REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 2214

Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna - Anno 2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Visti:                                                                          
- il DM 31 gennaio 1996, recante "Misure di protezione contro                   
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica                  
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e              
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'Allegato              
II, parte A, Sezione II, che riporta Erwinia amylovora quale                    
organismo da quarantena;                                                        
- il DM 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la           
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia                  
amylovora), nel territorio della Repubblica", ed in particolare                 
l'art. 8, relativo alla movimentazione degli alveari;                           
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000                      
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella                   
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modifiche ed            
integrazioni, ed in particolare l'allegato IV, parte B, punto 21.3;             
- il DM 20 luglio 2004, recante "Modifica degli allegati al DM 31               
gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione            
e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi           
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della                    
direttiva 2004/31/CE del 17 marzo 2004 della Commissione, che                   
modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio            
e della direttiva 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla                   
modifica della  direttiva 2001/32/CE, per quanto riguarda alcune zone           
protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella              
Comunita';                                                                      
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela            
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.                
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto             
2001, n. 31", ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che              
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai               
fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative            
comunitarie e nazionali in materia;                                             
preso atto che il colpo di fuoco batterico e' presente in ampie aree            
di alcune province della regione Emilia-Romagna;                                
considerato:                                                                    
- che la disseminazione di Erwinia amylovora puo' avvenire anche per            
mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse                
piante ospiti;                                                                  
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in                 
territori indenni dalla malattia per mezzo di alveari provenienti da            
aree contaminate;                                                               
- che e' necessario regolamentare lo spostamento di alveari, nel                
periodo a rischio compreso fra il 15 marzo ed il 30 giugno, da aree             
contaminate verso aree indenni  allo scopo di salvaguardare le                  
coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora                    
interessate dalla malattia (zone protette);                                     
- che e' opportuno che il Servizio Fitosanitario regionale,                     
annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del            
movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle                   
eventuali misure di quarantena da adottare;                                     
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di                    
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",           
ed in particolare l'art. 37;                                                    
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,             
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e                 
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni                     
dirigenziali";                                                                  
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2554 del 9/12/2003,                
recante "Disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di                 
livello dirigenziale";                                                          
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale                    
Agricoltura:                                                                    
- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione                
delle responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni                
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di              
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la                
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28                  
dicembre 2001;                                                                  
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali            
sono stati specificati rispettivamente gli ambiti di competenza                 
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle                    
posizioni dirigenziali Professional;                                            
- n. 4244 del 31 marzo 2004, avente ad oggetto "Conferimento di                 
incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali                     
'Professional' della Direzione generale Agricoltura", nonche' la                
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5/4/2004,            
che ha conferito efficacia giuridica ai predetti incarichi;                     
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai           
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 447/03;               
determina:                                                                      
1) di applicare agli alveari ubicati nel territorio delle province di           
Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio Emilia e del comune di               
Forli' (FC) specifiche prescrizioni relative alla loro movimentazione           
nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno 2005;                      
2) di consentire lo spostamento degli alveari ubicati nei territori             
sopra citati verso aree ufficialmente indenni da Erwinia amylovora,             
previa adozione di idonee misure di quarantena;                                 
3) di stabilire quali idonee misure di quarantena il mantenimento               
degli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della collocazione             
nella nuova postazione, oppure il mantenimento degli alveari chiusi             
per 24 ore a condizione che ogni alveare sia sottoposto, prima della            
chiusura, ad uno dei seguenti trattamenti:                                      
- per gocciolamento, con 5 ml/favo, di una soluzione contenente 10 g            
di acido ossalico, 100 g di zucchero e 100 ml di acqua,                         
oppure                                                                          
- per nebulizzazione, con 5 ml/favo, di una soluzione acquosa di                
acido ossalico al 3%;                                                           
4) di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di                     
effettuare spostamenti nel periodo suindicato, comunicare al Servizio           
Veterinario della Unita' Sanitaria locale competente per il                     
territorio ove ha sede l'apiario la misura di quarantena adottata,              
utilizzando il modello allegato alla presente determinazione e che              
tale misura deve essere opportunamente documentata;                             
5) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto non si              
applicano agli spostamenti effettuati entro e tra i territori di cui            
sopra, nonche' entro e tra le aree ufficialmente indenni da Erwinia             
amylovora;                                                                      
6) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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