REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 157

Approvazione programma e bando per l'assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione e il miglioramento di aree destinate ai nomadi (L.R. 47/88 e successive modificazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Richiamate:                                                                     
- la L.R. 23 novembre 1988, n. 47 recante "Norme per le minoranze               
nomadi in Emilia-Romagna", cosi' come modificata dalla L.R. 34/93,              
dalla L.R. 37/94 e dalla L.R. 2/03;                                             
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della                    
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di            
interventi e servizi sociali";                                                  
visti gli artt.4, 5 e 7 della citata L.R. 47/88 secondo i quali i               
Comuni singoli o associati realizzano aree destinate alla popolazione           
nomade;                                                                         
visto inoltre l'art. 15, commi 1 e 2 della L.R. 47/88 cosi' come                
modificato dall'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. 34/93 e dall'art. 64             
della L.R. 2/03 che prevede che la Regione eroghi ai Comuni singoli o           
associati di contributi fino al 90% della spesa riconosciuta                    
ammissibile e precisamente:                                                     
a) per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree sosta e             
delle aree di transito;                                                         
b) per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree                
sosta e delle aree di transito;                                                 
richiamato l'art. 48 della citata L.R. 2/03 ed in particolare il                
comma 10 secondo il quale la Giunta regionale definisce i termini, le           
modalita' e le procedure per la presentazione delle domande di                  
ammissione ai contributi per spese d'investimento e per                         
l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi,                
nonche' la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari;                    
vista la direttiva regionale per le linee di indirizzo per la                   
progettazione e la realizzazione di aree per nomadi,  approvata con             
deliberazione di Giunta regionale n. 3356 del 19 settembre 1995,                
esecutiva ai sensi di legge;                                                    
tenuto conto che la L.R. 2/03, ed in particolare all'art. 53, ha                
modificato l'art. 4, comma 4 della L.R. 47/88 relativo alla                     
zonizzazione della aree di sosta ed e' quindi necessario orientare in           
tal senso i dettati della direttiva regionale di cui sopra;                     
ritenuto opportuno inoltre, in relazione alle caratteristiche                   
tecniche progettuali di cui "al Punto 3) Servizi igienici" di detta             
direttiva che:                                                                  
- oltre al DPR n. 384 del 27 aprile 1978 si dovranno considerare                
anche le seguenti norme: Legge n. 13 del 9 gennaio 1989, DM.LL.PP. n.           
236 del 14 giugno 1989 e Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;                      
- per ci che concerne gli impianti di riscaldamento, per quelli                 
inferiori a 30.000 calorie (35KW) vige la Legge n. 1083 del 6                   
dicembre 1971 e le relative Tabelle UNICIG n. 7129 del 1992, per                
quelli superiori il riferimento legislativo sono sempre le tabelle              
UNICIG n. 7129 del 1972 e la sopra citata Legge n. 1083 del 6                   
dicembre 1971;                                                                  
- per gli impianti in generale il riferimento legislativo su materia            
di risparmio energetico e' la Legge 10/91;                                      
- per gli impianti di accumulo e distribuzione di GPL, si fara'                 
riferimento alla Legge n. 10 del 1991 e alle norme tecniche UNI n.              
7131 del 1999;                                                                  
atteso che per la messa a norma e la sicurezza degli impianti vige la           
Legge n. 46 del 5 marzo 1990;                                                   
visto l'art. 15, comma 2 della L.R. 47/88 cosi' come modificato                 
dall'art. 3, comma 2 della L.R. 34/93 che prevede da parte della                
Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati,                   
l'elaborazione di un programma per la realizzazione di aree di sosta            
per la popolazione nomade e dato atto che detto programma e'                    
contenuto nell'Allegato A) "Programma per la realizzazione e il                 
miglioramento di aree nella regione Emilia-Romagna destinate alla               
popolazione nomade", parte integrante e sostanziale del presente                
atto;                                                                           
considerato che in relazione agli interventi finanziati con atto di             
Consiglio regionale 185/01, sulla base della ricognizione effettuata            
dal Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale e             
cosi' come risulta dalla documentazione acquisita agli atti del                 
Servizio medesimo, occorre adeguare la quota programmata per tali               
interventi non ancora oggetto di concessione e conseguente impegno di           
spesa alla somma complessiva di Euro 500.007,74 a completamento di              
tale programma;                                                                 
dato atto che la graduatoria disposta con detto atto consiliare                 
185/01 e' esaurita;                                                             
ritenuto opportuno destinare al programma approvato con il presente             
atto le risorse che risulteranno disponibili all'atto                           
dell'approvazione della graduatoria nell'ambito dell'apposito                   
capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in              
corso;                                                                          
ritenuto pertanto necessario per l'attuazione del programma                     
richiamato provvedere attraverso un bando all'assegnazione dei                  
contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione di                
detto programma stabilendo le modalita' di presentazione delle                  
domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente atto e             
la necessaria documentazione da produrre;                                       
richiamate le LL.RR.:                                                           
- n. 40 del 15/11/2001;                                                         
- n. 43 del 26/11/2001;                                                         
- nn. 28 e 29 del 22/12/2003;                                                   
- n. 17 e 18 del 28/7/2004;                                                     
dato atto ai sensi del IV comma dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della           
propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 del parere favorevole            
espresso dal Direttore generale "Sanita' e Politiche sociali" dott.             
Franco Rossi in merito alla legittimita' amministrativa della                   
presente deliberazione;                                                         
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali dell'Assessore                
competente per materia di Immigrazione. Progetto giovani.                       
Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;                                   
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare per i motivi indicati in premessa, il "Programma per            
la realizzazione e il miglioramento di aree nella regione                       
Emilia-Romagna destinate alla popolazione nomade", Allegato A) parte            
integrante e sostanziale del presente atto;                                     
2) di stabilire che alla realizzazione di detto programma si                    
destinano le risorse che risulteranno disponibili all'atto                      
dell'approvazione della graduatoria nell'ambito dell'apposito                   
capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in              
corso;                                                                          
3) di stabilire che l'assegnazione dei contributi, nella misura                 
massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile, come previsto             
dalla L.R. 47/88 e successive modificazioni, ai Comuni singoli o                
associati per la realizzazione ed il miglioramento delle aree di                
sosta per la popolazione nomade avverra' attraverso un bando, come              
esposto in premessa;                                                            
4) di approvare, per i motivi di cui sopra, l'Allegato B) "Bando per            
la presentazione delle domande di ammissione ai contributi in conto             
capitale di cui all'art. 15 della L.R. 47/88 e successive                       
modificazioni, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 4 e             
all'art. 7 della L.R. 47/88 e successive modificazioni" della                   
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;                     
5) di stabilire che sara' costituito un gruppo tecnico di valutazione           
che provvedera' a verificare l'ammissibilita' delle domande ed a                
predisporre l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento in               
ordine di priorita' sulla base dei criteri di cui al presente atto;             
6) di dare atto che, in riferimento al comma 10, art. 47 della L.R.             
2/03, questa Giunta regionale provvedera' con proprio successivo atto           
a:                                                                              
- definire la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari di               
contributo nell'ambito della misura massima del 90% di cui al                   
precedente punto 3);                                                            
- collocare in ordine di priorita' i progetti ammissibili al                    
finanziamento;                                                                  
- individuare i progetti da finanziare e l'ammontare del                        
finanziamento concesso;                                                         
- definire il termine perentorio entro il quale deve essere avviata             
l'esecuzione delle opere finanziate;                                            
- definire le modalita' di erogazione e liquidazione dei contributi             
stessi;                                                                         
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione Emilia-Romagna.                                                   
ALLEGATO A)                                                                     
Programma per la realizzazione ed il miglioramento di aree nella                
regione Emilia-Romagna destinate alla popolazione nomade                        
La L.R. 47/88, cosi' come modificata dalla L.R. 34/93, dalla L.R.               
37/94 e dalla L.R. 2/03, prevede l'implementazione di una politica di           
programmazione delle attivita' in favore dei nomadi, degli interventi           
di accoglienza e di integrazione nonche' la gestione delle                      
problematiche legate alla loro presenza sul territorio regionale e              
prevede l'erogazione ai Comuni singoli o associati di contributi per            
la realizzazione di aree di sosta per i nomadi.                                 
Alcuni dati sulla presenza di nomadi nel territorio regionale                   
Dallo strumento informativo, attivato dal competente "Assessorato               
alle Politiche sociali. Immigrazioni. Progetto giovani. Cooperazione            
internazionale", con collaborazione delle Province e dei Comuni (in             
via di pubblicazione), si e' potuto raccogliere informazioni inerenti           
ai nomadi e alle strutture per la loro accoglienza presenti sul                 
territorio regionale.                                                           
Dalla prima elaborazione dei dati pervenuti (il 90,9% dei Comuni ha             
risposto) si e' gia' delineato un quadro della situazione che                   
esponiamo di seguito, con alcune tabelle, in modo sintetico.                    
(segue allegato fotografato)Dalla Tabella 2 si evince che i nomadi              
presenti nei campi sosta in territorio regionale risultano essere,              
nel totale, 1471. Nel novembre 2000 (data della precedente                      
rilevazione regionale) risultavano essere 1852. I nomadi presenti nei           
campi sono numericamente diminuiti: 381 unita', il 20% circa in meno            
dal 2000 al 2003.                                                               
Dalla rilevazione statistica emerge come esistano carenze ancora                
preoccupanti nei campi per ci che riguarda la disponibilita' di                 
strutture e servizi igienici: l'illuminazione pubblica e' presente              
nei campi per l'81%, l'acqua per il 97%, la luce per il 94%, il gas             
per il 25%, i servizi igienici per il 77%, le docce per il 58%.                 
Appare evidente come da una prima analisi di questi dati, si possano            
trarre alcune considerazioni significative:                                     
1. in ambito regionale si segnala la diminuzione della popolazione              
nomade nei campi;                                                               
2. persistono i campi irregolari;                                               
3. i campi di transito sono solo 2 e in continua diminuzione rispetto           
alle precedenti rilevazioni;                                                    
4. i campi necessitano di interventi di miglioramento.                          
In relazione alle problematiche della popolazione nomade, si pu                 
sostenere che l'idea dei campi sosta, cosi' come sono stati concepiti           
venti anni fa sotto l'emergenza delle migrazioni provenienti dall'Est           
Europa o dai Balcani, debba essere superata.                                    
Le famiglie nomadi manifestano sempre piu' il bisogno di stanzialita'           
con esigenze nuove rispetto al passato.                                         
In quasi tutte le province della regione Emilia-Romagna  si registra            
una diminuzione della popolazione nomade.                                       
Questo dato ci induce a pensare che i campi sosta esistenti sul                 
territorio siano sufficienti per le necessita' logistiche dei nomadi,           
anche se non si pu sottovalutare la presenza di campi irregolari (n.            
5), pur se in diminuzione rispetto alla precedente rilevazione                  
riferita a novembre 2000 dove i campi sosta irregolari risultavano              
12.                                                                             
Per affrontare l'esigenza di stanzialita' dei nomadi occorre creare             
condizioni abitative nelle aree di sosta piu' consone alla dignita'             
di queste popolazioni.                                                          
Uno dei motivi principali delle difficolta' nel realizzare                      
l'inclusione sociale dei nomadi e' da ricercare infatti nelle                   
difficili condizioni di vita nei campi.                                         
La Regione intende affrontare i disagi di queste popolazioni e creare           
quei presupposti minimi essenziali, indispensabili per attuare una              
piena inclusione sociale.                                                       
A tal fine la Regione favorisce la realizzazione di aree che tengano            
in maggiore considerazione la dimensione familiare, progettate                  
tenendo conto delle esigenze e degli stili di vita dei nomadi,                  
favorendo la stanzialita'.                                                      
Tali aree sono costruite a misura d'uomo, con piu' confort e                    
impegnano e responsabilizzano sempre piu' queste tipologie                      
particolari e tradizionali di nuclei famigliari alla gestione delle             
stesse. Il presente programma non comprende quindi il finanziamento             
di interventi su aree di transito.La Regione, al fine di promuovere             
l'integrazione della popolazione nomade nel territorio e nel tessuto            
sociale, facendo anche tesoro delle testimonianze e delle esperienze            
delle Amministrazioni locali, individua i seguenti obiettivi:                   
1. realizzazione di campi sosta per il superamento dei campi nomadi             
irregolari;                                                                     
2. miglioramento della qualita' di vita all'interno dei campi con               
l'ammodernamento delle strutture e la messa a norma degli impianti;             
3. ridimensionamento dei campi sosta verso unita' famigliari  e/o               
verso un numero limitato di utenti;                                             
4. lo spostamento di campi che per problemi di sicurezza, sociali ed            
urbanistici debbano essere anche temporaneamente trasferiti.                    
Per la realizzazione degli obiettivi individuati dal presente                   
programma si ritiene necessario, attraverso un bando, assegnare                 
contributi ai Comuni.                                                           
I Comuni interessati alla realizzazione/miglioramento delle aree                
sosta                                                                           
La situazione che si delinea, per nomadi e campi nomadi presenti sul            
territorio regionale e' caratterizzata dal fatto che sono approntate            
sufficienti strutture per l'accoglienza dei nomadi. Per cui si                  
conferma l'esigenza di non incrementare il numero di campi sosta, ma            
si ribadisce la necessita' del superamento dei campi irregolari e               
assolutamente pare necessario procedere all'ammodernamento delle                
strutture e alla messa a norma degli impianti nei campi.                        
Le situazioni problematiche, in relazione agli obiettivi posti dal              
presente programma e sentite le Provincie e i Comuni interessati,               
risultano quelle dei seguenti Comuni (in ordine alfabetico):                    
- Argenta (FE)                                                                  
- Bologna                                                                       
- Budrio (BO)                                                                   
- Castelfranco Emilia (MO)                                                      
- Castelnovo Rangone (MO)                                                       
- Castel S.Giovanni (PC)                                                        
- Correggio (RE)                                                                
- Faenza (RA)                                                                   
- Ferrara                                                                       
- Mirandola (MO)                                                                
- Modena                                                                        
- Parma                                                                         
- Piacenza                                                                      
- Portomaggiore (FE)                                                            
- Ravenna                                                                       
- Reggio Emilia                                                                 
La Regione Emilia-Romagna individua quindi, ai sensi dell'art. 15,              
comma 2 della L.R. 47/88, tali Comuni per la                                    
realizzazione/miglioramento delle aree sosta e ad essi saranno                  
prioritariamente assegnati i contributi regionali.                              
ALLEGATO B)                                                                     
Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi            
in conto capitale di cui all'art. 15 della L.R. 47/88 e successive              
modificazioni, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 4 e             
all'art. 7 della L.R. 47/88 e successive modificazioni                          
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo                          
- Comuni o altri soggetti pubblici indicati dall'art. 16 della L.R.             
2/03.                                                                           
2. Tipologia degli interventi ammessi a contributo                              
a) Acquisto di area ove realizzare aree di sosta o aree di sosta a              
destinazione particolare per nomadi per il superamento dei campi                
irregolari o per lo spostamento di campi che a causa di problemi di             
sicurezza, sociali e urbanistici debbano essere anche temporaneamente           
trasferiti;                                                                     
b) realizzazione di opere di infrastruttura delle aree di sosta o               
aree di sosta a destinazione particolare;                                       
c) realizzazione di interventi strutturali atti al miglioramento                
della qualita' di vita all'interno dei campi anche con                          
l'ammodernamento delle strutture e la messa a norma degli impianti;             
d) realizzazione di interventi strutturali per il ridimensionamento             
dei campi verso unita' famigliari e/o verso un numero limitato di               
utenti.                                                                         
3. Requisiti di ammissibilita' delle domande                                    
1. Proprieta' dell'area da parte del soggetto richiedente per gli               
interventi di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d);                            
2. per la tipologia d'intervento di cui al precedente punto 2 a): -             
acquisizione dell'area in data successiva a quella di pubblicazione             
del presente bando; - localizzazione dell'area da parte del soggetto            
richiedente; - impegno in ordine alla realizzazione di interventi               
sull'area;                                                                      
3. rispetto dei requisiti tecnici di cui al successivo punto 4.                 
4. Requisiti tecnici                                                            
Gli interventi di cui al precedente punto 2. dovranno rispondere ai             
criteri stabiliti dalla L.R. 47/88 e successive modificazioni                   
(dall'art. 4 per le aree di sosta e dagli artt. 4 e 7 per le aree di            
sosta a destinazione particolare) e dalla direttiva regionale per le            
linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree              
per nomadi,  approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 3356            
del 19 settembre 1995.                                                          
In relazione al punto A) 2 della direttiva suddetta si richiamano i             
dettati dell'art. 53 della L.R. 2/03 che modifica il comma 4                    
dell'art. 4 della L.R. 47/88. Occorre infatti tener presente che la             
L.R. 24 marzo del 2000, n. 20 "Disciplina sulla tutela e l'uso del              
territorio" ha introdotto i Piani strutturali comunali (PSC) e che              
pertanto i Comuni che dispongono di tale strumento urbanistico devono           
realizzare le aree di sosta negli ambiti indicati dall'articolo A-24,           
comma 2, lettera b) - attrezzature e spazi collettivi - dell'allegato           
alla menzionata L.R. 20/00, ovvero, in una rigorosa lettura della               
L.R. 47/88 e successive modifiche, riconducibili alle zone omogenee D           
o F di cui decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968. Allo            
stesso modo occorre che i Comuni operino per quanto concerne le aree            
di sosta a destinazione particolare, in quanto l'art. 7 della L.R.              
47/88 rimanda, per quanto di interesse, all'art. 4 della legge                  
medesima.                                                                       
In relazione alle caratteristiche tecniche progettuali di cui "al               
Punto 3) Servizi igienici" di detta direttiva regionale:                        
- oltre al DPR n. 384 del 27 aprile 1978 si dovranno considerare                
anche le seguenti norme: Legge n. 13 del 9 gennaio1989, DM.LL.PP. n.            
236 del 14 giugno 1989 e Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;                      
- per ci che concerne gli impianti di riscaldamento, per quelli                 
inferiori a 30.000 calorie (35KW) vige la Legge n. 1083 del 6                   
dicembre 1971 e le relative Tabelle UNICIG n. 7129 del 1992, per                
quelli superiori il riferimento legislativo sono sempre le Tabelle              
UNICIG n. 7129 del 1972 e la sopra citata Legge n. 1083 del 6                   
dicembre 1971;                                                                  
- per gli impianti in generale il riferimento legislativo su materia            
di risparmio energetico e' la Legge 10/91;                                      
- per gli impianti di accumulo e distribuzione di GPL, si fara'                 
riferimento alla Legge n. 10 del 1991 e alle norme tecniche UNI n.              
7131 del 1999.                                                                  
Per la messa a norma e la sicurezza degli impianti vige la Legge n.             
46 del 5 marzo 1990.                                                            
Per quanto riguarda interventi su aree di sosta a destinazione                  
particolare ciascuna unita' areale (piazzola) ad uso abitativo dovra'           
avere le seguenti caratteristiche:                                              
- area di parcheggio di dimensioni adeguate alla sosta di un                    
caravan;                                                                        
- struttura prefabbricata con copertura a doppia falda, singola o con           
una parete perimetrale in comune con un'altra unita' abitativa;                 
- superficie abitabile massima pari a 70 mq;                                    
- coefficiente termico delle pareti perimetrali e del coperto: k                
minore 0,6;                                                                     
- pavimentazioni interne: materiali economici e di alta durabilita';            
- distribuzione interna:                                                        
- uno spazio con funzioni di ingresso mensa e cucina;                           
- un vano per servizi igienico-sanitari con antistante disimpegno;              
- zona notte composta da uno, due o tre vani;                                   
- lavatoio posto all'esterno dell'abitazione;                                   
- riscaldamento autonomo a gas metano o GPL;                                    
- impianti tecnologici (luce, gas e acqua) ad utenza.                           
5. Presentazione delle domande di ammissione a contributo                       
Le domande di ammissione a contributo dovranno pervenire alla Regione           
Emilia-Romagna -  Assessorato Politiche sociali. Immigrazione.                  
Progetto giovani. Cooperazione internazionali - Servizio Politiche              
per l'accoglienza e l'integrazione sociale, Viale A. Moro n. 21 -               
40127 - Bologna, entro e non oltre 180 giorni dalla data di                     
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale               
della Regione.                                                                  
Le domande e la relativa documentazione (in originale o in copia                
autenticata) devono essere prodotte in conformita' alle vigenti norme           
in materia di imposta di bollo.                                                 
Le istanze dovranno specificare il tipo di contributo richiesto ed              
essere corredate dalla documentazione indicata al successivo punto              
6.                                                                              
Nelle domande di contributo i Comuni singoli o associati dovranno               
inoltre dare atto di aver seguito le procedure e le indicazioni a               
loro carico contenute nella L.R. 47/88 e successive modificazioni.              
6. Documenti da allegare alla domanda                                           
Premesso che gli interventi dovranno rispondere ai criteri stabiliti            
dalla L.R. 47/88 e successive modificazioni (dall'art. 4 per le aree            
di sosta e dagli artt. 4 e 7 per le aree di sosta a destinazione                
particolare) e dalla direttiva regionale per le linee di indirizzo              
per la progettazione e la realizzazione di aree per nomadi (GR                  
3356/95), alla domanda dovranno essere allegati:                                
a) dichiarazione del Comune ove ricade l'intervento, relativa alla              
destinazione d'uso dell'area e relativo stralcio dello strumento                
urbanistico vigente in conformita' a quanto richiesto dall'art. 4               
della L.R. 47/88 e successive modificazioni;                                    
b) atto formale, esecutivo ai sensi di legge, assunto dall'organo               
competente, nel quale risultino evidenziati: - l'intervento da                  
realizzare, i relativi preventivi di spesa e il programma di                    
attuazione; - il Piano finanziario che, a fronte dell'assegnazione              
del contributo regionale, assicura il reperimento della quota di                
spesa non coperta;                                                              
c) studio di fattibilita' comprendente una relazione illustrativa               
dell'intervento, con indicazione delle caratteristiche dell'area in             
ordine alle opere di urbanizzazione primaria ed ai servizi e                    
strutture che devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 4              
della L.R. 47/78 e successive modificazioni; una planimetria in scala           
1:2000 con l'ubicazione dell'intervento; pianta in scala 1:500 con la           
sistemazione dell'area di sosta (spazi parcheggio, viabilita'                   
interna, strutture di servizio); piante in scala almeno 1:200 con               
indicazione degli arredi, sezioni delle strutture e prospetti,                  
servizi igienici; quadro economico (opere edili, impianti, arredi ed            
attrezzature, opere di urbanizzazione, eventuale acquisto dell'area,            
spese progettuali, IVA);                                                        
d) relazione descrittiva relativa al numero di presenze previste                
all'interno delle aree di sosta.                                                
Inoltre per la tipologia di intervento 2.a):                                    
e) contratto preliminare di compravendita o l'attestazione di                   
proprieta' del terreno sul quale insistera' l'area di sosta;                    
f) planimetria catastale e perizia tecnica di valutazione dell'area             
da acquistare.                                                                  
4. Valutazione delle domande                                                    
Sara' costituito un apposito gruppo tecnico di valutazione che                  
provvedera' a verificare, sulla base dei criteri di cui al presente             
bando, l'ammissibilita' delle domande ed a predisporre l'elenco dei             
progetti ammissibili al finanziamento in ordine di priorita'.                   
Il gruppo tecnico al fine di valutare l'ordine di priorita' delle               
domande, terra' conto:                                                          
- dei Comuni individuati dal "Programma per la realizzazione e il               
miglioramento di aree nella regione Emilia-Romagna destinate alla               
popolazione nomade" al quale il presente bando si riferisce, ai sensi           
dell'art. 15, comma 2 della L.R. 47/88, e precisamente (in ordine               
alfabetico):                                                                    
- Argenta (FE)                                                                  
- Bologna                                                                       
- Budrio (BO)                                                                   
- Castelfranco Emilia (MO)                                                      
- Castelnovo Rangone (MO)                                                       
- Castel S.Giovanni (PC)                                                        
- Correggio (RE)                                                                
- Faenza (RA)                                                                   
- Ferrara                                                                       
- Mirandola (MO)                                                                
- Modena                                                                        
- Parma                                                                         
- Piacenza                                                                      
- Portomaggiore (FE)                                                            
- Ravenna                                                                       
- Reggio Emilia;                                                                
- realizzazione di area di sosta per il superamento di campo nomade             
irregolare;                                                                     
- intervento strutturale per il miglioramento della qualita' di vita            
all'interno del campo anche con l'ammodernamento delle strutture e la           
messa a norma degli impianti;                                                   
- intervento strutturale per il ridimensionamento del campo verso               
unita' famigliari e/o verso un numero limitato di utenti;                       
- spostamento di campo che per problemi di sicurezza, sociali ed                
urbanistici debba essere anche temporaneamente trasferito.                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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