REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2005, n. 130

Approvazione schema Contratto di Servizio e Programma per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse regionale e locale tra Regione Emilia-Romagna e ATCM SpA di Modena. Assegnazione, concessione delle relative risorse. Impegno quota relativa adeguamento IV trimestralita' 2004

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di approvare lo schema del "Contratto di Servizio e di Programma             
per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria di interesse                    
regionale e locale, e per la sua manutenzione ordinaria, tra Regione            
Emilia-Romagna e ATCM SpA di Modena, di cui all'Allegato A parte                
integrante della presente deliberazione, con decorrenza 1 gennaio               
2004 e durata fino alla scadenza della concessione", fissata al 29              
gennaio 2010, dando atto che alla sottoscrizione dello stesso                   
provvedera', nel rispetto della normativa vigente, il Responsabile              
del Servizio Ferrovie;                                                          
b) di quantificare annualmente, salvo aggiornamenti e/o                         
rimodulazioni, in relazione a quanto evidenziato in narrativa e nel             
testo dello schema di Contratto in parola, per la durata dello stesso           
Contratto, la somma di Euro 1.032.913,80 da assegnare a favore di               
ATCM SpA, quale quota parte delle somme trasferite alla Regione                 
Emilia-Romagna per l'esercizio della gestione delle infrastrutture              
ferroviarie date in concessione a ATCM SpA riguardanti la linea                 
Modena-Sassuolo;                                                                
c) di dare atto che il suddetto importo trova copertura sul Cap.                
43695 "Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale            
e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (artt. 8 e 9,               
DLgs 19 novembre 1997, n. 422; art. 16 comma 5 ter e art. 32, L.R. 2            
ottobre 1998, n. 30; decreti PCM del 16 novembre 2000). Mezzi                   
statali" di cui all'UPB 1.4.3.2 15310, del Bilancio per l'esercizio             
finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilita';                     
d) di dare atto altresi' che parte della suddetta somma di Euro                 
1.032.913,80 e piu' precisamente Euro 981.268,12 e' gia' stata                  
assegnata, concessa ed impegnata a titolo di anticipazione con                  
precedenti propri atti nn.1006, 1341, 1975 del 2004 sul Capitolo                
43680 del Bilancio per l'esercizio 2004 e n. 57 del 2005 sul Cap.               
43695 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005;                            
e) di assegnare e concedere, sulla base delle motivazioni espresse in           
premessa, l'ulteriore somma di Euro 51.645,68 a favore di ATCM SpA di           
Modena quale quota relativa all'adeguamento dei quattro trimestri               
dell'anno 2004, (e corrispondente al 20% della IV trimestralita')               
raggiungendo cosi' il 100% dell'ammontare complessivo;                          
f) di impegnare la suddetta somma di Euro 51.645,68 registrata al n.            
431 di impegno sul Capitolo 43695 "Corrispettivi per i servizi                  
ferroviari di interesse regionale e per la gestione delle linee                 
ferroviarie regionali (artt. 8 e 9, DLgs 19 novembre 1997, n. 422;              
art. 16 comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; Decreti              
PCM del 16 novembre 2000) . Mezzi statali" di cui all'UPB 1.4.3.2               
15310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2005 che presenta la             
necessaria disponibilita';                                                      
g) di provvedere con il presente atto, essendo la somma complessiva             
da corrispondere pari a Euro 1.032.913,80 quale quota netta                     
dell'onere previsto, ad assegnare e concedere l'importo                         
corrispondente alla quota residua dovuta per IVA 10% che ammonta a              
Euro 5.164,57 cosi' determinata: Euro 103.291,38 detratte Euro                  
98.126,81 gia' assegnate, concesse ed impegnate con propri precedenti           
atti nn. 1006, 1341, 1975 del 2004 e n. 57 del 2005;h) di impegnare             
pertanto la suddetta somma di Euro 5.164,57 al n. 432 di impegno sul            
Capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli                
esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997,             
n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del Bilancio per l'esercizio              
finanziario 2005 che presenta la necessaria disponibilita';                     
i) di dare atto che il Dirigente competente dell'Agenzia Trasporti              
pubblici provvedera' con propri atti formali, secondo la normativa              
regionale vigente e in ottemperanza ai contenuti contrattuali, alla             
liquidazione dell'adeguamento dei quattro trimestri 2004                        
corrispondente al 20% della IV trimestralita', a favore di ATCM SpA             
di Modena dietro presentazione di regolari fatture emesse dalla                 
stessa, provvedendo alla liquidazione del saldo di detta quarta                 
trimestralita' secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 2, del           
testo del Contratto stesso;                                                     
j) di pubblicare la presente deliberazione, per estratto, nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
Contratto di Servizio e Programma (2004 - scadenza concessione) per             
la disciplina degli oneri di gestione dell'infrastruttura tra Regione           
Emilia-Romagna e Societa' ATCM SpA                                              
L'anno duemilacinque il giorno . . . .  del mese di . . . . . . . . .           
.    in . . . . . . . . . . . . . . . . . . , con la presente                   
scrittura privata, da registrarsi solo in caso d'uso,                           
tra                                                                             
la Regione Emilia-Romagna, di seguito denominata "Regione", con sede            
in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, codice fiscale n. 8006590379,                
nella persona del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , nato a            
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  il           
. . . . . . . . . . . . . . . nella sua qualita' di . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , presso            
la sede della Regione, in forza di delibera della Giunta regionale n.           
. . . . . . . . del . . . . . . . . . .                                         
la Societa' ATCM SpA, di seguito denominata "Gestore", con sede in .            
. . . . . . . . . . . . . . . ., Via . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . n. . . . . . , codice fiscale n. . . . . . . . . . . . . . . . .            
. . . . . . . . . . . , rappresentata dal . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . , nato . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . .           
. . . .   nella sua qualita' di . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     
Premesso:                                                                       
- che il DLgs 422/97, e sue successive modifiche e integrazioni, ha             
delineato il contesto normativo di riferimento dettando i principi, i           
tempi ed i modi del conferimento alle Regioni ed agli enti locali di            
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;                     
- che il DLgs 188/03, riguardante "attuazione delle direttive                   
2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria" -                   
aggiornando la precedente normativa - ha disciplinato segnatamente,             
per la rete ferroviaria nazionale e per le reti ferroviarie regionali           
rientranti nell'ambito di applicazione dello stesso decreto:                    
- l'utilizzo e la gestione della infrastruttura ferroviaria, i                  
principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella               
impostazione dei diritti dovuti;                                                
- le responsabilita' ed i compiti dell'Organismo di Regolazione;                
- i criteri per l'utilizzo e l'accesso all'infrastruttura                       
ferroviaria;                                                                    
- l'affidamento, al gestore dell'infrastruttura:                                
 del rilascio del Certificato di Sicurezza;                                     
 del controllo della circolazione;                                              
 della manutenzione e del rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria;              
 dell'elaborazione del Prospetto Informativo della Rete;                        
- i diritti e i canoni di accesso all'infrastruttura ferroviaria;               
- i principi e le procedure da seguire nella ripartizione delle                 
capacita' di infrastruttura ferroviaria e nella riscossione dei                 
diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura;                                     
- che il DLgs 188/03 prevede, in particolare per quanto riguarda i              
gestori di infrastrutture ferroviarie regionali rientranti nel campo            
di applicazione del medesimo decreto - ove l'attivita' di gestione              
dell'infrastruttura ferroviaria sia svolta da un soggetto che sia               
anche titolare di un'impresa - che le attivita' e i compiti                     
riguardanti detta gestione debbano essere espletati (senza oneri                
aggiuntivi per la finanza pubblica) attraverso una "struttura                   
aziendale autonoma e distinta" sotto il profilo patrimoniale e                  
contabile, dalle altre strutture destinate allo svolgimento delle               
attivita' espletate in qualita' di imprese ferroviarie;                         
- che lo stesso DLgs rimanda ad un successivo decreto attuativo -               
sempre con riferimento alle reti regionali rientranti nel suo campo             
di applicazione - l'individuazione dei criteri relativi alla                    
determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione delle                  
capacita' di infrastruttura da adottarsi, e dei criteri relativi alla           
gestione delle licenze, le modalita' di coordinamento delle funzioni            
dello Stato e delle Regioni, con particolare riguardo alle questioni            
inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria;                         
- che la L.R. 30/98 e sue successive modifiche ed integrazioni:                 
-stabilisce le modalita' di affidamento della gestione del trasporto            
pubblico regionale e locale (art. 13)                                           
- definisce le competenze della Regione a livello programmatorio,               
amministrativo e finanziario, escluse le funzioni di sicurezza                  
proprie dello Stato (art. 21)                                                   
- annovera, tra i beni di pertinenza della rete ferroviaria                     
regionale, le infrastrutture e gli impianti di qualunque genere,                
necessari per l'esercizio del trasporto ferroviario (art. 22 comma              
1);                                                                             
- prevede l'affidamento della gestione della rete di sua competenza             
ad apposita societa' pubblica di capitali, di proprieta' esclusiva              
della Regione e degli Enti locali (art.22, comma 2);                            
- prevede che la costituzione di detta societa' e l'affidamento della           
gestione della rete debba intervenire alla scadenza delle concessioni           
novennali in essere (art.44, comma 3);                                          
- stabilisce che al rilascio della concessione per la gestione della            
rete provvede la Giunta regionale, determinando le condizioni per               
l'accesso alla rete stessa nel rispetto dei principi ispiratori delle           
direttive dell'U.E., in particolare per quanto attiene la separazione           
dai servizi (art. 22, comma 3);                                                 
- individua le fonti di finanziamento e stabilisce i criteri per                
l'attuazione degli interventi ferroviari di manutenzione                        
straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile (art.           
32 bis)                                                                         
- che ai sensi del DLgs 422/97, e sue successive modifiche e                    
integrazioni, e dell'art. 31 della Legge 144/99, in data 21/3/2000 e'           
stato sottoscritto l'Accordo di Programma tra Ministero dei Trasporti           
e della Navigazione e Regione per regolamentare il subentro della               
stessa allo Stato quale concedente delle ferrovie in Gestione                   
Commissariale Governativa e in Concessione a soggetti diversi da FS             
SpA;                                                                            
richiamato quanto previsto dalla concessione, di durata novennale,              
per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria e del servizio di               
trasporto pubblico locale ferroviario (in particolare l'art. 5 della            
medesima)  riguardante la linea:                                                
- Modena-Sassuolo - rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna al                  
Gestore il 30 gennaio 2001;                                                     
si conviene e stipula quanto segue:                                             
PARTE PRIMA                                                                     
DURATA E OGGETTO                                                                
Art. 1                                                                          
Premesse                                                                        
1. Le premesse e i cinque allegati formano parte integrante e                   
sostanziale del presente Contratto.                                             
Art. 2                                                                          
Struttura del Contratto                                                         
1. Il Contratto si articola in sei parti:                                       
PARTE PRIMA: DURATA E OGGETTO                                                   
Art.  1 - Premesse                                                              
Art.  2 - Struttura del contratto                                               
Art.  3 - Validita' temporale                                                   
Art.  4 - Oggetto                                                               
Art.  5 - Obblighi generali delle parti                                         
Art.  6 - Obblighi particolari del gestore                                      
Art.  7 - Flessiblita' gestionale                                               
Art.  8 - Interruzione dell'esercizio                                           
PARTE SECONDA: OBIETTIVI                                                        
Art.  9 - Parametri economico-gestionali                                        
Art. 10 - Scheda esercizio                                                      
Art. 11 - Canoni di utilizzo dell'infrastruttura                                
PARTE TERZA: IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI                                  
Art. 12 - Politica della qualita'                                               
Art. 13 - Manutenzione straordinaria                                            
PARTE QUARTA: MONITORAGGIO DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE                  
Art. 14 - Comitato ristretto                                                    
Art. 15 - Monitoraggio economico-gestionale                                     
Art. 16 - Monitoraggio della qualita'                                           
Art. 17 - Riduzione dei corrispettivi                                           
Art. 18 - Tempi del monitoraggio                                                
PARTE QUINTA: DISPOSIZIONI FINALI                                               
Art. 19 - Risoluzione delle controversie                                        
Art. 20 - Risoluzione del contratto                                             
Art. 21 - Registrazione                                                         
Art. 22 - Spese                                                                 
ALLEGATI                                                                        
Art. 3                                                                          
Validita' temporale                                                             
1. Il presente Contratto, ha decorrenza dal 1 gennaio 2004 e durata             
fino alla scadenza della Concessione richiamata nelle premesse, che             
e' attualmente fissata al 29 gennaio 2010, salvo rinnovo o proroga              
della Concessione stessa.                                                       
2. Il Contratto puo' essere soggetto a revisione in dipendenza di               
eventuali disposizioni concernenti l'oggetto dello stesso. In                   
particolare la revisione si rendera' indispensabile in occasione di             
eventuali nuovi riparti di contributi nazionali o in presenza di                
nuovi atti normativi che comportino l'introduzione di ulteriori                 
elementi di valutazione.                                                        
Art. 4                                                                          
Oggetto                                                                         
1. Oggetto del presente Contratto e' la disciplina dei rapporti tra             
la Regione ed il Gestore dell'Infrastruttura in merito:                         
A. alla gestione dell'infrastruttura;                                           
B. alle attivita' di manutenzione ordinaria necessarie al                       
mantenimento in esercizio in condizioni di sicurezza                            
dell'infrastruttura ferroviaria;                                                
C. agli interventi di manutenzione straordinaria e rinnovo degli                
impianti e del materiale rotabile di totale proprieta' regionale.               
(Per interventi di manutenzione straordinaria riguardanti il                    
materiale rotabile si intendono quelli specificati nell'Allegato 1).            
2. Gli interventi e le relative elaborazioni progettuali devono                 
essere orientate ad assicurare:                                                 
a) il miglioramento delle condizioni e dei livelli di sicurezza delle           
linee regionali, anche attraverso l'introduzione di nuove tecnologie            
e la eliminazione di passaggi a livello;                                        
b) la piena compatibilita' con l'ambiente, anche attraverso                     
l'utilizzo di materiali innovativi, e sistemi di gestione volti a               
concorrere alla diminuzione dell'inquinamento atmosferico e                     
acustico;                                                                       
c) l'interoperativita' con le linee di altri gestori, anche                     
interconnesse con quelle regionali;                                             
d) il perseguimento di standard tecnici e funzionali uniformi, sulla            
base di quelli indicati dalla Regione Emilia-Romagna;                           
e) l'attivazione, quando possibile, di fasi funzionali al progredire            
degli interventi;                                                               
f) il contenimento dei costi di gestione e l'efficientamento della              
rete e degli impianti;                                                          
g) la regolarita' e la sicurezza dell'esercizio ferroviario, anche              
durante la varie fasi realizzative e di manutenzione e rinnovo                  
dell'infrastruttura, limitando il piu' possibile le interruzioni;               
h il miglioramento dei livelli di accessibilita' da parte dei clienti           
e del sistema di diffusione delle informazioni.                                 
Art. 5                                                                          
Obblighi generali delle parti                                                   
1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste nel presente              
Contratto la Regione Emilia-Romagna si impegna a garantire:                     
a) per la gestione e la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura,             
di cui all'art. 4, c.1, lettere A e B,  un corrispettivo di                     
1.032.913,80 Euro;                                                              
b) per la manutenzione straordinaria  e il rinnovo degli impianti e             
del materiale rotabile, di cui all'art 4, comma 1, lettera C, i                 
contributi facenti capo alla Legge 297/78 alle condizioni e nei                 
limiti meglio specificati al successivo art. 13.                                
Le parti prendono atto che il Comitato di verifica e monitoraggio,              
previsto dall'Accordo di programma di cui all'art. 8 del DLgs 422/97,           
nell'ambito delle attribuzioni al medesimo conferite, ha chiesto al             
Governo l'adeguamento dei trasferimenti - con particolare riferimento           
al tasso d'inflazione - richiamando  quanto stabilito dall'art. 20              
dello stesso DLgs (e successive modifiche ed integrazioni).                     
La Regione, con riferimento a quest'ultimo, si impegna a rivedere il            
corrispettivo del presente Contratto a fronte degli adeguamenti                 
riconosciuti dallo Stato alla Regione.                                          
E' rimandato alla effettiva acquisizione di questi ultimi anche                 
l'eventuale adeguamento della ripartizione tra corrispettivo per la             
gestione della "rete" e corrispettivo per i "servizi di TPL".                   
2. I contributi di cui alla  precedente lettera a) del punto 1,                 
vengono erogati annualmente dalla Regione, nei limiti degli                     
stanziamenti statali, a rate trimestrali posticipate, a fronte di               
emissione di fattura. Ciascuna rata e' pari ad 1/4 del contributo               
totale annuo, eccezion fatta per il quarto acconto, che sara' pari              
all'80% del restante quarto. Si procedera' al saldo, fatturando il              
residuo 20% dell'ultimo quarto alla presentazione del "consuntivo               
economico-gestionale riferito all'anno precedente", secondo le                  
scadenze previste dal successivo art. 18, a garanzia anche delle                
eventuali riduzioni di contributi comminate ai sensi dell'art. 17 del           
presente Contratto. La liquidazione delle singole fatture avverra'              
con le modalita' previste dalla Legge Regionale n. 31 del 6 luglio              
1977.                                                                           
3. In caso di  variazioni infrastrutturali rilevanti si attueranno le           
procedure di revisione del contratto previste nell'art. 3,  comma 2.            
Il Gestore:                                                                     
a) e' tenuto a garantire il funzionamento dell'infrastruttura                   
ferroviaria assicurando la circolazione dei treni in condizioni di              
sicurezza e di regolarita', secondo principi di non discriminazione             
fra imprese e di massimizzazione dell'utilizzo della rete;                      
b) e' tenuto a dare priorita' al Trasporto Pubblico Locale                      
nell'assegnazione delle tracce orarie;                                          
c) si impegna a destinare una percentuale pari al 7% dei fondi per              
gli investimenti riguardanti le infrastrutture - cosi' come definite            
dall'art. 2 del DPR 146/99 - all'adozione di interventi di                      
contenimento del rumore, nei casi di superamento dei valori previsti            
dalla "legge quadro sull'inquinamento acustico" 447/95, art.10;                 
d) si impegna altresi' a rispettate le leggi, le disposizioni, i                
regolamenti e le procedure vigenti in materia di polizia, sicurezza e           
regolarita' dell'esercizio ferroviario; in particolare, si obbliga ad           
ottemperare a quanto previsto dal DPR 753/80 e sue successive                   
modifiche ed integrazioni, e alle norme in materia di sicurezza degli           
impianti e dei materiali, e relative modifiche;                                 
e) si impegna ad accelerare il piu' possibile il processo di                    
applicazione dei criteri e delle modalita' per l'accesso                        
all'infrastruttura da parte delle imprese ferroviarie passeggeri e              
merci che verranno definite nel decreto previsto dall'art. 1 comma 5            
del DLgs 188/03 e dalla Regione, per le reti regionali rientranti nel           
campo di applicazione dello stesso decreto;                                     
f) si impegna ad accertare lo stato di efficienza del materiale                 
rotabile di proprieta' regionale anche qualora il medesimo venisse              
assegnato in uso ad altra impresa, in corrispondenza dell'affidamento           
dei servizi di trasporto pubblico locale mediante procedure                     
concorsuali.                                                                    
Si da' atto che per l'affidamento e la gestione delle progettazioni,            
delle forniture e dei lavori, il Gestore procedera' nel pieno                   
rispetto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale (quando             
applicabile) in materia di appalti pubblici, garantendo, sia per le             
opere realizzate che per le forniture, la loro piena funzionalita'.             
Le parti danno atto che le somme, corrispondenti alla quota IVA sugli           
investimenti, non verranno liquidate dalla Regione, poiche'                     
recuperate dal gestore in termini di rimborso di credito d'imposta              
verso  l'Erario.                                                                
4. Con separato Contratto verranno definite le prestazioni legate               
alla realizzazione degli interventi di potenziamento e ammodernamento           
della rete e all'acquisizione delle forniture previste dall'Accordo             
di programma sottoscritto in data 18 dicembre 2002 tra Regione                  
Emilia-Romagna e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai             
sensi dell'art. 4 del DLgs 281/97 (e sue eventuali modifiche e                  
integrazioni) ai fini dell'attuazione dell'art. 15 del DLgs 422/97 in           
materia di investimenti nel settore dei trasporti.                              
Il Gestore si impegna sin da ora a realizzare gli interventi di                 
propria attribuzione, contenuti in detto Accordo, in veste di                   
stazione appaltante, fermo restando l'impegno regionale ad erogare le           
relative risorse trasferite dallo Stato.                                        
Art. 6                                                                          
Obblighi particolari del Gestore                                                
1. Ai sensi di quanto previsto dal DLgs 188/03, il Gestore                      
dell'infrastruttura e' obbligato in particolare, con riferimento alle           
reti regionali rientranti nel campo di applicazione dello stesso                
decreto e nel rispetto di quanto verra' stabilito dal decreto                   
attuativo di cui all'art.1, comma 5 del DLgs 188/03, dalla data della           
sua piena vigenza:                                                              
a) a gestire, attraverso una struttura aziendale autonoma e distinta            
sotto il profilo patrimoniale e contabile, dalle altre strutture                
destinate allo svolgimento delle attivita' espletate in qualita' di             
impresa ferroviaria, lo svolgimento delle attivita' e dei compiti               
riguardanti la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, senza oneri            
aggiuntivi per la finanza pubblica;                                             
b) al  rilascio del Certificato di Sicurezza (art. 10);                         
c) a mettere a disposizione l'infrastruttura ferroviaria secondo i              
principi di equita' e di non discriminazione tra le imprese (art.               
12);                                                                            
d) alla definizione del Prospetto Informativo della Rete (art. 13)              
contenente in particolare (comma 2 lettere a, b ,c): - l'elenco degli           
impianti disponibili e ritenuti essenziali per lo svolgimento dei               
servizi ferroviari merci e passeggeri; - un'esposizione dettagliata             
dei principi, dei criteri, delle procedure, e dei termini di calcolo            
e riscossione relativi al canone di pedaggio ed ai corrispettivi per            
la prestazione di servizi di cui all'art. 20 DLgs 188/03, nell'ambito           
di eventuali direttive emanate dalla Regione; - un'esposizione                  
dettagliata dei criteri, procedure, modalita' relativi al sistema di            
assegnazione della capacita' di infrastruttura ed all'erogazione dei            
servizi di cui all'art. 20 DLgs 188/03.                                         
Il Gestore e' altresi' tenuto al rispetto di quant'altro sara'                  
previsto dal Decreto di cui al comma 5 dell'art. 1 del DLgs 188/03.             
Art. 7                                                                          
Flessibilita' gestionale                                                        
1. Il gestore e' impegnato ad effettuare ogni possibile incremento              
della disponibilita' dell'infrastruttura ferroviaria rispetto alle              
diverse esigenze dei servizi di trasporto, fatti salvi i limiti di              
sicurezza, capacita' e di funzionamento della stessa - definiti dal             
Prospetto Informativo della Rete, richiamato all'articolo precedente            
- oltreche' delle esigenze dettate dalle attivita' di manutenzione              
delle linee, senza che cio' comporti variazioni del corrispettivo               
contrattuale.                                                                   
2. Il Gestore puo' procedere, previo parere favorevole della Regione,           
a modifiche dell'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria in                   
dipendenza di lavori programmati per manutenzione straordinaria o               
adeguamenti e potenziamenti della stessa che richiedano limitazioni             
nella disponibilita'.                                                           
Art. 8                                                                          
Interruzione dell'esercizio                                                     
1. L'esercizio oggetto del Contratto non puo' essere interrotto ne'             
sospeso dal Gestore per nessun motivo, salvo:                                   
- per cause di forza maggiore previste dalla legge;                             
- nei casi disposti dalle Autorita' per motivi di ordine e sicurezza            
pubblica; in questo caso l'esercizio deve essere ripristinato al piu'           
presto;                                                                         
- per oggettivi impedimenti al regolare svolgimento del servizio                
legati a rinnovi, interventi programmati di manutenzione                        
straordinaria e di potenziamento e ammodernamento della rete oggetto            
del presente Contratto; in ogni caso la data di inizio lavori ed i              
relativi tempi di esecuzione, dovranno essere comunicati con                    
tempestivita' alla Regione.                                                     
2. In caso di abbandono o sospensione dell'esercizio da parte del               
Gestore per cause diverse da quelle previste al comma precedente,               
come eccezione, la Regione potra' sostituirsi senza formalita' di               
sorta al Gestore per l'esecuzione d'ufficio, con rivalsa su di esso             
per le spese sostenute. Per l'esecuzione d'ufficio, la Regione potra'           
avvalersi di un altro gestore nel rispetto della vigente normativa.             
3. Il verificarsi di interruzioni e danni a seguito di eventi                   
fortuiti o accidentali e comunque eventi non dipendenti dalla Regione           
e dal Gestore e non evitabili con l'applicazione della normale                  
diligenza, come ad esempio allagamenti, terremoti, frane, sommosse,             
eccezionali condizioni meteorologiche, ecc., non comportano le                  
riduzioni dei corrispettivi previsti dal successivo articolo 17, a              
condizione che il Gestore assicuri, con tempi e modalita'                       
appropriate, il ripristino dell'esercizio.                                      
PARTE SECONDA                                                                   
OBIETTIVI                                                                       
Art. 9                                                                          
Parametri economico-gestionali                                                  
1. Le parti convengono che, per avviare un processo di miglioramento            
continuo dell'esercizio e potenziare il sistema dei trasporti                   
pubblici locali, sia opportuno individuare obiettivi                            
economico-gestionali.                                                           
2. Le parti convengono di identificare i seguenti parametri:                    
a) Capacita' delle linee - Capacita' massima teorica: n. di tracce              
massimo ammissibile per direzione su ciascuna linea della rete; -               
Capacita' impegnata: n. di tracce assegnate ai diversi operatori                
passeggeri e merci; - Capacita' complessiva residua: n. di tracce               
residue rispetto al numero massimo ammissibile.                                 
b) Costo operativo per chilometro di rete Suddiviso per: - Esercizio            
e Manovra; - Manutenzione; - Struttura.                                         
c) Velocita' di impostazione di orario per ciascuna delle tratte                
della propria rete.                                                             
Il gestore si impegna a rilevare i suddetti parametri secondo le                
definizioni e le modalita' di rilevazione contenute nell'Allegato n.            
2.                                                                              
Art. 10                                                                         
Scheda Esercizio                                                                
1. Il Gestore si impegna a fornire alla Regione i dati contenuti                
nella "Scheda Esercizio" di cui all'Allegato n. 3.                              
Art. 11                                                                         
Canoni di utilizzo dell'Infrastruttura                                          
1. Fino all'emanazione del Decreto previsto dall'art. 1 comma 5 del             
DLgs 188/03 e di eventuali e/o conseguenti provvedimenti regionali,             
il canone di utilizzo dell'infrastruttura e' calcolato sulla base di            
quanto previsto dai Decreti del Ministro dei Trasporti e della                  
Navigazione n. 43T/00 e 44T/00 "per le linee a scarso traffico".                
2. I corrispettivi di cui al comma 1 saranno introitati dal Gestore             
dell'infrastruttura.                                                            
PARTE TERZA                                                                     
IMPEGNI PROGRAMMATICI DELLE PARTI                                               
Art. 12                                                                         
Politica della qualita'                                                         
1. Il Gestore si impegna a migliorare i livelli qualitativi e di                
sicurezza dell'esercizio. La valutazione del rispetto degli standard            
minimi di qualita' definiti nell'Allegato n. 4 sara' effettuata                 
attraverso il monitoraggio della qualita' erogata.                              
2. Il Gestore si impegna a contribuire, in concorso con la Regione e            
con gli altri gestori operanti in Emilia-Romagna, ai costi di                   
gestione degli strumenti di comunicazione, come definiti da specifica           
convenzione con la Regione, fino al limite massimo dello 0,25 %, su             
base annua dei corrispettivi contrattuali.                                      
Art. 13                                                                         
Manutenzione straordinaria e rinnovi                                            
1. Il Gestore si impegna a garantire i necessari interventi di                  
manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti delle                       
infrastrutture ferroviarie affidate ad esso in concessione e del                
materiale rotabile di proprieta' regionale, utilizzando i fondi                 
trasferiti dallo Stato, facenti capo alla Legge 297/78.                         
Gli interventi di manutenzione straordinaria "programmata" al                   
materiale rotabile, come definiti all'Allegato 1, verranno effettuati           
dal Gestore in conformita' a quanto previsto dalla normativa e dalle            
direttive tecniche che disciplinano la materia.                                 
2. La Regione assegnera' e mettera' a disposizione del Gestore i                
fondi facenti capo alla Legge 297/78, provvedendo a cio' con                    
specifici atti, come stabilito dall'art.32 bis, comma 2, della                  
richiamata L.R. che prevede l'approvazione annuale di un programma di           
interventi di portata triennale e la concessione dei relativi                   
contributi, stabilendo contestualmente le modalita' di erogazione.              
PARTE QUARTA                                                                    
MONITORAGGIO                                                                    
DELLA GESTIONE ORDINARIA DELLA RETE                                             
Art. 14                                                                         
Comitato ristretto                                                              
1. Per funzioni di pura assistenza alle parti nella gestione e nel              
monitoraggio del presente Contratto per quanto riguarda l'adempimento           
delle singole clausole contrattuali ci si avvarra' di un Comitato               
ristretto appositamente costituito, composto da:                                
- due rappresentanti della Regione;                                             
- due rappresentanti del Gestore.                                               
2. Vista la necessita' di mettere a punto azioni per lo sviluppo del            
servizio ferroviario, il Comitato ristretto di cui al comma                     
precedente dovra' in particolare analizzare alcuni aspetti, tra i               
quali, in particolare:                                                          
- il miglioramento dell'informazione agli utenti;                               
- l'attuazione delle misure previste dal PRIT 98-2010.                          
Art. 15                                                                         
Monitoraggio economico-gestionale                                               
1. Il Gestore si obbliga a fornire i dati consuntivi relativi ai                
parametri di monitoraggio e di natura economico-gestionale, anche su            
supporto informatico, secondo il metodo di elaborazione riportato               
nell'Allegato 5 e alle scadenze definite nell'art. 18. Qualora alcuni           
dati non fossero disponibili nella contabilita' del Gestore, essi               
verranno ricercati di comune accordo da fonti extracontabili.                   
Art. 16                                                                         
Monitoraggio della qualita'                                                     
1. Il Gestore fornisce con le cadenze previste al successivo art. 18            
le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualita' di cui           
all'Allegato n. 4.                                                              
2. La Regione valuta le risultanze della rilevazione di cui al comma            
1 e indica le eventuali azioni di miglioramento.                                
Art. 17                                                                         
Riduzione dei Corrispettivi                                                     
1. L'eventuale mancato rispetto degli standard minimi di qualita'               
garantiti dal Gestore, fatti salvi i casi previsti dall'art.8 del               
presente Contratto, comporta l'applicazione di una riduzione dei                
corrispettivi, come da specifiche contenute nell'Allegato n. 4. Tale            
riduzione, relativa alla qualita' erogata, non potra' comunque                  
superare il limite massimo del 10% dei corrispettivi contrattuali.              
2. Le riduzioni dei corrispettivi, applicate al periodo a cui la                
verifica si riferisce, saranno determinate in base al numero di                 
rilevazioni non a standard rispetto a quanto definito nell'Allegato             
n. 4.                                                                           
3. La Regione ha facolta' di convocare il Gestore per analizzare le             
motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti           
in tema di standard di qualita' e di richiedere tutte le azioni                 
correttive ritenute necessarie.                                                 
4. La mancata o incompleta fornitura, da parte del Gestore, dei dati            
necessari al monitoraggio economico-gestionale e della qualita'                 
comporta una riduzione dello 0,05% del contributo complessivo,                  
definito al precedente art.5 e riferito a tale attivita'                        
contrattuale, per il primo mese di ritardo rispetto alle scadenze di            
cui al successivo art. 18 e dello 0,1% del contributo complessivo per           
ogni mese di ritardo successivo al primo.                                       
5. Dagli importi delle eventuali riduzioni di corrispettivo di cui al           
presente articolo, sono scomputate le somme che il Gestore dimostri             
di avere gia' riconosciuto direttamente agli utilizzatori                       
dell'infrastruttura a titolo di rimborso o indennizzo per la minore             
qualita' o quantita' dei servizi dallo stesso erogati.                          
Art. 18                                                                         
Tempi del monitoraggio                                                          
1. Il Gestore si impegna ad attivare il sistema di monitoraggio ed a            
trasmettere alla Regione:                                                       
- i valori di consuntivo relativi a ciascun anno di validita' del               
presente contratto nella forma prevista dall'art. 10 e secondo i                
criteri previsti dall'art. 15;                                                  
- i valori annuali dei parametri gestionali nella forma prevista dai            
relativi prospetti dell'Allegato n. 3;                                          
- i dati periodici necessari al monitoraggio della qualita' di cui              
all'Allegato n. 4;                                                              
rispettando le seguenti scadenze:                                               
- entro il 31 marzo di ciascun anno: resoconto consuntivo con i                 
parametri gestionali riferiti all'anno precedente;                              
- entro il 31 luglio di ciascun anno: consuntivo economico-gestionale           
dell'anno precedente;                                                           
- entro il mese successivo ad ogni mese cui i dati periodici si                 
riferiscono: parametri qualita'.                                                
Con successivi provvedimenti verranno definite le scadenze                      
conseguenti alle attivita' connesse alla entrata in vigore del                  
decreto previsto dall'art. 1, comma 5 del DLgs 188/03 e agli impegni            
che la Regione affidera' al Gestore dell'Infrastruttura, per le                 
infrastrutture ferroviarie regionali rientranti nel campo di                    
applicazione del medesimo.                                                      
PARTE QUINTA                                                                    
DISPOSIZIONI FINALI                                                             
Art. 19                                                                         
Garanzie e assicurazioni                                                        
1. Le parti danno atto che le garanzie e le coperture assicurative              
accese in favore della Regione Emilia-Romagna ai sensi degli artt. 17           
e 18 della Concessione rilasciata il 30 gennaio 2001, valgono a                 
copertura di tutte le attivita' indicate al precedente art.4, alle              
condizioni e nei limiti specificati nella stessa concessione.                   
2. Il Gestore si impegna a trasmettere alla Regione, entro un mese              
dalla sottoscrizione del presente Contratto, copia della polizza e              
della garanzia fideiussoria, con le estensioni riguardanti le                   
attivita' richiamate al punto precedente, mantenendo invariati sia              
l'ammontare della garanzia fideiussoria che i massimali della polizza           
assicurativa gia' accesa.                                                       
Art. 20                                                                         
Risoluzione delle controversie                                                  
1. Ciascuna delle parti nomina un proprio referente per la gestione             
del Contratto.                                                                  
2. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'esecuzione o                 
nell'interpretazione del Contratto, ciascuna parte potra' notificare            
all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e            
l'oggetto. Le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le             
motivazioni prodotte con il proposito di comporre amichevolmente la             
vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie                
vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto             
di tre membri designati:                                                        
- uno dalla Regione;                                                            
- uno dal Gestore;                                                              
- uno, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dalle             
parti.                                                                          
In caso di mancata nomina dell'arbitro ad opera di una delle parti,             
entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la               
nomina e' effettuata, su richiesta della parte piu' diligente, dal              
Presidente del tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale.             
Il collegio giudica secondo le norme di diritto.                                
3. Il Contratto dovra' continuare ad avere esecuzione in pendenza del           
procedimento di cui al precedente comma 1; nessuna prestazione                  
dell'una all'altra parte dovra' essere sospesa in pendenza del                  
procedimento.                                                                   
4. La Regione si obbliga, ove richiesto dal Gestore, a rendersi                 
conciliatore in qualsiasi tipo di controversia fra il Gestore e le              
aziende, i consorzi o gli enti a partecipazione.                                
Art. 21                                                                         
Risoluzione del Contratto                                                       
1. Il presente Contratto si intendera' risolto in caso di rilevanti             
violazioni, da parte del Gestore, degli obblighi in esso previsti.              
Art. 22                                                                         
Registrazione                                                                   
1. Il presente atto sara' registrato in caso d'uso con spese a carico           
del Gestore.                                                                    
Art. 23                                                                         
Spese                                                                           
1. Tutte le spese di stipulazione del presente Contratto, sono a                
carico del Gestore.                                                             
Il presente atto e' soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai              
sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 26/4/86, n. 131.                                
ALLEGATI                                                                        
Formano parte integrante del presente Contratto:                                
a.  Allegato 1 - Elenco interventi manutenzione straordinaria                   
materiale rotabile                                                              
b. Allegato 2 - Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri            
di esercizio                                                                    
c. Allegato 3 - Scheda esercizio                                                
d. Allegato 4 - Qualita' dell'esercizio                                         
e. Allegato 5 - Metodo di elaborazione della Scheda esercizio                   
Bologna, li' . . . . . . . . . . . .                                            
per IL GESTORE  per LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                   
 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           
. . . . . . . .                                                                 
ALLEGATI                                                                        
ALLEGATO 1                                                                      
Interventi di manutenzione straordinaria al materiale rotabile                  
Principali norme di riferimento:                                                
- DLgs 8 luglio 2003, n. 188 e suoi decreti attuativi,                          
- DPR 11 luglio 1980, n. 753,                                                   
- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 201           
del 16 settembre 1983,                                                          
- DM 9/11/1988,                                                                 
- Circolare MCTC n. 73/1967-punto 3 per veicoli rimorchiati,                    
- Circolare MCTC n. 16/1969-punto 5,                                            
- Direttive e Istruzioni tecniche FS/RFI, qualora da applicare.Sono             
oggetto del presente Contratto, e quindi a carico del Gestore delle             
infrastrutture della Regione, le "manutenzioni straordinarie" al                
materiale rotabile regionale, richiamate e cosi' di seguito                     
definite:                                                                       
- le manutenzioni "programmate" previste dal vigente quadro normativo           
inserite sotto la voce L.3/R.3 dell'elenco delle varie categorie di             
intervento;                                                                     
- le revisioni generali ai mezzi e ai sottosistemi;                             
- i lavori e le forniture mirate al miglioramento degli standard                
qualitativi del materiale rotabile quali:                                       
- il revamping esterno e funzionale: modifiche sostanziali alla                 
carrozzeria ed alla meccanica del mezzo destinate a migliorare le               
condizioni di comfort e sicurezza del personale di macchina e dei               
passeggeri;                                                                     
- il revamping interno: modifiche sostanziali agli interni (in genere           
introduzione aria condizionata, sostituzione arredi interni) del                
mezzo destinate a migliorare le condizioni di comfort del personale             
di macchina e dei passeggeri;                                                   
- restyling esterno: pellicolatura anti-graffiti;                               
- revisione esterna: interventi di ripristino della carrozzeria;                
- impianti di sicurezza: modifiche e/o nuove installazioni                      
(ripetizione segnali e telefonia).                                              
Si intendono quindi per manutenzioni straordinarie anche quelle che             
comprendono modifiche alle caratteristiche essenziali e di sicurezza            
dei rotabili.                                                                   
Sono invece a carico delle Imprese Ferroviarie, come definite                   
dall'art.3 del DLgs 188/03 - dal momento dell'avvio dei servizi                 
affidati alle medesime in conseguenza delle risultanze delle                    
procedure di gara di cui all'art. 13 e seguenti della L.R. 30/98 e              
successive modifiche ed integrazioni - le manutenzioni "periodiche"             
di livello inferiore previste dalle richiamate norme (sino ad L2/R2)            
del materiale rotabile destinato al trasporto pubblico di interesse             
regionale nonche' parte dei costi riguardanti le manutenzioni                   
straordinarie, qualora le medesime fossero necessarie prima delle               
scadenze indicate dalla vigente normativa per ciascuna tipologia di             
mezzo, secondo il seguente quadro di riferimento:                               
(segue allegato fotografato)Si intende per manutenzione "correttiva"            
il ripristino della funzionalita' di un mezzo in seguito ad un guasto           
o ad un incidente di qualsiasi natura.                                          
Le Imprese Ferroviarie saranno pertanto tenute, alle scadenze                   
previste, a mettere a disposizione del Gestore, il materiale rotabile           
assegnato a quest'ultimo dalla Regione (come da elenchi facenti capo            
alla concessione in essere) per l'effettuazione delle "manutenzioni             
straordinarie".                                                                 
Il Gestore e' invece tenuto a garantire tempi di intervento                     
compatibili con le esigenze dei servizi ferroviari sia per quanto               
riguarda le manutenzioni programmate sia per quanto attiene i lavori            
e le forniture mirate al miglioramento degli standard qualitativi dei           
mezzi.                                                                          
La programmazione degli eventuali interventi riguardanti                        
l'ammodernamento e il miglioramento degli standard qualitativi del              
materiale rotabile - da mettere in atto in relazione allo stato                 
attuale dello stesso - dovra' essere definita, con congruo anticipo,            
in accordo con l'Impresa Ferroviaria al fine di evitare limitazioni o           
condizionamenti allo svolgimento dei servizi pubblici ferroviari.               
ALLEGATO 2                                                                      
Definizione e modalita' di rilevazione dei parametri di esercizio               
Livello di saturazione delle linee                                              
Viene calcolato per tratti di linea omogenei a preventivo e a                   
consuntivo, rapportando la capacita' dell'infrastruttura utilizzata             
alla capacita' complessiva.                                                     
Costo operativo per chilometro di rete                                          
Viene calcolato a preventivo e a consuntivo, rapportando il costo               
totale di esercizio, al netto dei risultati delle gestioni                      
extracaratteristiche, ai km di rete, secondo il metodo riportato                
nell'Allegato n. 5.                                                             
Velocita' di impostazione di orario                                             
Viene definita per tratti di linea omogenei, in relazione anche alle            
categorie dei treni, e riflette la velocita' massima teoricamente               
ammessa.                                                                        
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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