REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA'

DECRETO DELL'ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA' 9 marzo 2005, n. 8

Accreditamento istituzionale dell'Hospice M.T. Chiantore Seragnoli di Bentivoglio (BO)

L'ASSESSORE REGIONALE                                                           
Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai            
sensi del quale l'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla              
Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai                    
professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro            
rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro                 
funzionalita' rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e             
alla verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati                    
raggiunti;                                                                      
richiamata la L.R. 34/98 e successive modificazioni, e richiamato in            
particolare l'art. 2, che stabilisce che le strutture sanitarie                 
pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono               
erogare prestazioni nell'ambito o per conto del Servizio Sanitario              
regionale debbono ottenere preventivamente l'accreditamento, secondo            
le modalita' stabilite dalla medesima legge;                                    
richiamata la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale            
la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per                       
l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i             
requisiti specifici per le strutture residenziali di cure palliative            
- Hospice;                                                                      
vista la nota del 28 settembre 2004, conservata agli atti del                   
Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante             
dell'Hospice "Maria Teresa Chiantore Seragnoli", ubicato in                     
Bentivoglio (BO), Via Marconi nn. 43-45 chiede l'accreditamento                 
istituzionale per l'attivita' di struttura residenziale per le cure             
palliative-Hospice dotata di 30 posti letto;                                    
preso atto che l'Hospice "Maria Teresa Chiantore Seragnoli", e' stato           
autorizzato al funzionamento con provvedimento del Sindaco del Comune           
di Bentivoglio, n. 17134 del 9/12/2002 in quanto in possesso dei                
requisiti di cui alle deliberazioni di Giunta regionale 125/99 e                
1716/00, attuative della L.R. 34/98;                                            
dato atto che l'Hospice "Maria Teresa Chiantore Seragnoli" e' stato             
accreditato in via provvisoria, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7            
del DLgs 502/92, con proprio decreto n. 45 del 17/12/2001;                      
considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno             
regionale di strutture residenziali per le cure palliative;                     
tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla                  
Agenzia Sanitaria regionale: esame della documentazione e visita di             
verifica, effettuata in data 1 dicembre 2004, sulla sussistenza dei             
requisiti generali e specifici posseduti;                                       
vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilita'                     
dell'Hospice "Maria Teresa Chiantore Seragnoli", realizzata                     
dall'Agenzia Sanitaria regionale, protocollo della Direzione generale           
Sanita' e Politiche sociali n. 45245 del 28/12/2004, conservata agli            
atti del Servizio Presidi Ospedalieri, nella quale si rileva che                
risultano migliorabili il coinvolgimento e la condivisione nella                
politica della qualita' e il processo di pianificazione, verifica e             
miglioramento, che occorre provvedere alla definizione di appropriati           
criteri per la valutazione, selezione e controllo dei fornitori e al            
conseguente monitoraggio, inoltre si ritiene opportuno che la                   
struttura valuti l'opportunita' di adottare altri sistemi oltre ai              
questionari di gradimento autocompilati; e che vengano considerati              
anche tutti i rischi legati al percorso di cura del paziente, oltre a           
quelli rivolti all'operatore;tenuto presente che ai sensi del comma 2           
dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 sopra citato la qualita' di                  
soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli               
enti del Servizio Sanitario nazionale, a corrispondere la                       
remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi              
contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del medesimo decreto;              
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dott. Franco Rossi, ai           
sensi dell'art. 37, IV comma della L.R. 43/01 nonche' della                     
deliberazione di Giunta regionale 447/03;                                       
decreta:                                                                        
la struttura sanitaria Hospice "Maria Teresa Chiantore Seragnoli",              
ubicato in Bentivoglio (BO), Via Marconi nn. 43-45, per le                      
motivazioni di cui in premessa, e' accreditata istituzionalmente ai             
sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater del DLgs 502/92 e                    
successive modificazioni per l'attivita' di struttura residenziale              
per le cure palliative-Hospice con 30 posti letto;l'accreditamento di           
cui al presente provvedimento non comprende l'attivita'                         
ambulatoriale, se non per le attivita' strettamente connesse alla               
degenza;                                                                        
l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi del comma           
2 dello stesso art. 8 quater sopracitato, non costituisce vincolo per           
le aziende e gli enti del Servizio Sanitario nazionale a                        
corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori           
degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo             
decreto legislativo;                                                            
l'accreditamento di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art.           
10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validita'                    
triennale dalla data di concessione;                                            
il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della             
Regione Emilia-Romagna.                                                         
L'ASSESSORE                                                                     
Giovanni Bissoni                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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