COMUNE DI BORETTO ( REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Modifiche allo Statuto comunale

Si pubblicano le modifiche allo Statuto comunale, approvate dal                 
Consiglio comunale nella seduta del 30 gennaio 2004, con                        
deliberazione n. 10, divenuta esecutiva in data 7/3/2004 e                      
pubblicata, all'Albo pretorio per trenta giorni consecutivi dal                 
12/3/2004 all'11/4/2004.                                                        
"Art. 35                                                                        
Ufficio del Difensore civico                                                    
1) Il Consiglio Comunale istituisce l'Ufficio del Difensore civico,             
anche in forma associata con altri Comuni.                                      
2) Il Comune puo', quindi, provvedere a deliberare apposita                     
convenzione con altri Enti per l'utilizzo dell'istituto del Difensore           
civico. In tal caso la convenzione contiene la disciplina                       
dell'Istituto.                                                                  
3) Il Difensore civico svolge il ruolo di garante della imparzialita'           
e del buon andamento  dell'attivita' amministrativa del Comune o dei            
Comuni convenzionati a tutela dei diritti e degli interessi dei                 
cittadini.                                                                      
Il Difensore civico, oltre che d'ufficio, interviene su richiesta               
di:                                                                             
- singole persone                                                               
- comitati                                                                      
- associazioni                                                                  
- persone giuridiche                                                            
- formazioni sociali.                                                           
I predetti soggetti devono risiedere o avere una sede, essere                   
domiciliati o svolgere la propria attivita' nel comune o in uno dei             
comuni convenzionati.                                                           
Art. 36                                                                         
Elezione e cessazione della carica del Difensore civico                         
1) Il Difensore civico e' eletto dal Consiglio comunale a scrutinio             
segreto ed a maggioranza dei tre quarti dei Consiglieri assegnati tra           
i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune o dei Comuni             
aderenti alla convenzione in condizioni di eleggibilita' alla carica            
di Consigliere comunale, che non versino nelle condizioni di                    
ineleggibilita' e incompatibilita' previste per i Consiglieri                   
comunali e che non rivestano tale carica. Deve essere in possesso di            
qualificazione ed esperienza idonea a garantire indipendenza,                   
imparzialita', probita' e competenza giuridico-amministrativa.                  
Qualora nella predetta votazione non si raggiunga il quorum dei tre             
quarti, nella seconda votazione e' richiesta la maggioranza                     
qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.2) L'incarico di                  
Difensore civico e' incompatibile con la titolarita' di altre cariche           
pubbliche nel territorio del comune o dei comuni associati, in caso             
di gestione associata. Nel caso di elezione di soggetto titolare di             
altra carica pubblica, entro 30 giorni dalla comunicazione della sua            
elezione e, in ogni caso prima di iniziare a svolgere le funzioni               
dell'ufficio del Difensore civico, l'eletto deve comunicare al                  
Consiglio comunale la scelta per cui intende optare. In caso di                 
mancata comunicazione, il Consiglio comunale comunichera' al soggetto           
eletto la sua decadenza dall'ufficio e provvedera' alla                         
sostituzione.                                                                   
3) Il Difensore civico dura in carica cinque anni e puo' essere                 
rieletto una seconda volta.                                                     
4) Puo' essere revocato con provvedimento motivato del Consiglio                
comunale con la maggioranza dei tre quarti dei componenti assegnati.            
5) Decade di diritto quando vengono meno i requisiti per la sua                 
eleggibilita'.                                                                  
Art. 37                                                                         
Poteri                                                                          
1) Il Difensore civico e' sottratto ad ogni forma di dipendenza                 
gerarchica o funzionale da parte degli Organi del Comune.                       
2) Segnala di propria iniziativa o su istanza di cittadini singoli o            
associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni                                
dell'Amministrazione.                                                           
3) II Difensore civico:                                                         
a) puo' chiedere notizie, documenti e convocare dipendenti;                     
b) ha diritto di informazione sullo stato del procedimento e accede             
agli atti di ufficio senza che possa essergli opposto il segreto,               
salvo quelli riservati per espressa indicazione di legge o per                  
effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco emessa           
nei casi previsti dalla legge;                                                  
c) puo' inviare raccomandazioni agli Organi e agli Uffici comunali;             
d) puo' sollecitare il riesame di atti o provvedimenti                          
dell'Amministrazione di cui segnali irregolarita' o vizi di                     
legittimita';                                                                   
4) La motivazione del provvedimento amministrativo da specificamente            
conto del mancato accoglimento dei suggerimenti e rilievi del                   
Difensore civico.                                                               
5) L'omissione, il rifiuto e il ritardo della consegna di un atto a             
seguito di sollecito scritto del Difensore civico potranno, in                  
assenza di giustificato motivo, essere oggetto di valutazione                   
disciplinare a carico dei Responsabili.                                         
6) II Difensore civico vigila sulla regolare approvazione, nei                  
termini e modi di legge, del bilancio. In difetto provvede alla                 
nomina del Commissario ad acta per l'approvazione, in via                       
surrogatoria, del bilancio, ai sensi dell'art 141, comma 1, lett. c)            
del DLgs 267/00.                                                                
7) Prima di assumere le funzioni il Difensore civico presta                     
giuramento nelle mani del Sindaco o dei Sindaci dei Comuni associati            
di adempiere bene e fedelmente al mandato ricevuto nell'interesse dei           
cittadini e nel rispetto della legge e dei Regolamenti.                         
8) Ove opportuno, il Difensore civico, su istanza od indicazione                
degli interessati o di sua iniziativa, puo' esperire tentativi di               
conciliazione, dei quali viene redatto processo verbale secondo                 
apposito regolamento.                                                           
9) Le modalita' di svolgimento dell'incarico sono disciplinate da               
apposito regolamento ovvero dalla convenzione in caso di gestione               
associata.                                                                      
Art. 38                                                                         
Rapporti con il Consiglio comunale                                              
Il Difensore civico entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al                
Consiglio comunale una relazione sulla propria attivita' recante                
proposte idonee ad eliminare abusi, ritardi, carenze e disfunzioni              
eventualmente riscontrati.                                                      
Art. 39                                                                         
Uffici e mezzi del Difensore civico                                             
1) L'Amministrazione comunale dovra' provvedere a reperire idonea               
sede per l'ufficio del Difensore civico, il quale potra' avvalersi,             
per l'espletamento delle proprie funzioni, di personale e mezzi                 
dell'amministrazione e, qualora il Consiglio comunale abbia stabilito           
di avvalersi della funzione di difesa civica in forma associata,                
secondo le modalita' previste dalla convenzione.                                
Art. 40                                                                         
Indennita' di carica e funzionamento dell'Ufficio del Difensore                 
civico                                                                          
1) II Consiglio comunale, con l'atto di elezione, determina                     
l'indennita' spettante al Difensore civico, che potra' essere                   
commisurata al lavoro svolto                                                    
2) In caso di gestione associata al Difensore civico e' attribuita,             
un'indennita' di carica il cui importo non puo' superare il 30% di              
quella base stabilita per il Sindaco del Comune di maggior dimensioni           
demografiche, escludendo da detta base le maggiorazioni previste per            
legge e l'adeguamento triennale sulla base degli indici Istat. Tale             
indennita', comprensiva delle spese per le trasferte nei Comuni                 
associati, sara' quantificata esattamente nell'atto di nomina.                  
3) Nell'ipotesi di difesa civica in forma associata, viene demandata            
alla convenzione la determinazione delle modalita' di funzionamento             
dell'ufficio e della presenza del difensore nei singoli Comuni.                 
4) Al Difensore civico spetta, inoltre, per assolvere ai compiti del            
proprio ufficio, in caso di trasferte adeguatamente motivate, il                
trattamento di missione e il rimborso delle spese di viaggio per                
recarsi fuori dalle sedi dei comuni associati nelle misure previste             
per gli Amministratori del Comune capo-convenzione. In tale ultima              
ipotesi gli oneri saranno sostenuti singolarmente dai Comuni                    
associati interessati. In caso di gestione associata Il Comune                  
capofila si fa carico dei compensi comprensivi dei relativi oneri               
fiscali ed assicurativi di spettanza del Difensore civico da                    
ripartirsi tra i Comuni associati secondo quanto disposto in                    
convenzione.                                                                    
4) Nel bilancio di previsione viene previsto apposito stanziamento              
per le spese di funzionamento dell'ufficio del Difensore civico.                
Le spese di funzionamento sono impegnate in conformita' alle proposte           
del Difensore civico, secondo le norme e le procedure previste dal              
regolamento di contabilita'.".                                                  
IL SEGRETARIO COMUNALE                                                          
Antonino Lembo                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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