DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI 23 febbraio 2005, n. 2203
L.R. 28/99. Aggiornamento concessionari del marchio collettivo regionale Qualita' Controllata
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione
Emilia-Romagna";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447, in data 24 marzo
2003, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 1289 del 22 febbraio 2002, con la quale sono stati specificati
gli ambiti di competenza assegnati ai Servizi, istituiti nell'ambito
della Direzione con deliberazione della Giunta regionale n. 2832 del
17 dicembre 2001;
- n. 7321 del 23 giugno 2003, con la quale sono stati specificati gli
ambiti operativo-gestionali delle posizioni dirigenziali professional
istituite presso la Direzione generale Agricoltura con determinazione
n. 14230 del 21 dicembre 2001;
- n. 4244 del 31 marzo 2004, con la quale sono stati conferiti gli
incarichi dirigenziali di struttura e professional nell'ambito della
Direzione, cui la Giunta regionale ha conferito efficacia giuridica
con deliberazione n. 642 del 5 aprile 2004;
viste:
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28, recante "Valorizzazione dei
prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose
dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle
LL.RR. 29/92 e 51/95";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 639 in data 1 marzo 2000
recante "L.R. 28/99 concernente valorizzazione dei prodotti agricoli
ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della
salute dei consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della
validita' dei disciplinari gia' approvati e approvazione
caratteristiche nuovo marchio";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 640 in data 1 marzo 2000
recante "L.R. 28/99 concernente valorizzazione prodotti agricoli ed
alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della
salute. Criteri e modalita' di richiesta e di concessione dell'uso
del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione
delle sanzioni", come modificata con deliberazione della stessa
Giunta n. 840 del 22 maggio 2001;richiamata la determinazione del
Direttore generale Agricoltura n. 3827 del 7/5/2002 relativa alle
istruzioni per la redazione della relazione finale da parte dei
concessionari dell'uso del marchio regionale "Qualita Controllata";
preso atto delle richieste di modifica, rinuncia e concessione d'uso
del marchio collettivo regionale "Qualita' Controllata - Produzione
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale
dell'Emilia-Romagna 28/99", presentate dagli interessati indicati
nell'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
considerato che il competente Servizio Produzioni vegetali ha
effettuato l'istruttoria di rito su tutte le domande, ed ha sulle
stesse espresso parere favorevole, redigendo appositi verbali;
dato atto che tutta la documentazione relativa alle citate richieste
di concessione d'uso del marchio collettivo regionale e' trattenuta
agli atti del Servizio Produzioni vegetali;
attestata la regolarita' amministrativa del presente atto ai sensi
della citata deliberazione 447/03:
determina:
1) di concedere l'uso del marchio collettivo regionale "Qualita'
Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della
salute - Legge regionale dell'Emilia-Romagna 28/99", ai soggetti
indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e per i prodotti indicati sempre nell'allegato;
2) di revocare la concessione l'uso del marchio collettivo regionale
"Qualita' Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente
e della salute - L.R. dell'Emilia-Romagna 28/99" al concessionario
azienda agricola Monte di Sopra di Borghi Antonio, su rinuncia del
concessionario stesso;
3) di recepire la modifica della ragione sociale del concessionario
Cerasaro Stefano di Sissa (PR) per i prodotti aglio, scalogno in
Societa' agricola Cerasaro;
4) di dare atto, secondo quanto disposto con propria determinazione
3827/02, che i soggetti concessionari dovranno presentare la
relazione annuale prevista al comma 5, dell'art. 3 della L.R. 28/99,
entro i termini e le modalita' stabiliti dalla determinazione
medesima;
5) di dare atto altresi' che le concessioni d'uso del marchio
collettivo regionale avranno validita' fino alla disdetta da parte
del concessionario, ovvero alla eventuale comminazione della sanzione
di decadenza di cui all'art. 7, comma 3 della L.R. 28/99;
6) di disporre che la presente determinazione venga pubblicata
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maurizio Ceci
(segue allegato fotografato)