COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA (PIACENZA)

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) del progetto: realizzazione di nuovo centro commerciale denominato del Bertolino

L'Autorita' competente Comune di Monticelli d'Ongina (PC) comunica la           
decisione relativa alla procedura di verifica (screening) concernente           
il                                                                              
- progetto: realizzazione di nuovo centro commerciale denominato del            
Bertolino;                                                                      
- localizzato: Monticelli d'Ongina - localita' Bertolino - Catasto              
terreni foglio 22, mappali 5, 152, 153, 154, 173, 179, 180, 181,                
182;                                                                            
- presentato da: Imprese edili sig. Faverzani Ercole e Rossini                  
Costruzioni Srl.                                                                
Il progetto interessa il territorio del comune di Monticelli d'Ongina           
(Piacenza).                                                                     
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita'                      
competente, Comune di Monticelli d'Ongina, con delibera di Giunta               
comunale n. 102 del 24/12/2004 ha assunto la seguente decisione:                
di decidere, a conclusione della verifica effettuata sul progetto di            
cui alla richiesta pervenuta in data 30/7/2004, prot. 11379, da parte           
del proponente Imprese edili sig. Faverzani Ercole e Rossini                    
Costruzioni Srl, per la realizzazione di un nuovo centro commerciale            
denominato del Bertolino, in conformita' agli esiti delle sedute                
della Conferenza dei Servizi, che la suddetta verifica ha avuto esito           
positivo e che ritenendo la documentazione esaustiva alla valutazione           
dell'intervento non si ritiene necessario subordinare l'intervento a            
successiva valutazione di impatto ambientale, in quanto il contributo           
dell'intervento rispetto al sistema ambientale risulta minimo, pur              
tuttavia rilevando le seguenti necessita':                                      
1) che gli enti competenti analizzino e trovino le soluzioni inerenti           
le problematiche del traffico veicolare lungo la ex strada statale              
10, fermo restando l'obbligatorieta' di acquisire a carico del                  
proponente i provvedimenti autorizzativi ed abilitativi previsti                
dalla legge e dai regolamenti vigenti per l'attuazione                          
dell'intervento;                                                                
2) che lo smaltimento delle acque nere venga gestito da un impianto             
comunale che preveda il trattamento dell'intero agglomerato urbano;             
3) che relativamente al sistema di laminazione previsto per le acque            
meteoriche derivante da eventi meteorologici eccezionali, dovra'                
essere previsto ed indicato nell'esecutivo il sistema di                        
allontanamento e di regimazione di dette acque in corpo idrico, al              
fine di evitare fenomeni di ristagno e impaludamento con conseguenti            
inconvenienti igienico/sanitari;                                                
di dare atto che a seguito della presente verifica positiva il                  
proponente dovra' conformare il progetto alle prescrizioni indicate             
al precedente punto, e che le prescrizioni medesime sono vincolanti             
per le Amministrazioni competenti al rilascio di intese,                        
autorizzazioni, licenze, pareri, nulla-osta, assensi comunque                   
denominati necessari per la realizzazione del progetto in base alla             
vigente normativa;                                                              
di quantificare le spese istruttorie in Euro 920,00, previste                   
dall'art. 28 della L.R. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni,            
nella misura dello 0,02% del costo di intervento, assumendo come tale           
il costo costruzione, stabilito in Euro 4.600.000,00.                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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