REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 156

Individuazione delle modalita' generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/04

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria            
e di polizia mortuaria" ed in particolare l'art. 13, comma 2, laddove           
prevede che l'attivita' funebre sia espletata da imprese pubbliche o            
private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune            
in cui ha sede legale l'impresa;                                                
richiamato il comma 3 del medesimo art. 13 che stabilisce che                   
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre venga                     
rilasciata sulla base di modalita' generali e requisiti individuati             
da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la                    
competente Commissione consiliare;                                              
considerato che lo stesso art. 13, al comma 4, dispone che la Giunta            
regionale, nell'individuare le modalita' generali ed i requisiti per            
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre, debba tenere             
conto dei seguenti elementi:                                                    
a) prevedere che l'attivita' funebre venga svolta nel rispetto del              
DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e delle altre norme in materia di                
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;                           
b) prevedere che le imprese che esercitano l'attivita' funebre,                 
dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 1)             
la disponibilita' continuativa di almeno un carro funebre e di                  
autorimesse attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno            
di un carro funebre; 2) la  disponibilita' di almeno una sede idonea            
alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove            
si richiede l'autorizzazione; 3) personale in possesso di sufficienti           
conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni               
svolte; 4) un responsabile della conduzione dell'attivita' funebre,             
che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col               
legale rappresentante dell'impresa;                                             
c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di                  
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' di onoranza                  
funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune           
e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare,                
delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente                
l'attivita' funebre;                                                            
ritenuto di dover procedere, in attuazione di quanto previsto                   
dall'art. 13 della L.R. piu' sopra citata, all'individuazione delle             
modalita' generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio           
dell'attivita' funebre da parte delle imprese pubbliche e private,              
cosi' come meglio definiti nell'Allegato n. 1, parte integrante e               
sostanziale del presente provvedimento;                                         
atteso che la Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 24           
gennaio 2005 ha espresso - come risulta dal verbale della medesima,             
agli atti del Servizio Sanita' pubblica - parere favorevole alla                
proposta di cui all'Allegato 1 inerente l'individuazione delle                  
modalita' generali e dei requisiti per lo svolgimento dell'attivita'            
funebre, presentata dalla Direzione generale Sanita' e Politiche                
sociali;                                                                        
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della              
propria deliberazione 447/03 del parere di regolarita' amministrativa           
espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dr.                 
Franco Rossi;                                                                   
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'            
e Politiche sociali" espresso nella seduta dell'1 febbraio 2005;                
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di approvare, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 19/04, le            
modalita' ed i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio                     
dell'attivita' funebre espletata da imprese pubbliche e private, nei            
termini di cui all'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e             
sostanziale del presente provvedimento;                                         
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della                
Regione Emilia-Romagna.                                                         
ALLEGATO n. 1                                                                   
Modalita' generali e requisiti per lo svolgimento da parte di imprese           
pubbliche e private dell'attivita' funebre, ai sensi dell'art. 13,              
comma 3, L.R. 19/04                                                             
1. Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre                          
1.1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre di cui                
all'art. 13, comma 3 della L.R. n. 19 del 29 luglio 2004 e'                     
comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza            
del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e           
di agenzia di affari, e abilita altresi' allo svolgimento del                   
trasporto funebre.                                                              
1.2 L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre viene                 
rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa che richiede                 
l'autorizzazione. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre             
eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate in Comuni               
diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, non comporta il           
rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'               
funebre:  le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o                     
commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, verranno                  
rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione                  
all'esercizio dell'attivita' funebre rilasciata dal Comune ove ha               
sede l'impresa.                                                                 
1.3 Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della regione            
Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente            
l'attivita' funebre sul territorio regionale, l'autorizzazione deve             
essere richiesta al Comune ove si trova la sede per la trattazione              
degli affari, o dove si trova la sede principale nel caso di impresa            
operante su piu' sedi: in quest'ultimo caso l'individuazione della              
sede principale spetta al legale rappresentante dell'impresa.                   
2. Requisiti per lo svolgimento dell'attivita' funebre                          
2.1 Le imprese che esercitano l'attivita' funebre devono disporre di            
almeno una sede idonea per la trattazione degli affari                          
amministrativi, ubicata nel comune ove ha sede legale l'impresa e al            
quale si richiede l'autorizzazione, anche coincidente con la sede               
legale stessa. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per            
la trattazione degli affari amministrativi di cui e' dotata                     
l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la                     
trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle                
dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La                    
trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale              
sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le                   
operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni             
altra attivita' connessa alle pratiche funebri.                                 
2.2 Ogni impresa esercente l'attivita' funebre deve disporre di una             
persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di                  
responsabile della conduzione dell'attivita'. Il responsabile della             
conduzione dell'attivita' funebre, in possesso dei requisiti                    
formativi di cui al successivo punto 5.1, e' responsabile del                   
corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri                
compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attivita'                  
funebre ai sensi della L.R. n. 19 del 29 luglio 2004. Detta funzione            
pu essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante                    
dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' funebre.                  
2.3 Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti                    
esercenti l'attivita' funebre devono disporre di un addetto alla                
trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti            
formativi del responsabile della conduzione dell'attivita'.                     
2.4 Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attivita'            
funebre deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e               
prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda           
un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.                          
2.5 Le imprese che esercitano l'attivita' funebre devono disporre di            
almeno un'auto funebre conforme ai requisiti sotto riportati, e di              
almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni           
di pulizia e sanificazione. I mezzi funebri destinati al trasporto              
dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere                  
rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo            
materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono            
attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il              
trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere                 
nettamente separato dal posto del conducente. La vigilanza                      
sull'idoneita' delle auto funebri e delle rimesse e' effettuata                 
dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio.                 
L'Azienda Unita' sanitaria locale, previa verifica della sussistenza            
dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto               
funebre apposito attestato in cui e' indicata anche la rimessa di               
abituale deposito; sull'attestato e' esplicitamente indicato che lo             
stesso ha validita' indefinita, fatta salva la possibilita' di                  
sospensione o di revoca della stesso qualora emerga, dall'attivita'             
di controllo espletata, il venir meno di uno o piu' dei requisiti               
richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al                   
ricovero degli stessi. I requisiti relativi alla disponibilita'                 
dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti            
anche laddove la disponibilita' degli stessi venga acquisita                    
attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata            
e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale                 
l'espletamento dell'attivita'.                                                  
2.6 Le imprese che esercitano l'attivita' funebre devono disporre di            
almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei                  
requisiti formativi di cui al successivo punto 5.1. Detta                       
disponibilita' pu essere assicurata secondo le diverse forme di                 
rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purche' sia                
documentata la capacita' di poter effettivamente disporre in ogni               
circostanza del numero necessario di operatori in ragione della                 
specifica prestazione svolta, in modo da assicurare il rispetto di              
tutte le norme in materia di regolarita' e sicurezza del lavoro.                
3. Obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza e salute dei              
lavoratori                                                                      
3.1 Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attivita'                 
funebre dovra' comunque garantire il rispetto di tutte le incombenze            
e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di                
salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare dovra' procedere ad           
una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei            
lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro              
eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle               
norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi piu' rilevanti           
sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e               
quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei            
rischi dovra' evidenziare le misure organizzative necessarie per                
soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure,             
ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le              
misure di prevenzione e di protezione. Inoltre il legale                        
rappresentante dell'impresa esercente l'attivita' funebre ha                    
l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti               
nell'impresa e sulle modalita' di prevenirli: tale obbligo si applica           
a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa,                   
indipendentemente dalle modalita' di acquisizione dello stesso.                 
4. Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto              
dall'attivita' funebre                                                          
4.1 Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo                    
disgiunto dall'attivita' funebre di cui alla lettera c) del comma 4             
dell'articolo 13 comporta il rilascio di apposita autorizzazione del            
Comune nel cui territorio ha sede l'impresa. Nel caso di imprese con            
piu' sedi, l'autorizzazione e' rilasciata dal Comune ove insiste la             
sede legale: le autorizzazioni in materia edilizia o commerciale,               
eventualmente necessarie per l'utilizzo di eventuali ulteriori sedi             
collocate in comuni diversi, verranno rilasciate previa dimostrazione           
del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di                  
trasporto funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa. Ai               
requisiti per l'autorizzazione delle imprese che esercitano il                  
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' funebre e per le             
modalita' di esercizio delle relative attivita' di vigilanza si                 
applica quanto previsto al precedente punto 2.5. Le imprese che                 
esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita'                
funebre dovranno inoltre disporre di personale di qualifica e in                
numero adeguato all'attivita' svolta. Nell'ambito dell'applicazione             
delle norme inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori durante            
il lavoro, il datore di lavoro e' tenuto a definire le misure                   
organizzative, di protezione e di prevenzione che devono essere                 
adottate in relazione alle tipologie di rischio evidenziate nel                 
documento di analisi dei rischi presenti nello svolgimento delle                
specifiche attivita'; inoltre il legale rappresentante dell'impresa             
esercente l'attivita' di trasporto funebre ha l'obbligo di informare            
e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle                 
modalita' di prevenirli. Tale obbligo si applica a tutto il personale           
che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle                
modalita' di acquisizione dello stesso.                                         
5. Requisiti del personale delle imprese che esercitano l'attivita'             
funebre                                                                         
5.1 Il personale delle imprese esercenti l'attivita' funebre dovra'             
essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in               
attinenza allo svolgimento delle attivita' di responsabile della                
conduzione dell'attivita', di addetto alla trattazione degli affari e           
di operatore funebre o necroforo. Allo scopo il legale rappresentante           
dell'impresa esercente l'attivita' funebre o della impresa che                  
esercita il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita'                  
funebre e' tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente            
ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al             
personale di cui dispone e alla esperienza da questi gia' acquisita,            
dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro                    
effettuazione. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato,               
viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle                    
attivita' di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi                 
frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento             
dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano           
l'attivita' funebre pu essere affidato agli Enti di formazione                  
accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, alle                    
Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche                  
operanti in ambito funerario.                                                   
5.2 I corsi di formazione per il personale addetto alle imprese che             
esercitano l'attivita' funebre dovranno avere i seguenti contenuti              
minimi: 5.2.a La formazione teorica di base per tutti gli operatori             
funerari, deve avere una durata minima di 24 ore, e vertere sui                 
seguenti argomenti: 5.2.a.1 Autorizzazioni al trasporto, alla                   
sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche;  5.2.a.2 Norme               
concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di              
pubblico servizio; 5.2.a.3 Obitorio, servizio mortuario sanitario,              
servizi per il commiato; 5.2.a.4 Operazioni cimiteriali, sepolture e            
cimiteri, cremazioni e crematori; 5.2.a.5 Norme e procedure in tema             
di salute e sicurezza dei lavoratori; 5.2.a.6 Procedure nel                     
trattamento delle salme e dei cadaveri; 5.2.a.7 Norme, regolamenti,             
vigilanza, controlli e sanzioni; 5.2.a.8 Mezzi funebri, rimesse,                
sistemi di sanificazione e disinfezione. 5.2.b La formazione teorica            
specialistica, aggiuntiva rispetto a quella individuata al punto                
5.2.a, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione              
dell'attivita' funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari,            
deve avere una durata minima di 16 ore e vertere sui seguenti                   
argomenti: 5.2.b.1 Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro;             
5.2.b.2 Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e                   
sicurezza dei lavoratori; 5.2.b.3 Conduzione del personale e                    
dell'impresa; 5.2.b.4 Principi e metodi della promozione della                  
qualita' nelle imprese; 5.2.b.5 Rapporti con i dolenti. Problematiche           
del lutto; 5.2.b.6 Qualita' del servizio e cerimoniale; 5.2.b.7                 
Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.            
5.3 Le imprese che si avvalgono di personale non in possesso di                 
precedenti esperienze operative nel settore di durata pari ad almeno            
sei mesi, sono tenute a formare previamente il medesimo personale               
secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, prima di poterlo            
definitivamente adibire alle mansioni ed agli incarichi operativi.              

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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