DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 febbraio 2005, n. 156
Individuazione delle modalita' generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre da parte di imprese pubbliche e private ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. 19/04
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 29 luglio 2004, n. 19 "Disciplina in materia funeraria
e di polizia mortuaria" ed in particolare l'art. 13, comma 2, laddove
prevede che l'attivita' funebre sia espletata da imprese pubbliche o
private in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune
in cui ha sede legale l'impresa;
richiamato il comma 3 del medesimo art. 13 che stabilisce che
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre venga
rilasciata sulla base di modalita' generali e requisiti individuati
da apposito provvedimento della Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare;
considerato che lo stesso art. 13, al comma 4, dispone che la Giunta
regionale, nell'individuare le modalita' generali ed i requisiti per
l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre, debba tenere
conto dei seguenti elementi:
a) prevedere che l'attivita' funebre venga svolta nel rispetto del
DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e delle altre norme in materia di
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
b) prevedere che le imprese che esercitano l'attivita' funebre,
dispongano di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, fra cui: 1)
la disponibilita' continuativa di almeno un carro funebre e di
autorimesse attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno
di un carro funebre; 2) la disponibilita' di almeno una sede idonea
alla trattazione degli affari amministrativi, ubicata nel comune ove
si richiede l'autorizzazione; 3) personale in possesso di sufficienti
conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni
svolte; 4) un responsabile della conduzione dell'attivita' funebre,
che deve essere specificamente individuato, anche coincidente col
legale rappresentante dell'impresa;
c) prevedere che le imprese che intendono svolgere servizio di
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' di onoranza
funebre siano dotate di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune
e si uniformino, per le caratteristiche dei mezzi da utilizzare,
delle rimesse e del personale, a quanto previsto per l'esercente
l'attivita' funebre;
ritenuto di dover procedere, in attuazione di quanto previsto
dall'art. 13 della L.R. piu' sopra citata, all'individuazione delle
modalita' generali e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' funebre da parte delle imprese pubbliche e private,
cosi' come meglio definiti nell'Allegato n. 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
atteso che la Conferenza Regione Autonomie locali nella seduta del 24
gennaio 2005 ha espresso - come risulta dal verbale della medesima,
agli atti del Servizio Sanita' pubblica - parere favorevole alla
proposta di cui all'Allegato 1 inerente l'individuazione delle
modalita' generali e dei requisiti per lo svolgimento dell'attivita'
funebre, presentata dalla Direzione generale Sanita' e Politiche
sociali;
dato atto, ai sensi dell'art. 37, comma 4 della L.R. 43/01 e della
propria deliberazione 447/03 del parere di regolarita' amministrativa
espresso dal Direttore generale Sanita' e Politiche sociali dr.
Franco Rossi;
acquisito il parere favorevole della Commissione consiliare "Sanita'
e Politiche sociali" espresso nella seduta dell'1 febbraio 2005;
su proposta dell'Assessore alla Sanita';
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, ai sensi dell'art. 13, comma 3 della L.R. 19/04, le
modalita' ed i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' funebre espletata da imprese pubbliche e private, nei
termini di cui all'Allegato n. 1 che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
2) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO n. 1
Modalita' generali e requisiti per lo svolgimento da parte di imprese
pubbliche e private dell'attivita' funebre, ai sensi dell'art. 13,
comma 3, L.R. 19/04
1. Autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre
1.1 L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre di cui
all'art. 13, comma 3 della L.R. n. 19 del 29 luglio 2004 e'
comprensiva delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza
del Comune previste dalla normativa vigente in materia di commercio e
di agenzia di affari, e abilita altresi' allo svolgimento del
trasporto funebre.
1.2 L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' funebre viene
rilasciata dal Comune ove ha sede legale l'impresa che richiede
l'autorizzazione. L'utilizzo da parte della stessa impresa di altre
eventuali sedi per la trattazione degli affari, ubicate in Comuni
diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, non comporta il
rilascio di ulteriori autorizzazioni all'esercizio dell'attivita'
funebre: le eventuali autorizzazioni in materia edilizia o
commerciale, necessarie per l'utilizzo di dette sedi, verranno
rilasciate previa dimostrazione del possesso di autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' funebre rilasciata dal Comune ove ha
sede l'impresa.
1.3 Nel caso di imprese aventi sede legale al di fuori della regione
Emilia-Romagna, ma che esercitano o intendono esercitare stabilmente
l'attivita' funebre sul territorio regionale, l'autorizzazione deve
essere richiesta al Comune ove si trova la sede per la trattazione
degli affari, o dove si trova la sede principale nel caso di impresa
operante su piu' sedi: in quest'ultimo caso l'individuazione della
sede principale spetta al legale rappresentante dell'impresa.
2. Requisiti per lo svolgimento dell'attivita' funebre
2.1 Le imprese che esercitano l'attivita' funebre devono disporre di
almeno una sede idonea per la trattazione degli affari
amministrativi, ubicata nel comune ove ha sede legale l'impresa e al
quale si richiede l'autorizzazione, anche coincidente con la sede
legale stessa. Tale sede, come tutte le eventuali ulteriori sedi per
la trattazione degli affari amministrativi di cui e' dotata
l'impresa, deve avere caratteristiche tali da consentire la
trattazione degli affari e il conferimento degli incarichi nelle
dovute condizioni di riservatezza e rispetto dei dolenti. La
trattazione degli affari amministrativi da esercitarsi presso tale
sede comprende il disbrigo delle procedure amministrative, le
operazioni di vendita di casse e articoli funebri in genere ed ogni
altra attivita' connessa alle pratiche funebri.
2.2 Ogni impresa esercente l'attivita' funebre deve disporre di una
persona, specificamente individuata, che svolga le funzioni di
responsabile della conduzione dell'attivita'. Il responsabile della
conduzione dell'attivita' funebre, in possesso dei requisiti
formativi di cui al successivo punto 5.1, e' responsabile del
corretto svolgimento delle pratiche amministrative e degli altri
compiti e funzioni affidati alle imprese esercenti l'attivita'
funebre ai sensi della L.R. n. 19 del 29 luglio 2004. Detta funzione
pu essere assunta anche dal titolare o legale rappresentante
dell'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' funebre.
2.3 Per l'apertura di ulteriori sedi commerciali, i soggetti
esercenti l'attivita' funebre devono disporre di un addetto alla
trattazione degli affari, che sia in possesso degli stessi requisiti
formativi del responsabile della conduzione dell'attivita'.
2.4 Presso ogni sede commerciale delle imprese esercenti l'attivita'
funebre deve essere esposto il prezziario di tutte le forniture e
prestazioni rese, e lo stesso deve essere esibito a chiunque richieda
un preventivo per lo svolgimento del servizio funebre.
2.5 Le imprese che esercitano l'attivita' funebre devono disporre di
almeno un'auto funebre conforme ai requisiti sotto riportati, e di
almeno una adeguata autorimessa attrezzata per le relative operazioni
di pulizia e sanificazione. I mezzi funebri destinati al trasporto
dei cadaveri su strada, immatricolati come tali, devono essere
rivestiti internamente, nel comparto destinato al feretro, da idoneo
materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, e sono
attrezzati in modo da impedire che il feretro si sposti durante il
trasporto: il comparto destinato al feretro deve inoltre essere
nettamente separato dal posto del conducente. La vigilanza
sull'idoneita' delle auto funebri e delle rimesse e' effettuata
dall'Azienda Unita' sanitaria locale competente per territorio.
L'Azienda Unita' sanitaria locale, previa verifica della sussistenza
dei requisiti sopra descritti, rilascia al proprietario dell'auto
funebre apposito attestato in cui e' indicata anche la rimessa di
abituale deposito; sull'attestato e' esplicitamente indicato che lo
stesso ha validita' indefinita, fatta salva la possibilita' di
sospensione o di revoca della stesso qualora emerga, dall'attivita'
di controllo espletata, il venir meno di uno o piu' dei requisiti
richiesti per i mezzi funebri e per le autorimesse adibite al
ricovero degli stessi. I requisiti relativi alla disponibilita'
dell'auto funebre e dell'autorimessa si devono intendere soddisfatti
anche laddove la disponibilita' degli stessi venga acquisita
attraverso consorzi o contratti di agenzia o di fornitura, di durata
e contenuto idonei a garantire in via continuativa e funzionale
l'espletamento dell'attivita'.
2.6 Le imprese che esercitano l'attivita' funebre devono disporre di
almeno quattro operatori funebri, o necrofori, in possesso dei
requisiti formativi di cui al successivo punto 5.1. Detta
disponibilita' pu essere assicurata secondo le diverse forme di
rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, purche' sia
documentata la capacita' di poter effettivamente disporre in ogni
circostanza del numero necessario di operatori in ragione della
specifica prestazione svolta, in modo da assicurare il rispetto di
tutte le norme in materia di regolarita' e sicurezza del lavoro.
3. Obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza e salute dei
lavoratori
3.1 Il legale rappresentante dell'impresa esercente l'attivita'
funebre dovra' comunque garantire il rispetto di tutte le incombenze
e le procedure inerenti l'applicazione delle norme in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare dovra' procedere ad
una accurata valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori e alla messa in atto di tutte le misure volte alla loro
eliminazione, o alla loro riduzione secondo quanto previsto dalle
norme vigenti in materia, avendo presente che i rischi piu' rilevanti
sono quelli conseguenti alla movimentazione manuale dei carichi e
quelli di natura biologica. Il relativo documento di valutazione dei
rischi dovra' evidenziare le misure organizzative necessarie per
soddisfare i criteri (numero di operatori, attrezzature, procedure,
ecc.) di salvaguardia della salute e sicurezza dei lavoratori e le
misure di prevenzione e di protezione. Inoltre il legale
rappresentante dell'impresa esercente l'attivita' funebre ha
l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi presenti
nell'impresa e sulle modalita' di prevenirli: tale obbligo si applica
a tutto il personale che opera a diverso titolo nell'impresa,
indipendentemente dalle modalita' di acquisizione dello stesso.
4. Svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo disgiunto
dall'attivita' funebre
4.1 Lo svolgimento del servizio di trasporto funebre in modo
disgiunto dall'attivita' funebre di cui alla lettera c) del comma 4
dell'articolo 13 comporta il rilascio di apposita autorizzazione del
Comune nel cui territorio ha sede l'impresa. Nel caso di imprese con
piu' sedi, l'autorizzazione e' rilasciata dal Comune ove insiste la
sede legale: le autorizzazioni in materia edilizia o commerciale,
eventualmente necessarie per l'utilizzo di eventuali ulteriori sedi
collocate in comuni diversi, verranno rilasciate previa dimostrazione
del possesso di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
trasporto funebre rilasciata dal Comune ove ha sede l'impresa. Ai
requisiti per l'autorizzazione delle imprese che esercitano il
trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita' funebre e per le
modalita' di esercizio delle relative attivita' di vigilanza si
applica quanto previsto al precedente punto 2.5. Le imprese che
esercitano il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita'
funebre dovranno inoltre disporre di personale di qualifica e in
numero adeguato all'attivita' svolta. Nell'ambito dell'applicazione
delle norme inerenti la salute e la sicurezza dei lavoratori durante
il lavoro, il datore di lavoro e' tenuto a definire le misure
organizzative, di protezione e di prevenzione che devono essere
adottate in relazione alle tipologie di rischio evidenziate nel
documento di analisi dei rischi presenti nello svolgimento delle
specifiche attivita'; inoltre il legale rappresentante dell'impresa
esercente l'attivita' di trasporto funebre ha l'obbligo di informare
e formare i lavoratori sui rischi presenti nell'impresa e sulle
modalita' di prevenirli. Tale obbligo si applica a tutto il personale
che opera a diverso titolo nell'impresa, indipendentemente dalle
modalita' di acquisizione dello stesso.
5. Requisiti del personale delle imprese che esercitano l'attivita'
funebre
5.1 Il personale delle imprese esercenti l'attivita' funebre dovra'
essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche, in
attinenza allo svolgimento delle attivita' di responsabile della
conduzione dell'attivita', di addetto alla trattazione degli affari e
di operatore funebre o necroforo. Allo scopo il legale rappresentante
dell'impresa esercente l'attivita' funebre o della impresa che
esercita il trasporto funebre in modo disgiunto dall'attivita'
funebre e' tenuto ad adottare un apposito piano di formazione avente
ad oggetto la individuazione dei bisogni formativi, in relazione al
personale di cui dispone e alla esperienza da questi gia' acquisita,
dei contenuti dei corsi e dei soggetti incaricati della loro
effettuazione. Il piano di formazione, periodicamente aggiornato,
viene tenuto a disposizione degli organismi incaricati delle
attivita' di vigilanza insieme agli attestati relativi ai corsi
frequentati dal personale operante presso l'impresa. Lo svolgimento
dei corsi di formazione per il personale delle imprese che esercitano
l'attivita' funebre pu essere affidato agli Enti di formazione
accreditati ai sensi della normativa regionale vigente, alle
Associazioni rappresentative delle imprese private e pubbliche
operanti in ambito funerario.
5.2 I corsi di formazione per il personale addetto alle imprese che
esercitano l'attivita' funebre dovranno avere i seguenti contenuti
minimi: 5.2.a La formazione teorica di base per tutti gli operatori
funerari, deve avere una durata minima di 24 ore, e vertere sui
seguenti argomenti: 5.2.a.1 Autorizzazioni al trasporto, alla
sepoltura e alla cremazione. Attestazioni mediche; 5.2.a.2 Norme
concernenti il trasporto funebre e gli obblighi dell'incaricato di
pubblico servizio; 5.2.a.3 Obitorio, servizio mortuario sanitario,
servizi per il commiato; 5.2.a.4 Operazioni cimiteriali, sepolture e
cimiteri, cremazioni e crematori; 5.2.a.5 Norme e procedure in tema
di salute e sicurezza dei lavoratori; 5.2.a.6 Procedure nel
trattamento delle salme e dei cadaveri; 5.2.a.7 Norme, regolamenti,
vigilanza, controlli e sanzioni; 5.2.a.8 Mezzi funebri, rimesse,
sistemi di sanificazione e disinfezione. 5.2.b La formazione teorica
specialistica, aggiuntiva rispetto a quella individuata al punto
5.2.a, che deve essere posseduta dal responsabile della conduzione
dell'attivita' funebre e dall'addetto alla trattazione degli affari,
deve avere una durata minima di 16 ore e vertere sui seguenti
argomenti: 5.2.b.1 Le norme che regolamentano i rapporti di lavoro;
5.2.b.2 Gli obblighi del datore di lavoro in tema di salute e
sicurezza dei lavoratori; 5.2.b.3 Conduzione del personale e
dell'impresa; 5.2.b.4 Principi e metodi della promozione della
qualita' nelle imprese; 5.2.b.5 Rapporti con i dolenti. Problematiche
del lutto; 5.2.b.6 Qualita' del servizio e cerimoniale; 5.2.b.7
Aspetti amministrativi, contabili e fiscali e formazione dei prezzi.
5.3 Le imprese che si avvalgono di personale non in possesso di
precedenti esperienze operative nel settore di durata pari ad almeno
sei mesi, sono tenute a formare previamente il medesimo personale
secondo le disposizioni di cui ai commi precedenti, prima di poterlo
definitivamente adibire alle mansioni ed agli incarichi operativi.