripristino delle rispettive disponibilita' finanziarie quali                    
spettanti in origine;                                                           
- che e' peraltro necessario che detti Enti provvedano a notificare             
formalmente alla Regione e ad AGREA i movimenti finanziari                      
conseguenti alle situazioni sopra descritte, al fine di consentire un           
corretto e puntuale monitoraggio finanziario della Misura;                      
preso atto:                                                                     
- che il Programma Operativo prevede la possibilita' di richiedere, a           
mezzo di variante, per i Piani di Investimento rispondenti a                    
determinati criteri, il differimento della data di fine lavori;                 
- che tale data non puo' essere attualmente successiva al 31 dicembre           
2004;                                                                           
tenuto conto che per gli esercizi precedenti il 2005 era data                   
facolta' di differire in sede di variante la data ultima di                     
realizzazione degli investimenti di Piani rispondenti a determinate             
condizioni;                                                                     
considerato che le graduatorie approvate da Province e Comunita'                
Montane relativamente al programma di attuazione 2005 comprendono un            
considerevole numero di PI ammissibili, ma non finanziabili per                 
carenza di risorse;                                                             
considerato altresi' che, essendo in atto un'analisi in ordine alle             
modalita' di gestione della fase transitoria tra la chiusura della              
attuale programmazione e l'avvio della nuova, si ritiene opportuno              
assicurare ai PI presentati per il programma di attuazione 2005, non            
finanziati per carenza di risorse, le stesse prerogative di validita'           
previste per i Programmi precedenti;                                            
dato atto:                                                                      
- che tutti i PI presentati sul programma di attuazione 2005                    
prevedono attualmente, come termine per la realizzazione degli                  
investimenti, la data del 31 dicembre 2004;                                     
- che il rispetto di tale scadenza risulta vincolante per il                    
mantenimento della condizione di ammissibilita' dei PI medesimi,                
anche nel caso in cui le risorse per il loro finanziamento si                   
rendessero disponibili in tempi successivi, purche' entro i termini             
vigenti per l'attuale programmazione;                                           
ritenuto pertanto opportuno riconoscere ai titolari dei suddetti PI             
la possibilita' di presentare richiesta di variante per differire il            
termine di realizzazione dei Piani stessi improrogabilmente al 31               
maggio 2006;                                                                    
considerato che, al fine di armonizzare l'utilizzo delle residue                
disponibilita' gia' assegnate, occorre autorizzare gli Enti                     
competenti a scorrere le graduatorie gia' definite, qualora le                  
disponibilita' di cui trattasi coprano piu' del 50% del fabbisogno              
finanziario del PI collocato in posizione successiva all'ultimo PI              
interamente finanziabile;                                                       
ritenuto necessario prevedere che tale scorrimento sia attuato fatta            
salva l'esplicita accettazione del beneficiario interessato a                   
ricevere il contributo nei limiti della disponibilita' verificatasi,            
pur a fronte dell'obbligo della completa realizzazione del PI e senza           
che da tale concessione derivi alcun diritto in termini di                      
eleggibilita', priorita' o quant'altro sulla Programmazione                     
successiva;                                                                     
sentito il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e                  
Valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del                
presente atto con i contenuti del PRSR;                                         
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamata la propria deliberazione 447/03;                                     
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi ai              
sensi del sopracitato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della                 
predetta deliberazione 447/03;                                                  
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
delibera:                                                                       
1) di modificare la propria deliberazione n. 305 del 25 febbraio 2002           
come segue:                                                                     
a) inserendo dopo l'ottavo capoverso del punto 9.1 del Programma                
Operativo "Presentazione delle domande" il seguente capoverso:                  
"Qualora poi, nel corso del Programma di attuazione, i PI                       
cofinanziati da uno o piu' Enti subiscano variazioni comportanti la             
ridotta o mancata realizzazione degli investimenti da effettuarsi sul           
territorio degli Enti compartecipanti, i relativi movimenti                     
finanziari gia' riconosciuti in sede di riallocazione dovranno                  
ritenersi privi di efficacia, limitatamente al valore del contributo            
connesso agli investimenti non realizzati; in tal caso gli Enti                 
interessati dovranno determinare di comune accordo il ripristino                
delle rispettive disponibilita' finanziarie, quali spettanti, per               
l'esercizio considerato, a seguito dell'applicazione dei vigenti                
indici di riparto e degli ulteriori movimenti finanziari rimasti                
impregiudicati. Sara' altresi' cura degli Enti interessati dare                 
immediata comunicazione di tali variazioni alla Regione e ad AGREA,             
al fine di consentire un corretto e puntuale monitoraggio finanziario           
della Misura.";                                                                 
b) sostituendo la lettera c) del terzo periodo del punto 9.4                    
"Varianti al piano degli investimenti" come di seguito indicato: "c)            
Il nuovo termine richiesto quale scadenza per la realizzazione delle            
opere non sia posteriore al 31 maggio 2006.";                                   
c) inserendo dopo l'ultimo capoverso del punto 10. "Riparto delle               
risorse regionali per Province e Comunita' Montane" il seguente                 
capoverso: "Per l'anno di attuazione 2005, qualora successivamente              
all'ammissione a contributo dell'ultimo PI interamente finanziabile             
residuino ulteriori risorse, le stesse potranno essere utilizzate               
dall'Ente per scorrere la graduatoria qualora sufficienti a                     
soddisfare piu' del 50% del fabbisogno del PI collocato nella                   
posizione immediatamente successiva. In tal caso la Provincia o                 
Comunita' Montana dovra' fissare formalmente al beneficiario                    
interessato un termine entro cui comunicare per iscritto                        
l'accettazione del contributo cosi' ridotto, fermo restando l'obbligo           
di realizzare il PI con le modalita' e nei tempi gia' previsti.                 
Decorso inutilmente tale termine, l'Ente potra' procedere ad                    
ulteriore scorrimento della graduatoria, fino al completo utilizzo              
delle risorse assegnategli in sede di riparto o di riallocazione per            
l'esercizio in oggetto. Resta inteso che, qualora il beneficiario               
accetti il contributo in tal modo ridotto, eventuali economie che               
dovessero maturare nel corso dell'esercizio finanziario cui afferisce           
il PI dovranno essere destinate, da parte dell'Ente competente, ad              
integrazione dell'aiuto parzialmente concesso, fino a concorrenza del           
contributo concedibile inizialmente definito per quel PI nel corso              
del procedimento istruttorio.";                                                 
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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