DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 157
Approvazione programma e bando per l'assegnazione di contributi ai Comuni per la realizzazione e il miglioramento di aree destinate ai nomadi (L.R. 47/88 e successive modificazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamate:
- la L.R. 23 novembre 1988, n. 47 recante "Norme per le minoranze
nomadi in Emilia-Romagna", cosi' come modificata dalla L.R. 34/93,
dalla L.R. 37/94 e dalla L.R. 2/03;
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali";
visti gli artt.4, 5 e 7 della citata L.R. 47/88 secondo i quali i
Comuni singoli o associati realizzano aree destinate alla popolazione
nomade;
visto inoltre l'art. 15, commi 1 e 2 della L.R. 47/88 cosi' come
modificato dall'art. 3, commi 1 e 2 della L.R. 34/93 e dall'art. 64
della L.R. 2/03 che prevede che la Regione eroghi ai Comuni singoli o
associati di contributi fino al 90% della spesa riconosciuta
ammissibile e precisamente:
a) per l'acquisto dell'area per la realizzazione delle aree sosta e
delle aree di transito;
b) per la realizzazione delle opere di infrastrutture delle aree
sosta e delle aree di transito;
richiamato l'art. 48 della citata L.R. 2/03 ed in particolare il
comma 10 secondo il quale la Giunta regionale definisce i termini, le
modalita' e le procedure per la presentazione delle domande di
ammissione ai contributi per spese d'investimento e per
l'assegnazione, erogazione e liquidazione dei contributi stessi,
nonche' la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari;
vista la direttiva regionale per le linee di indirizzo per la
progettazione e la realizzazione di aree per nomadi, approvata con
deliberazione di Giunta regionale n. 3356 del 19 settembre 1995,
esecutiva ai sensi di legge;
tenuto conto che la L.R. 2/03, ed in particolare all'art. 53, ha
modificato l'art. 4, comma 4 della L.R. 47/88 relativo alla
zonizzazione della aree di sosta ed e' quindi necessario orientare in
tal senso i dettati della direttiva regionale di cui sopra;
ritenuto opportuno inoltre, in relazione alle caratteristiche
tecniche progettuali di cui "al Punto 3) Servizi igienici" di detta
direttiva che:
- oltre al DPR n. 384 del 27 aprile 1978 si dovranno considerare
anche le seguenti norme: Legge n. 13 del 9 gennaio 1989, DM.LL.PP. n.
236 del 14 giugno 1989 e Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- per ci che concerne gli impianti di riscaldamento, per quelli
inferiori a 30.000 calorie (35KW) vige la Legge n. 1083 del 6
dicembre 1971 e le relative Tabelle UNICIG n. 7129 del 1992, per
quelli superiori il riferimento legislativo sono sempre le tabelle
UNICIG n. 7129 del 1972 e la sopra citata Legge n. 1083 del 6
dicembre 1971;
- per gli impianti in generale il riferimento legislativo su materia
di risparmio energetico e' la Legge 10/91;
- per gli impianti di accumulo e distribuzione di GPL, si fara'
riferimento alla Legge n. 10 del 1991 e alle norme tecniche UNI n.
7131 del 1999;
atteso che per la messa a norma e la sicurezza degli impianti vige la
Legge n. 46 del 5 marzo 1990;
visto l'art. 15, comma 2 della L.R. 47/88 cosi' come modificato
dall'art. 3, comma 2 della L.R. 34/93 che prevede da parte della
Giunta regionale, sentite le Province e i Comuni interessati,
l'elaborazione di un programma per la realizzazione di aree di sosta
per la popolazione nomade e dato atto che detto programma e'
contenuto nell'Allegato A) "Programma per la realizzazione e il
miglioramento di aree nella regione Emilia-Romagna destinate alla
popolazione nomade", parte integrante e sostanziale del presente
atto;
considerato che in relazione agli interventi finanziati con atto di
Consiglio regionale 185/01, sulla base della ricognizione effettuata
dal Servizio Politiche per l'accoglienza e l'integrazione sociale e
cosi' come risulta dalla documentazione acquisita agli atti del
Servizio medesimo, occorre adeguare la quota programmata per tali
interventi non ancora oggetto di concessione e conseguente impegno di
spesa alla somma complessiva di Euro 500.007,74 a completamento di
tale programma;
dato atto che la graduatoria disposta con detto atto consiliare
185/01 e' esaurita;
ritenuto opportuno destinare al programma approvato con il presente
atto le risorse che risulteranno disponibili all'atto
dell'approvazione della graduatoria nell'ambito dell'apposito
capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
ritenuto pertanto necessario per l'attuazione del programma
richiamato provvedere attraverso un bando all'assegnazione dei
contributi ai Comuni singoli o associati per la realizzazione di
detto programma stabilendo le modalita' di presentazione delle
domande per l'ammissione ai contributi previsti dal presente atto e
la necessaria documentazione da produrre;
richiamate le LL.RR.:
- n. 40 del 15/11/2001;
- n. 43 del 26/11/2001;
- nn. 28 e 29 del 22/12/2003;
- n. 17 e 18 del 28/7/2004;
dato atto ai sensi del IV comma dell'art. 37 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione n. 447 del 24 marzo 2003 del parere favorevole
espresso dal Direttore generale "Sanita' e Politiche sociali" dott.
Franco Rossi in merito alla legittimita' amministrativa della
presente deliberazione;
su proposta dell'Assessore alle Politiche sociali dell'Assessore
competente per materia di Immigrazione. Progetto giovani.
Cooperazione internazionale, Gianluca Borghi;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare per i motivi indicati in premessa, il "Programma per
la realizzazione e il miglioramento di aree nella regione
Emilia-Romagna destinate alla popolazione nomade", Allegato A) parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2) di stabilire che alla realizzazione di detto programma si
destinano le risorse che risulteranno disponibili all'atto
dell'approvazione della graduatoria nell'ambito dell'apposito
capitolo del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
3) di stabilire che l'assegnazione dei contributi, nella misura
massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile, come previsto
dalla L.R. 47/88 e successive modificazioni, ai Comuni singoli o
associati per la realizzazione ed il miglioramento delle aree di
sosta per la popolazione nomade avverra' attraverso un bando, come
esposto in premessa;
4) di approvare, per i motivi di cui sopra, l'Allegato B) "Bando per
la presentazione delle domande di ammissione ai contributi in conto
capitale di cui all'art. 15 della L.R. 47/88 e successive
modificazioni, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 4 e
all'art. 7 della L.R. 47/88 e successive modificazioni" della
presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
5) di stabilire che sara' costituito un gruppo tecnico di valutazione
che provvedera' a verificare l'ammissibilita' delle domande ed a
predisporre l'elenco dei progetti ammissibili al finanziamento in
ordine di priorita' sulla base dei criteri di cui al presente atto;
6) di dare atto che, in riferimento al comma 10, art. 47 della L.R.
2/03, questa Giunta regionale provvedera' con proprio successivo atto
a:
- definire la percentuale da concedere ai soggetti beneficiari di
contributo nell'ambito della misura massima del 90% di cui al
precedente punto 3);
- collocare in ordine di priorita' i progetti ammissibili al
finanziamento;
- individuare i progetti da finanziare e l'ammontare del
finanziamento concesso;
- definire il termine perentorio entro il quale deve essere avviata
l'esecuzione delle opere finanziate;
- definire le modalita' di erogazione e liquidazione dei contributi
stessi;
7) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO A)
Programma per la realizzazione ed il miglioramento di aree nella
regione Emilia-Romagna destinate alla popolazione nomade
La L.R. 47/88, cosi' come modificata dalla L.R. 34/93, dalla L.R.
37/94 e dalla L.R. 2/03, prevede l'implementazione di una politica di
programmazione delle attivita' in favore dei nomadi, degli interventi
di accoglienza e di integrazione nonche' la gestione delle
problematiche legate alla loro presenza sul territorio regionale e
prevede l'erogazione ai Comuni singoli o associati di contributi per
la realizzazione di aree di sosta per i nomadi.
Alcuni dati sulla presenza di nomadi nel territorio regionale
Dallo strumento informativo, attivato dal competente "Assessorato
alle Politiche sociali. Immigrazioni. Progetto giovani. Cooperazione
internazionale", con collaborazione delle Province e dei Comuni (in
via di pubblicazione), si e' potuto raccogliere informazioni inerenti
ai nomadi e alle strutture per la loro accoglienza presenti sul
territorio regionale.
Dalla prima elaborazione dei dati pervenuti (il 90,9% dei Comuni ha
risposto) si e' gia' delineato un quadro della situazione che
esponiamo di seguito, con alcune tabelle, in modo sintetico.
(segue allegato fotografato)Dalla Tabella 2 si evince che i nomadi
presenti nei campi sosta in territorio regionale risultano essere,
nel totale, 1471. Nel novembre 2000 (data della precedente
rilevazione regionale) risultavano essere 1852. I nomadi presenti nei
campi sono numericamente diminuiti: 381 unita', il 20% circa in meno
dal 2000 al 2003.
Dalla rilevazione statistica emerge come esistano carenze ancora
preoccupanti nei campi per ci che riguarda la disponibilita' di
strutture e servizi igienici: l'illuminazione pubblica e' presente
nei campi per l'81%, l'acqua per il 97%, la luce per il 94%, il gas
per il 25%, i servizi igienici per il 77%, le docce per il 58%.
Appare evidente come da una prima analisi di questi dati, si possano
trarre alcune considerazioni significative:
1. in ambito regionale si segnala la diminuzione della popolazione
nomade nei campi;
2. persistono i campi irregolari;
3. i campi di transito sono solo 2 e in continua diminuzione rispetto
alle precedenti rilevazioni;
4. i campi necessitano di interventi di miglioramento.
In relazione alle problematiche della popolazione nomade, si pu
sostenere che l'idea dei campi sosta, cosi' come sono stati concepiti
venti anni fa sotto l'emergenza delle migrazioni provenienti dall'Est
Europa o dai Balcani, debba essere superata.
Le famiglie nomadi manifestano sempre piu' il bisogno di stanzialita'
con esigenze nuove rispetto al passato.
In quasi tutte le province della regione Emilia-Romagna si registra
una diminuzione della popolazione nomade.
Questo dato ci induce a pensare che i campi sosta esistenti sul
territorio siano sufficienti per le necessita' logistiche dei nomadi,
anche se non si pu sottovalutare la presenza di campi irregolari (n.
5), pur se in diminuzione rispetto alla precedente rilevazione
riferita a novembre 2000 dove i campi sosta irregolari risultavano
12.
Per affrontare l'esigenza di stanzialita' dei nomadi occorre creare
condizioni abitative nelle aree di sosta piu' consone alla dignita'
di queste popolazioni.
Uno dei motivi principali delle difficolta' nel realizzare
l'inclusione sociale dei nomadi e' da ricercare infatti nelle
difficili condizioni di vita nei campi.
La Regione intende affrontare i disagi di queste popolazioni e creare
quei presupposti minimi essenziali, indispensabili per attuare una
piena inclusione sociale.
A tal fine la Regione favorisce la realizzazione di aree che tengano
in maggiore considerazione la dimensione familiare, progettate
tenendo conto delle esigenze e degli stili di vita dei nomadi,
favorendo la stanzialita'.
Tali aree sono costruite a misura d'uomo, con piu' confort e
impegnano e responsabilizzano sempre piu' queste tipologie
particolari e tradizionali di nuclei famigliari alla gestione delle
stesse. Il presente programma non comprende quindi il finanziamento
di interventi su aree di transito.La Regione, al fine di promuovere
l'integrazione della popolazione nomade nel territorio e nel tessuto
sociale, facendo anche tesoro delle testimonianze e delle esperienze
delle Amministrazioni locali, individua i seguenti obiettivi:
1. realizzazione di campi sosta per il superamento dei campi nomadi
irregolari;
2. miglioramento della qualita' di vita all'interno dei campi con
l'ammodernamento delle strutture e la messa a norma degli impianti;
3. ridimensionamento dei campi sosta verso unita' famigliari e/o
verso un numero limitato di utenti;
4. lo spostamento di campi che per problemi di sicurezza, sociali ed
urbanistici debbano essere anche temporaneamente trasferiti.
Per la realizzazione degli obiettivi individuati dal presente
programma si ritiene necessario, attraverso un bando, assegnare
contributi ai Comuni.
I Comuni interessati alla realizzazione/miglioramento delle aree
sosta
La situazione che si delinea, per nomadi e campi nomadi presenti sul
territorio regionale e' caratterizzata dal fatto che sono approntate
sufficienti strutture per l'accoglienza dei nomadi. Per cui si
conferma l'esigenza di non incrementare il numero di campi sosta, ma
si ribadisce la necessita' del superamento dei campi irregolari e
assolutamente pare necessario procedere all'ammodernamento delle
strutture e alla messa a norma degli impianti nei campi.
Le situazioni problematiche, in relazione agli obiettivi posti dal
presente programma e sentite le Provincie e i Comuni interessati,
risultano quelle dei seguenti Comuni (in ordine alfabetico):
- Argenta (FE)
- Bologna
- Budrio (BO)
- Castelfranco Emilia (MO)
- Castelnovo Rangone (MO)
- Castel S.Giovanni (PC)
- Correggio (RE)
- Faenza (RA)
- Ferrara
- Mirandola (MO)
- Modena
- Parma
- Piacenza
- Portomaggiore (FE)
- Ravenna
- Reggio Emilia
La Regione Emilia-Romagna individua quindi, ai sensi dell'art. 15,
comma 2 della L.R. 47/88, tali Comuni per la
realizzazione/miglioramento delle aree sosta e ad essi saranno
prioritariamente assegnati i contributi regionali.
ALLEGATO B)
Bando per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi
in conto capitale di cui all'art. 15 della L.R. 47/88 e successive
modificazioni, per la realizzazione delle opere di cui all'art. 4 e
all'art. 7 della L.R. 47/88 e successive modificazioni
1. Soggetti ammessi a presentare domanda di contributo
- Comuni o altri soggetti pubblici indicati dall'art. 16 della L.R.
2/03.
2. Tipologia degli interventi ammessi a contributo
a) Acquisto di area ove realizzare aree di sosta o aree di sosta a
destinazione particolare per nomadi per il superamento dei campi
irregolari o per lo spostamento di campi che a causa di problemi di
sicurezza, sociali e urbanistici debbano essere anche temporaneamente
trasferiti;
b) realizzazione di opere di infrastruttura delle aree di sosta o
aree di sosta a destinazione particolare;
c) realizzazione di interventi strutturali atti al miglioramento
della qualita' di vita all'interno dei campi anche con
l'ammodernamento delle strutture e la messa a norma degli impianti;
d) realizzazione di interventi strutturali per il ridimensionamento
dei campi verso unita' famigliari e/o verso un numero limitato di
utenti.
3. Requisiti di ammissibilita' delle domande
1. Proprieta' dell'area da parte del soggetto richiedente per gli
interventi di cui ai precedenti punti 2 b), c) e d);
2. per la tipologia d'intervento di cui al precedente punto 2 a): -
acquisizione dell'area in data successiva a quella di pubblicazione
del presente bando; - localizzazione dell'area da parte del soggetto
richiedente; - impegno in ordine alla realizzazione di interventi
sull'area;
3. rispetto dei requisiti tecnici di cui al successivo punto 4.
4. Requisiti tecnici
Gli interventi di cui al precedente punto 2. dovranno rispondere ai
criteri stabiliti dalla L.R. 47/88 e successive modificazioni
(dall'art. 4 per le aree di sosta e dagli artt. 4 e 7 per le aree di
sosta a destinazione particolare) e dalla direttiva regionale per le
linee di indirizzo per la progettazione e la realizzazione di aree
per nomadi, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 3356
del 19 settembre 1995.
In relazione al punto A) 2 della direttiva suddetta si richiamano i
dettati dell'art. 53 della L.R. 2/03 che modifica il comma 4
dell'art. 4 della L.R. 47/88. Occorre infatti tener presente che la
L.R. 24 marzo del 2000, n. 20 "Disciplina sulla tutela e l'uso del
territorio" ha introdotto i Piani strutturali comunali (PSC) e che
pertanto i Comuni che dispongono di tale strumento urbanistico devono
realizzare le aree di sosta negli ambiti indicati dall'articolo A-24,
comma 2, lettera b) - attrezzature e spazi collettivi - dell'allegato
alla menzionata L.R. 20/00, ovvero, in una rigorosa lettura della
L.R. 47/88 e successive modifiche, riconducibili alle zone omogenee D
o F di cui decreto interministeriale n. 1444 del 2 aprile 1968. Allo
stesso modo occorre che i Comuni operino per quanto concerne le aree
di sosta a destinazione particolare, in quanto l'art. 7 della L.R.
47/88 rimanda, per quanto di interesse, all'art. 4 della legge
medesima.
In relazione alle caratteristiche tecniche progettuali di cui "al
Punto 3) Servizi igienici" di detta direttiva regionale:
- oltre al DPR n. 384 del 27 aprile 1978 si dovranno considerare
anche le seguenti norme: Legge n. 13 del 9 gennaio1989, DM.LL.PP. n.
236 del 14 giugno 1989 e Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
- per ci che concerne gli impianti di riscaldamento, per quelli
inferiori a 30.000 calorie (35KW) vige la Legge n. 1083 del 6
dicembre 1971 e le relative Tabelle UNICIG n. 7129 del 1992, per
quelli superiori il riferimento legislativo sono sempre le Tabelle
UNICIG n. 7129 del 1972 e la sopra citata Legge n. 1083 del 6
dicembre 1971;
- per gli impianti in generale il riferimento legislativo su materia
di risparmio energetico e' la Legge 10/91;
- per gli impianti di accumulo e distribuzione di GPL, si fara'
riferimento alla Legge n. 10 del 1991 e alle norme tecniche UNI n.
7131 del 1999.
Per la messa a norma e la sicurezza degli impianti vige la Legge n.
46 del 5 marzo 1990.
Per quanto riguarda interventi su aree di sosta a destinazione
particolare ciascuna unita' areale (piazzola) ad uso abitativo dovra'
avere le seguenti caratteristiche:
- area di parcheggio di dimensioni adeguate alla sosta di un
caravan;
- struttura prefabbricata con copertura a doppia falda, singola o con
una parete perimetrale in comune con un'altra unita' abitativa;
- superficie abitabile massima pari a 70 mq;
- coefficiente termico delle pareti perimetrali e del coperto: k
minore 0,6;
- pavimentazioni interne: materiali economici e di alta durabilita';
- distribuzione interna:
- uno spazio con funzioni di ingresso mensa e cucina;
- un vano per servizi igienico-sanitari con antistante disimpegno;
- zona notte composta da uno, due o tre vani;
- lavatoio posto all'esterno dell'abitazione;
- riscaldamento autonomo a gas metano o GPL;
- impianti tecnologici (luce, gas e acqua) ad utenza.
5. Presentazione delle domande di ammissione a contributo
Le domande di ammissione a contributo dovranno pervenire alla Regione
Emilia-Romagna - Assessorato Politiche sociali. Immigrazione.
Progetto giovani. Cooperazione internazionali - Servizio Politiche
per l'accoglienza e l'integrazione sociale, Viale A. Moro n. 21 -
40127 - Bologna, entro e non oltre 180 giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale
della Regione.
Le domande e la relativa documentazione (in originale o in copia
autenticata) devono essere prodotte in conformita' alle vigenti norme
in materia di imposta di bollo.
Le istanze dovranno specificare il tipo di contributo richiesto ed
essere corredate dalla documentazione indicata al successivo punto
6.
Nelle domande di contributo i Comuni singoli o associati dovranno
inoltre dare atto di aver seguito le procedure e le indicazioni a
loro carico contenute nella L.R. 47/88 e successive modificazioni.
6. Documenti da allegare alla domanda
Premesso che gli interventi dovranno rispondere ai criteri stabiliti
dalla L.R. 47/88 e successive modificazioni (dall'art. 4 per le aree
di sosta e dagli artt. 4 e 7 per le aree di sosta a destinazione
particolare) e dalla direttiva regionale per le linee di indirizzo
per la progettazione e la realizzazione di aree per nomadi (GR
3356/95), alla domanda dovranno essere allegati:
a) dichiarazione del Comune ove ricade l'intervento, relativa alla
destinazione d'uso dell'area e relativo stralcio dello strumento
urbanistico vigente in conformita' a quanto richiesto dall'art. 4
della L.R. 47/88 e successive modificazioni;
b) atto formale, esecutivo ai sensi di legge, assunto dall'organo
competente, nel quale risultino evidenziati: - l'intervento da
realizzare, i relativi preventivi di spesa e il programma di
attuazione; - il Piano finanziario che, a fronte dell'assegnazione
del contributo regionale, assicura il reperimento della quota di
spesa non coperta;
c) studio di fattibilita' comprendente una relazione illustrativa
dell'intervento, con indicazione delle caratteristiche dell'area in
ordine alle opere di urbanizzazione primaria ed ai servizi e
strutture che devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 4
della L.R. 47/78 e successive modificazioni; una planimetria in scala
1:2000 con l'ubicazione dell'intervento; pianta in scala 1:500 con la
sistemazione dell'area di sosta (spazi parcheggio, viabilita'
interna, strutture di servizio); piante in scala almeno 1:200 con
indicazione degli arredi, sezioni delle strutture e prospetti,
servizi igienici; quadro economico (opere edili, impianti, arredi ed
attrezzature, opere di urbanizzazione, eventuale acquisto dell'area,
spese progettuali, IVA);
d) relazione descrittiva relativa al numero di presenze previste
all'interno delle aree di sosta.
Inoltre per la tipologia di intervento 2.a):
e) contratto preliminare di compravendita o l'attestazione di
proprieta' del terreno sul quale insistera' l'area di sosta;
f) planimetria catastale e perizia tecnica di valutazione dell'area
da acquistare.
4. Valutazione delle domande
Sara' costituito un apposito gruppo tecnico di valutazione che
provvedera' a verificare, sulla base dei criteri di cui al presente
bando, l'ammissibilita' delle domande ed a predisporre l'elenco dei
progetti ammissibili al finanziamento in ordine di priorita'.
Il gruppo tecnico al fine di valutare l'ordine di priorita' delle
domande, terra' conto:
- dei Comuni individuati dal "Programma per la realizzazione e il
miglioramento di aree nella regione Emilia-Romagna destinate alla
popolazione nomade" al quale il presente bando si riferisce, ai sensi
dell'art. 15, comma 2 della L.R. 47/88, e precisamente (in ordine
alfabetico):
- Argenta (FE)
- Bologna
- Budrio (BO)
- Castelfranco Emilia (MO)
- Castelnovo Rangone (MO)
- Castel S.Giovanni (PC)
- Correggio (RE)
- Faenza (RA)
- Ferrara
- Mirandola (MO)
- Modena
- Parma
- Piacenza
- Portomaggiore (FE)
- Ravenna
- Reggio Emilia;
- realizzazione di area di sosta per il superamento di campo nomade
irregolare;
- intervento strutturale per il miglioramento della qualita' di vita
all'interno del campo anche con l'ammodernamento delle strutture e la
messa a norma degli impianti;
- intervento strutturale per il ridimensionamento del campo verso
unita' famigliari e/o verso un numero limitato di utenti;
- spostamento di campo che per problemi di sicurezza, sociali ed
urbanistici debba essere anche temporaneamente trasferito.