DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 25 febbraio 2005, n. 2214
Prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella regione Emilia-Romagna - Anno 2005
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visti:
- il DM 31 gennaio 1996, recante "Misure di protezione contro
l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica
Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e
successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'Allegato
II, parte A, Sezione II, che riporta Erwinia amylovora quale
organismo da quarantena;
- il DM 10 settembre 1999, n. 356, "Regolamento recante misure per la
lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia
amylovora), nel territorio della Repubblica", ed in particolare
l'art. 8, relativo alla movimentazione degli alveari;
- la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000
concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione nella Comunita'" e successive modifiche ed
integrazioni, ed in particolare l'allegato IV, parte B, punto 21.3;
- il DM 20 luglio 2004, recante "Modifica degli allegati al DM 31
gennaio 1996, concernente misure di protezione contro l'introduzione
e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali: recepimento della
direttiva 2004/31/CE del 17 marzo 2004 della Commissione, che
modifica taluni allegati della direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio
e della direttiva 2004/32/CE del 17 marzo 2004, relativa alla
modifica della direttiva 2001/32/CE, per quanto riguarda alcune zone
protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella
Comunita';
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto
2001, n. 31", ed in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che
prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai
fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative
comunitarie e nazionali in materia;
preso atto che il colpo di fuoco batterico e' presente in ampie aree
di alcune province della regione Emilia-Romagna;
considerato:
- che la disseminazione di Erwinia amylovora puo' avvenire anche per
mezzo delle api durante il periodo della fioritura delle diverse
piante ospiti;
- che esiste il rischio di introduzione di Erwinia amylovora in
territori indenni dalla malattia per mezzo di alveari provenienti da
aree contaminate;
- che e' necessario regolamentare lo spostamento di alveari, nel
periodo a rischio compreso fra il 15 marzo ed il 30 giugno, da aree
contaminate verso aree indenni allo scopo di salvaguardare le
coltivazioni di rosacee pomoidee presenti in aree non ancora
interessate dalla malattia (zone protette);
- che e' opportuno che il Servizio Fitosanitario regionale,
annualmente, determini le aree interessate alla regolamentazione del
movimento degli alveari e specifichi le caratteristiche delle
eventuali misure di quarantena da adottare;
viste:
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna",
ed in particolare l'art. 37;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003,
concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e
funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni
dirigenziali";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2554 del 9/12/2003,
recante "Disposizioni in merito alla proroga degli incarichi di
livello dirigenziale";
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale
Agricoltura:
- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione
delle responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28
dicembre 2001;
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali
sono stati specificati rispettivamente gli ambiti di competenza
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle
posizioni dirigenziali Professional;
- n. 4244 del 31 marzo 2004, avente ad oggetto "Conferimento di
incarichi dirigenziali e modifica di posizioni dirigenziali
'Professional' della Direzione generale Agricoltura", nonche' la
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 642 del 5/4/2004,
che ha conferito efficacia giuridica ai predetti incarichi;
attestata la regolarita' amministrativa del presente provvedimento ai
sensi della predetta deliberazione della Giunta regionale 447/03;
determina:
1) di applicare agli alveari ubicati nel territorio delle province di
Bologna, Ferrara, Modena, Ravenna e Reggio Emilia e del comune di
Forli' (FC) specifiche prescrizioni relative alla loro movimentazione
nel periodo compreso tra il 15 marzo ed il 30 giugno 2005;
2) di consentire lo spostamento degli alveari ubicati nei territori
sopra citati verso aree ufficialmente indenni da Erwinia amylovora,
previa adozione di idonee misure di quarantena;
3) di stabilire quali idonee misure di quarantena il mantenimento
degli alveari chiusi per 48 ore, fino al momento della collocazione
nella nuova postazione, oppure il mantenimento degli alveari chiusi
per 24 ore a condizione che ogni alveare sia sottoposto, prima della
chiusura, ad uno dei seguenti trattamenti:
- per gocciolamento, con 5 ml/favo, di una soluzione contenente 10 g
di acido ossalico, 100 g di zucchero e 100 ml di acqua,
oppure
- per nebulizzazione, con 5 ml/favo, di una soluzione acquosa di
acido ossalico al 3%;
4) di stabilire che i soggetti interessati devono, prima di
effettuare spostamenti nel periodo suindicato, comunicare al Servizio
Veterinario della Unita' Sanitaria locale competente per il
territorio ove ha sede l'apiario la misura di quarantena adottata,
utilizzando il modello allegato alla presente determinazione e che
tale misura deve essere opportunamente documentata;
5) di stabilire che le disposizioni di cui al presente atto non si
applicano agli spostamenti effettuati entro e tra i territori di cui
sopra, nonche' entro e tra le aree ufficialmente indenni da Erwinia
amylovora;
6) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ivan Ponti
(segue allegato fotografato)