REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2701

PRSR 2000-2006 Misura 1.b "Insediamento giovani agricoltori" - Applicazione all'annualita' 2005 del Programma Operativo di Misura approvato con deliberazione 815/02

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Visti:                                                                          
- il Reg. (CE) n. 1257 del Consiglio del 17 maggio 1999, su sostegno            
allo Sviluppo rurale da parte del Fondo che modifica ed abroga taluni           
regolamenti, in particolare l'art. 8;                                           
- il Reg. (CE) n. 817 della Commissione del 29 aprile 2004 recante              
disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1257/1999;                        
- la decisione della Commissione Europea C (2000) 2153 del 20 luglio            
2000 che approva il Piano regionale di sviluppo rurale, di seguito              
indicato PRSR, nel testo definitivo inviato alla Commissione stessa             
il 3 luglio 2000;                                                               
- la decisione della Commissione Europea C (2003) 2697 del 17 luglio            
2003 che ha approvato alcune modifiche al PRSR richieste dalla                  
Regione Emilia-Romagna;                                                         
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale e' stato posto in                  
attuazione il Piano regionale di sviluppo rurale;                               
richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15, relativa a norme per                  
l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura;                 
viste inoltre:                                                                  
- la Misura 1.b "Insediamento dei giovani agricoltori",  compresa nel           
PRSR;                                                                           
- la propria deliberazione n. 815 del 20 maggio 2002, che ha                    
approvato il Programma Operativo della Misura 1.b per gli anni di               
attuazione 2003-2004;                                                           
richiamati:                                                                     
- il Reg. (CE) n. 1663/95 inerente le modalita' di applicazione del             
Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione           
dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia;                                         
- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia regionale              
per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) Emilia-Romagna;                        
- il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali in              
data 13 novembre 2001 di riconoscimento dell'AGREA quale Organismo              
Pagatore - ai sensi dell'art. 4 del Reg. CE n. 729/70, cosi' come               
modificato dall'art. 1 del Reg. CE n. 1287/1995 - per quanto riguarda           
i pagamenti sul territorio della regione Emilia-Romagna inerenti le             
misure di sviluppo rurale;                                                      
visti inoltre:                                                                  
- l'art. 3 della citata L.R. 21/01, il quale prevede che i rapporti             
fra AGREA e gli Enti competenti in materia di concessione di aiuti e            
premi comunitari, nel rispetto del punto 4) dell'allegato al                    
Regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la procedura di                 
liquidazione dei conti del FEAOG - Sezione Garanzia, siano regolati             
da apposita convenzione, conforme allo schema approvato dalla Giunta            
regionale con specifico atto;                                                   
- la propria deliberazione n. 2700 del 3 dicembre 2001, con la quale            
si e' approvato il predetto schema di convenzione;                              
preso atto che AGREA ha provveduto a sottoscrivere dette convenzioni,           
delegando alle Province e alle Comunita' Montane le funzioni di                 
autorizzazione;                                                                 
considerato che l'avanzamento della capacita' di spesa, calcolata               
sulla base della tabella finanziaria del PRSR per quanto attiene la             
Misura 1.b, evidenzia un forte utilizzo delle risorse stesse;                   
considerato che, con DLgs 99/04, e' stato istituito un aiuto da                 
attribuirsi ai giovani agricoltori sotto forma di credito di imposta            
dal 2005 al 2009, e che l'accesso a detto aiuto e' riservato a coloro           
ai quali sia stato concesso il premio di primo insediamento ai sensi            
del Reg. (CE) n. 1257/99 e quindi alle condizioni previste dai                  
PRSR;considerato altresi' che l'attuale normativa comunitaria vincola           
ad assumere la decisione di concessione del premio entro i 12 mesi              
dall'insediamento;                                                              
rilevato che l'eventuale preclusione, per l'annualita' 2005, a                  
presentare domanda sulla Misura 1.b del PRSR potrebbe pregiudicare              
l'accesso agli aiuti sotto forma di credito d'imposta, oltre ad                 
incidere negativamente sul ricambio generazionale nelle aziende                 
agricole della nostra regione;                                                  
rilevato, inoltre, che la proposta di nuovo regolamento comunitario             
per lo sviluppo rurale relativo al prossimo periodo di                          
programmazione, di cui al documento SEC(2004)931, prevede, tra le               
misure atte a migliorare il potenziale umano, il mantenimento di un             
aiuto ai giovani che si insedino per la prima volta in agricoltura;             
ritenuto pertanto necessario - anche alla luce dell'analisi in corso            
in ordine alle future risorse destinate alla Regione Emilia-Romagna a           
seguito dell'applicazione della "modulazione" prevista dall'art. 10             
del Reg. (CE) n. 1782 del Consiglio del 29 settembre 2003 - estendere           
all'annualita' 2005 l'applicazione delle procedure e dei criteri di             
attuazione della Misura 1.b secondo i contenuti approvati con la                
propria deliberazione 815/02;                                                   
atteso che, in relazione ai vincoli del bilancio di cassa propri del            
FEAOG - Sezione Garanzia cui devono attenersi anche gli altri partner           
pubblici nell'attuazione del PRSR, e' necessario preordinare                    
condizioni che consentano il completo utilizzo delle risorse previste           
in ciascuna annualita', in termini di erogazioni effettive ai                   
beneficiari finali, pena la perdita delle risorse non utilizzate;               
preso atto che, anche in conseguenza di intervenute modifiche della             
normativa comunitaria e nazionale, il "Manuale delle procedure,                 
controlli e sanzioni" approvato da AGEA e' stato recentemente                   
aggiornato e che sono entrati in vigore sia il "Manuale delle                   
procedure, controlli e sanzioni" di AGREA, sia il "Piano annuale dei            
controlli" del medesimo Organismo Pagatore regionale;                           
sentito il Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e                  
Valutazioni, dott. Giorgio Poggioli, in ordine alla coerenza del                
presente atto con i contenuti del PRSR;                                         
vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di                
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37, comma 4;                                           
richiamata la propria deliberazione 447/03;                                     
dato atto, pertanto, del parere di regolarita' amministrativa                   
espresso dal Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi ai              
sensi del sopracitato art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della                 
predetta deliberazione di Giunta regionale 447/03;                              
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
A) di applicare anche all'annualita' 2005, per le motivazioni                   
espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le procedure ed            
i criteri di attuazione della Misura 1.b, secondo i contenuti                   
definiti nella deliberazione 815/02, fatte salve le modifiche di cui            
alla successiva lettera B);                                                     
B) di sostituire il terzo capoverso del punto 13.9) "Liquidazione dei           
premi" del Programma Operativo di Misura approvato con la predetta              
deliberazione 815/02 con il seguente capoverso:    "Le Province e le            
Comunita' Montane provvederanno a trasmettere alla Regione                      
Emilia-Romagna - Servizio Aiuti alle Imprese, con nota del Dirigente,           
gli atti di decisione individuale di concessione del premio,                    
riassumendo le risultanze mediante predisposizione di elenchi, sia su           
base cartacea che su supporto informatico, entro le seguenti date:              
1) 15 gennaio: - Elenco A) relativo a tutte le decisioni individuali            
di concessione del premio assunte tra l'1 agosto ed il 31 dicembre; -           
Elenco B) relativo a tutti i procedimenti conclusi tra l'1 agosto ed            
il 31 dicembre;                                                                 
2) 15 maggio: - Elenco A) relativo a tutte le decisioni individuali             
di concessione del premio assunte tra l'1 gennaio ed il 30 aprile; -            
Elenco B) relativo a tutti i procedimenti conclusi tra l'1 gennaio ed           
il 30 aprile;                                                                   
3) 25 agosto: - Elenco A) relativo a tutte le decisioni individuali             
di concessione del premio assunte tra l'1 maggio ed il 30 luglio; -             
Elenco B) relativo a tutti i procedimenti conclusi tra l'1 maggio ed            
il 30 luglio.";                                                                 
C) di sostituire il testo del Punto 14) "Controlli" del Programma               
Operativo di Misura in allegato alla propria deliberazione 815/02               
come segue:                                                                     
"Le Province e le Comunita' Montane devono effettuare sui beneficiari           
i controlli di competenza secondo quanto indicato in materia dal                
Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni, nonche' dal            
Piano dei controlli, approvati dall'Organismo Pagatore competente.";            
D) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale             
della Regione.                                                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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