REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI 20 dicembre 2004, n. 18620

Assegnazione ai Comuni sede di distretto di risorse per la realizzazione del Programma finalizzato "Promozione di una funzione di coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di persone in situazione di handicap e svantaggio sociale" di cui alla DCR 615/04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Viste:                                                                          
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 ed in particolare gli artt. 47 e              
49;                                                                             
- la Legge 8 novembre 2000 n.328 "Legge quadro per la realizzazione             
del sistema integrato di interventi e servizi sociali";                         
- la L.R. 12 marzo 2003, n. 2, "Norme per la promozione della                   
cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di            
interventi e servizi sociali";                                                  
- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei             
disabili";                                                                      
- la L.R. 25 febbraio 2000, n. 14  "Promozione dell'accesso  al                 
lavoro delle persone disabili e svantaggiate";                                  
- la Legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative                
sociali";                                                                       
- la L.R. 4 febbraio 1994, n. 7 "Norme per la promozione e lo                   
sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8                   
novembre 1991, n. 381" e successive modifiche;                                  
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 615 del 16/11/2004                
avente per oggetto "Programma annuale degli interventi e dei criteri            
di ripartizione delle risorse ai sensi dell'art. 47, comma 3 della              
L.R. 12 marzo 2003, n. 2. Stralcio Piano regionale degli interventi e           
dei servizi sociali ai sensi dell'art. 27, L.R. 2/03. Anno 2004                 
(proposta della Giunta regionale in data 2 novembre 2004, n. 2152)";            
- il Programma finalizzato "Promozione di una funzione di                       
coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di persone in              
situazione di handicap e svantaggio sociale", approvato con la citata           
delibera del Consiglio regionale 615/04 al  punto 3.8.4;                        
richiamate le specifiche indicazioni contenute nel dispositivo,                 
nonche' quanto espressamente contenuto al punto 3.8.4 della citata              
delibera del Consiglio regionale 615/04, in attuazione della quale              
l'assegnazione delle risorse destinate al Programma finalizzato                 
"Promozione di una funzione di coordinamento per favorire                       
l'integrazione lavorativa di persone in situazione di handicap e                
svantaggio sociale", pari ad Euro 1.000.000,00 e l'assunzione                   
dell'impegno di spesa, devono essere effettuate dal Dirigente                   
regionale competente a favore dei destinatari e con i criteri di                
ripartizione indicati dalla stessa DCR 615/04;preso atto di quanto              
determinato dalla citata deliberazione consiliare in merito al limite           
del 70% per quanto riguarda il concorso contributivo della Regione              
alle spese di realizzazione del Programma finalizzato in argomento;             
ritenuto, pertanto, in attuazione della sopra citata deliberazione              
del Consiglio regionale 615/04, di dover provvedere alla ripartizione           
e assegnazione della somma complessiva di Euro 1.000.000,00 a favore            
dei Comuni sede di distretto in base alla popolazione residente al              
31/12/2003 nell'ambito distrettuale di riferimento, nonche'                     
all'assunzione del relativo impegno di spesa;                                   
preso atto che, come previsto dalla DCR 615/04, le risorse devono               
essere ripartite secondo i seguenti criteri:                                    
- una quota corrispondente al 30% delle risorse destinata in uguale             
misura a tutti i Comuni sede di distretto;                                      
- la restante quota del 70% sara' suddivisa tra i Comuni sede di                
distretto in base alla popolazione residente al 31/12/2003 nella zona           
sociale di riferimento;                                                         
precisato che gli obiettivi regionali riportati nell'Allegato 2 sono            
i medesimi indicati nel Programma finalizzato "Promozione di una                
funzione di coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di             
persone in situazione di handicap e svantaggio sociale" della citata            
deliberazione consiliare;                                                       
ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'articolo 47, comma 2             
della L.R. 40/01 e che pertanto l'impegno di spesa possa essere                 
assunto con il presente atto;                                                   
richiamate:                                                                     
- le LL.RR. 22 dicembre 2003, n. 28 e n. 29;                                    
- le LL.RR. 28 luglio 2004, n. 17 e n. 18;                                      
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43;                                              
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 447 del 24/3/2003,                
esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi in ordine alle                  
relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e                         
sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";                                    
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5                 
aprile 2004, nonche' la determinazione del Direttore generale Risorse           
finanziarie e strumentali n. 4314 dell'1 aprile 2004, entrambe                  
relative, tra l'altro, al conferimento dell'incarico di                         
responsabilita' della posizione dirigenziale professional "Controllo            
e presidio dei processi connessi alla gestione delle spese del                  
bilancio regionale";                                                            
attestata la regolarita' amministrativa ai sensi della deliberazione            
della Giunta regionale 447/03;                                                  
dato atto, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale                  
447/03, del parere espresso dal Dirigente Professional "Controllo e             
presidio dei processi connessi alla gestione delle spese del bilancio           
regionale", dott. Marcello Bonaccurso, in merito alla regolarita'               
contabile del presente atto;                                                    
determina:                                                                      
1) di ripartire la somma complessiva di Euro 1.000.000,00 fra i                 
Comuni sede di distretto, di cui all'Allegato 1, parte integrante e             
sostanziale della presente determinazione, assegnando e concedendo la           
somma a fianco di ciascuno indicata per la realizzazione del                    
Programma finalizzato "Promozione di una funzione di coordinamento              
per favorire l'integrazione lavorativa di persone in situazione di              
handicap e svantaggio sociale", approvato con deliberazione n. 615              
del 16/11/2004 del Consiglio regionale;                                         
2) di approvare l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della              
presente deliberazione, avente per oggetto le modalita' di                      
presentazione dei programmi e di rendicontazione dei contributi                 
ripartiti con il presente atto;                                                 
3) di impegnare la somma di Euro 1.000.000,00, registrata al n. 5638            
di impegno sul Capitolo 57107 "Fondo sociale regionale. Quota parte             
destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione           
dei Piani di zona e per la realizzazione degli interventi relativi              
agli assegni di cura, al sostegno economico ed alla mobilita' degli             
anziani dei disabili o inabili (art. 47, comma 1, lett. B), L.R. 12             
marzo 2003, n. 2 e Legge 8 novembre 2000, n. 328) - Mezzi statali"              
UPB 1.5.2.2.20101 del Bilancio di previsione per l'esercizio                    
finanziario 2004 che presenta la necessaria disponibilita';                     
4) di dare atto che, come previsto dalla DCR 615/04:                            
- le risorse sono assegnate ai Comuni sede di distretto a nome e per            
conto di tutti i Comuni dell'ambito distrettuale stesso;                        
- con successivo provvedimento si provvedera' alla liquidazione dei             
contributi regionali, che non dovranno superare il 70% della spesa              
ammissibile, previa approvazione, nell'ambito del Programma attuativo           
2005 dei Piani di zona, del Programma finalizzato "Promozione di una            
funzione di coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di             
persone in situazione di handicap e svantaggio sociale" da presentare           
alla Regione nei tempi previsti per i Piani di zona 2005-2007 e                 
previa valutazione della congruita' del Programma finalizzato agli              
obiettivi assegnati dalla Regione;                                              
- nell'atto di liquidazione saranno apportate le necessarie modifiche           
all'elenco dei soggetti assegnatari del contributo regionale di cui             
al presente atto, in conseguenza di quanto richiesto dai Comuni sede            
di distretto in merito all'eventuale individuazione, all'atto della             
presentazione del Programma, di un altro soggetto attuatore pubblico            
di cui all'art. 16 della L.R. 2/03, in qualita' di soggetto capofila            
Programma finalizzato in argomento;                                             
5) di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel                  
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Graziano Giorgi                                                                 
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 2                                                                      
Obiettivi e procedure dei Programmi attuativi territoriali per la               
realizzazione del Programma finalizzato "Promozione di una funzione             
di coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di persone in           
situazione di handicap e svantaggio sociale" di cui alla DCR 615/04             
Obiettivi                                                                       
I Comuni sede di distretto predispongono un programma attuativo per             
il proprio ambito territoriale del Programma finalizzato "Promozione            
di una funzione di coordinamento per favorire l'integrazione                    
lavorativa di persone in situazione di handicap e svantaggio sociale"           
approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 615 del                  
16/11/2004.                                                                     
Il contributo regionale e' assegnato al Comune sede di distretto o ad           
altro soggetto pubblico indicato all'articolo 16 della L.R. 2/03,               
designato all'attuazione del programma per la zona sociale di                   
riferimento.                                                                    
Il Programma e' finalizzato ad attivare, nell'ambito degli Accordi di           
programma che approvano i Piani di zona, una funzione di                        
coordinamento per la progettazione e realizzazione di percorsi                  
integrati e progetti di inserimento lavorativo mirato per persone in            
situazione di particolare svantaggio sociale, nonche' alla promozione           
del lavoro di e'quipe multi-professionale di ambito zonale,                     
attraverso il coinvolgimento degli operatori provenienti da enti e              
settori di intervento diversi (handicap, dipendenze, esclusione                 
sociale, salute mentale).                                                       
Tale funzione di coordinamento, che le zone eserciteranno attraverso            
strumenti organizzativi di tipo sperimentale, si integra con le                 
attivita' dei Centri per l'impiego. L'obiettivo e' quello di                    
coordinare in ambito zonale interventi socio-sanitari, politiche                
formative e del lavoro per rispondere in modo adeguato ai bisogni               
delle persone in situazione di maggiore gravita' e con particolare              
difficolta' di accesso al mercato del lavoro.                                   
Le principali attivita' riconducibili alla funzione di coordinamento            
di cui al presente Programma sono:                                              
- coordinamento e messa in rete in ambito zonale dei servizi e degli            
interventi di carattere socio-assistenziale e socio-sanitario                   
propedeutici o sostitutivi all'inserimento lavorativo (ad es. borse             
lavoro, laboratori protetti, progetti di integrazione sociale in                
ambiente lavorativo...), nonche' raccordo di tali strumenti con gli             
strumenti del collocamento ordinario;                                           
- promozione del ruolo della cooperazione sociale di tipo b), in                
particolare nelle forme previste dall'articolo 5 della Legge 381/91,            
dall'articolo 12 della Legge 68/99, nonche' attraverso la                       
sperimentazione di forme di collaborazione innovative tra Servizi               
pubblici, Aziende, Cooperative sociali ed Associazioni sindacali e di           
rappresentanza, finalizzate all'inserimento delle persone in                    
situazione di handicap di particolare gravita' o di particolare                 
difficolta' di accesso nel mondo del lavoro;                                    
- elaborazione di progetti personalizzati di inserimento lavorativo             
per persone in situazione di particolare difficolta', in                        
collaborazione con i Centri per l'impiego e con i servizi                       
socio-sanitari competenti (ad es. Polo Handicap, SERT, DSM, Servizio            
sociale adulti...) attraverso:                                                  
- ricerca di opportunita' di impiego;                                           
- costruzione di un percorso di inserimento nel luogo di lavoro;                
- sostegno e accompagnamento nelle varie fasi dell'inserimento                  
(tutoraggio);                                                                   
- verifica periodica dell'inserimento effettuato;                               
- sostegno ai datori di lavoro pubblici e privati attraverso servizi            
di consulenza per l'adattamento fisico e relazionale del posto di               
lavoro, accompagnamento, sostegno e supervisione nella gestione dei             
progetti di inserimento lavorativo.                                             
La Regione attuera' un'azione di monitoraggio sulle esperienze                  
effettuate al fine di fornire successive indicazioni per ricondurre             
ad omogeneita' gli strumenti e le soluzioni organizzative adottati.Il           
Programma territoriale finalizzato "Promozione di una funzione di               
coordinamento per favorire l'integrazione lavorativa di persone in              
situazione di handicap e svantaggio sociale" dovra' essere contenuto            
e presentato nell'ambito del "Programma attuativo 2005 dei Piani di             
zona".                                                                          
Procedure                                                                       
I Comuni sede di distretto destinatari delle assegnazioni, o altro              
soggetto attuatore pubblico individuato dai Comuni, approvano il                
Programma finalizzato "Promozione di una funzione di coordinamento              
per favorire l'integrazione lavorativa di persone in situazione di              
handicap e svantaggio sociale" nell'ambito del Programma attuativo              
2005 dei Piani di zona, da presentare alla Regione nei tempi previsti           
per i Piani di zona 2005-2007. Il progetto dovra' indicare la spesa             
totale ammessa a contributo relativa all'intero ammontare del                   
Programma attuativo, specificando l'onere a carico del/i Comune/i che           
dovra' essere almeno pari al 30% del totale della spesa ammessa.                
In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta,                 
l'assegnazione del contributo regionale di cui alla presente                    
deliberazione si intende revocata.                                              
Individuazione di un soggetto attuatore pubblico diverso dal Comune             
sede di distretto                                                               
Qualora venga designato all'attuazione del Programma un Soggetto                
diverso dal Comune sede di distretto e comunque tra quelli previsti             
dall'art. 16 della L.R. 2/03, il soggetto attuatore medesimo                    
nell'inviare la documentazione richiesta, dovra' allegare:                      
- richiesta del Comune sede di distretto individuato dal presente               
atto come destinatario del contributo, affinche' i contributi di cui            
trattasi siano assegnati ed erogati al soggetto attuatore individuato           
nel distretto;                                                                  
- attestazione dell'accordo espresso da tutti gli altri Comuni                  
dell'ambito di riferimento.                                                     
Liquidazione dei contributi                                                     
Sulla base della documentazione inviata dai Comuni sede di distretto,           
il Responsabile del Servizio  Pianificazione e Sviluppo dei Servizi             
sociali e socio-sanitari procedera', ricorrendo gli elementi previsti           
dalla vigente normativa regionale, alla liquidazione dei contributi             
in misura pari al 70% del totale delle spese ammesse a contributo               
trasmessa dagli enti assegnatari e comunque nel limite massimo del              
contributo regionale assegnato e concesso con il presente atto.                 
Qualora il costo complessivo del progetto attuativo territoriale                
risulti inferiore a 10/7 (dieci/settimi) del contributo regionale               
assegnato e concesso, quest'ultimo, in sede di liquidazione sara'               
oggetto di una corrispondente riduzione proporzionale.                          
Rendicontazione                                                                 
Entro il termine di 15 mesi dall'avvenuta erogazione dei contributi             
le Amministrazioni assegnatarie dovranno far pervenire un atto                  
attestante l'avvenuta attuazione dell'iniziativa finanziata                     
unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute.                          
L'Amministrazione regionale potra' richiedere la documentazione delle           
spese sostenute per un periodo non superiore a tre anni                         
dall'erogazione dei contributi.                                                 
Qualora l'ammontare della spesa complessiva effettivamente sostenuta            
dalle Amministrazioni assegnatarie dei contributi risultasse                    
inferiore a 10/7 (dieci/settimi) del contributo regionale erogato,              
l'Amministrazione regionale procedera' al reintroito delle somme                
erogate in eccedenza.                                                           

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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