REGIONE EMILIA-ROMAGNA - RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 22 febbraio 2005, n. 2019

L.R. 20/1/2004, n. 3 - Norme in materia di tutela fitosanitaria - Abrogazione delle LL.RR. 3/98 e 31/01. Criteri e modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Vista la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, "Norme in materia di tutela                
fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale.                
Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto             
2001, n. 31", ed in particolare l'art. 3, il quale demanda alla                 
Regione Emilia-Romagna la fissazione dei requisiti di                           
professionalita' necessari ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio           
dell'attivita' di produzione e commercializzazione dei vegetali e dei           
prodotti vegetali, nonche' l'approvazione del modello di domanda e              
l'individuazione della documentazione da allegare;                              
visto il RR 15/9/2003, n. 17, recante "Disciplina dell'anagrafe delle           
aziende agricole dell'Emilia-Romagna";                                          
vista la determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle                
Imprese n. 12818, dell'8/10/2003, recante la determinazione dei                 
contenuti informativi dell'archivio e del fascicolo aziendale ai                
sensi del citato RR 17/03;                                                      
vista la propria determinazione n. 6381 del 12/5/2004, recante i                
criteri e le modalita' per il rilascio dell'autorizzazione regionale            
all'esercizio dell'attivita' sementiera;                                        
richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle           
Imprese n. 9111 del 6/7/2004, recante le modalita' per il rilascio              
delle autorizzazioni regionali ai sensi della L.R. 3/04;                        
ravvisata la necessita' di:                                                     
- definire i citati requisiti e parametri al fine di rilasciare                 
l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' di produzione e                  
commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali, ad                    
esclusione dell'attivita' sementiera disciplinata con la citata                 
determinazione n. 6381 del 12/5/2004;                                           
- stabilire la tipologia della documentazione da allegare alla                  
domanda nonche' il relativo modello;                                            
- determinare le strategie di profilassi fitosanitaria, secondo                 
quanto stabilito dall'articolo 8 comma 1, lettera m) della citata               
legge;                                                                          
- specificare gli obblighi ai quali deve attenersi il titolare di               
autorizzazione;                                                                 
ravvisata inoltre la necessita' di specificare, in un apposito                  
allegato, le definizioni tecniche impiegate nella presente                      
determinazione ed alla quale fa riferimento la normativa di settore,            
allo scopo di assicurare un efficace strumento di consultazione per             
una interpretazione univoca da parte di tutti i soggetti                        
interessati;                                                                    
viste:                                                                          
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di                   
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"            
ed in particolare l'art. 37;                                                    
- le deliberazioni della Giunta regionale n. 447 del 24 marzo 2003, e           
n. 2554 del 9/12/2003, aventi per oggetto rispettivamente "Indirizzi            
in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture            
e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e "Disposizioni in                
merito alla proroga degli incarichi di livello dirigenziale";                   
richiamate le seguenti determinazioni del Direttore generale                    
Agricoltura:                                                                    
- n. 14230, in data 21 dicembre 2001, concernente l'attribuzione                
delle responsabilita' di Servizio, l'istituzione delle posizioni                
dirigenziali Professional, la definizione dei rispettivi ambiti di              
competenza ed il conferimento dei relativi incarichi, nonche' la                
successiva deliberazione della Giunta regionale n. 3021 del 28                  
dicembre 2001;                                                                  
- n. 1289 del 22 febbraio 2002 e n. 7321 del 23/6/2003, con le quali            
sono stati specificati rispettivamente gli ambiti di competenza                 
assegnati ai Servizi e gli ambiti operativo-gestionali delle                    
posizioni dirigenziali professional;                                            
- n. 4244 in data 31 marzo 2004 con la quale sono stati conferiti               
incarichi dirigenziali di struttura e Professional nell'ambito della            
Direzione, cui la Giunta regionale ha conferito efficacia giuridica             
con deliberazione n. 642 del 5 aprile 2004;                                     
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1752 del 30                    
settembre 2002 e la determinazione del Direttore Generale Agricoltura           
n. 10600 del 14 ottobre 2002, entrambe relative al conferimento                 
dell'incarico dirigenziale di responsabilita' della posizione                   
Professional "Certificazione e controlli" presso il Servizio                    
Fitosanitario Regionale, nonche' la successiva deliberazione della              
Giunta regionale n. 2572 del 15 dicembre 2003, relativa al rinnovo              
dell'incarico dirigenziale di responsabilita' della posizione                   
Professional "Certificazione e controlli" presso il Servizio                    
Fitosanitario Regionale;                                                        
dato atto del parere di regolarita' amministrativa espresso dal                 
Dirigente titolare della posizione Professional "Certificazione e               
controlli" dott. Alberto Contessi, ai sensi della citata                        
deliberazione di Giunta regionale 447/03;                                       
determina:                                                                      
1) di approvare, nel testo allegato sotto il numero 1) alla presente            
determinazione, del quale e' parte integrante e sostanziale, i                  
requisiti occorrenti ai soggetti indicati all'art. 2, terzo comma               
della L.R. 3/04, con l'esclusione dei produttori di sementi, per                
ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di produzione            
e di commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali,                  
nonche' gli obblighi ai quali deve attenersi il titolare                        
dell'autorizzazione stessa;                                                     
2) di stabilire che, alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione           
debba essere allegata la documentazione indicata nell'Allegato 2 -              
punti A, B, C, D - parte integrante e sostanziale della presente                
determinazione;                                                                 
3) di approvare lo schema di domanda per il rilascio                            
dell'autorizzazione di cui al punto 1) e dei relativi prospetti, come           
risulta nell'Allegato 3, parte integrante e sostanziale della                   
presente determinazione;                                                        
4) di specificare le definizioni tecniche impiegate nella presente              
determinazione, per le finalita' di cui alla L.R. 3/04, come risulta            
nell'Allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente                  
determinazione;                                                                 
5) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino                  
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
Ivan Ponti                                                                      
ALLEGATO 1                                                                      
L.R. 20 gennaio 2004, n. 3. Requisiti per ottenere l'autorizzazione             
all'esercizio dell'attivita' di produzione e di commercializzazione             
dei vegetali e dei prodotti vegetali, ad esclusione delle sementi               
A) Soggetti ai quali puo' essere rilasciata l'autorizzazione                    
1. A norma dell'art. 2, comma 3, della L.R. 20/01/2004, n. 3, possono           
presentare domanda i seguenti soggetti:                                         
a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione,             
destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a                    
qualunque titolo con sede o centri aziendali nel territorio                     
regionale. L'autorizzazione a produrre puo' essere rilasciata solo              
per i vegetali disciplinati dalla legge, prodotti esclusivamente                
nella propria azienda. I produttori di sementi disciplinati dalla               
Legge 25/11/1971, n. 1096, debbono presentare la domanda                        
conformemente a quanto stabilito dalla determinazione del                       
Responsabile del Servizio Fitosanitario regionale n. 6381 del                   
12/5/2004. Sono in ogni caso esclusi coloro che moltiplicano sementi            
per conto di ditte autorizzate all'attivita' sementiera;                        
b) i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di                      
propagazione vegetale, escluse le sementi se gia' confezionate ed               
etichettate da altri;                                                           
c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali           
o altre voci, comprese le sementi, di cui all'Allegato V, Parte B,              
della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000,                   
relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella                  
Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e              
contro la loro diffusione nella Comunita', con sede o centri                    
aziendali nel territorio regionale;                                             
d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di                 
spedizione che commercializzano all'ingrosso patate da consumo o                
frutti di agrumi con peduncolo e foglie, di cui all'Allegato V, Parte           
A della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, con             
sede o centri aziendali nel territorio regionale. L'autorizzazione              
non e' rilasciata ai produttori di patate da consumo che                        
commercializzano all'ingrosso direttamente ad utilizzatori finali;              
e) i soggetti che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di patate           
con sede o centri aziendali nel territorio regionale;                           
f) i produttori e i commercianti all'ingrosso di legnami di cui                 
all'Allegato V, Parte A, della Direttiva 2000/29/CE, con sede o                 
centri aziendali nel territorio regionale.                                      
B) Requisiti che debbono essere posseduti per la presentazione della            
domanda                                                                         
1. I requisiti per presentare la domanda sono i seguenti:                       
a) - per i produttori delle piante e dei relativi materiali di                  
propagazione, - per i produttori che commercializzano all'ingrosso              
patate da consumo o frutti di agrumi, - per i produttori di legnami             
di cui all'Allegato V, Parte A, della direttiva 2000/29/CE,  essere             
imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice civile,                
essere iscritti al Registro delle Imprese  presso la competente                 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA);              
essere in possesso di partita IVA agricola o combinata;  essere                 
iscritti all'anagrafe delle aziende agricole della Regione                      
Emilia-Romagna ed avere il relativo fascicolo aziendale validato;               
b) - per i commercianti all'ingrosso di piante e di materiali di                
propagazione vegetale, escluse le sementi se gia' confezionate ed               
etichettate da altri, - per gli importatori da Paesi terzi di                   
vegetali, prodotti vegetali o altri materiali comprese le sementi, -            
per i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione che                 
commercializzano all'ingrosso patate da consumo o frutti di agrumi, -           
per coloro che commercializzano all'ingrosso tuberi-seme di patate, -           
per coloro che commercializzano all'ingrosso i legnami di cui                   
all'Allegato V, Parte A, della Direttiva 2000/29/CE,  essere iscritti           
al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio,             
Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA), a norma dell'art. 8               
della Legge 29 dicembre 1993, n. 580.                                           
2. La domanda deve essere presentata dagli interessati al Servizio              
Fitosanitario Regionale prima di iniziare l'attivita'. Ad essa deve             
essere apposta una marca da bollo del valore legale in corso; deve              
essere inoltre allegata un'altra marca da bollo che sara' applicata             
sull'autorizzazione che verra' rilasciata.                                      
3. A norma dell'art. 2, comma 4 della L.R. 3/04, i soggetti di cui              
alla lett. A), punto 1), lett. a), possono cedere il materiale                  
eventualmente prodotto soltanto a decorrere dalla data di rilascio              
dell'autorizzazione, mentre i soggetti di cui alla lett. A), punto 1,           
lett. b), c), d), e), f) possono esercitare l'attivita' a decorrere             
dalla data di presentazione della domanda.                                      
C) Requisiti che devono essere posseduti dall'imprenditore agricolo             
per il rilascio dell'autorizzazione                                             
1. Al fine di ottenere l'autorizzazione a produrre, l'imprenditore              
agricolo deve dimostrare di conoscere personalmente, o tramite un               
responsabile tecnico appositamente designato fra i propri dipendenti            
o collaboratori aziendali, le tecniche di produzione e le normative             
fitosanitarie e di qualita' riguardanti le categorie dei vegetali che           
intende produrre.                                                               
2. Il possesso di tale requisito si intende soddisfatto se il                   
titolare o il responsabile tecnico/fitosanitario ha superato con                
esito favorevole un colloquio, atto a verificare la conoscenza delle            
tecniche di produzione e le relative normative, in funzione del tipo            
di richiesta inoltrata.                                                         
Il colloquio deve essere effettuato alla presenza di una Commissione,           
istituita in seno al Servizio Fitosanitario Regionale, formata da               
almeno tre membri individuati dal Responsabile del Servizio                     
Fitosanitario Regionale fra esperti in materia fitosanitaria ed in              
tecnica florovivaistica e presieduta da un Ispettore fitosanitario.             
La Commissione e' affiancata da un segretario.                                  
3. Nel caso il responsabile tecnico/fitosanitario non sia il titolare           
della ditta, deve essere in possesso di apposito incarico,                      
sottoscritto per accettazione, a rapportarsi con il Servizio                    
Fitosanitario Regionale.                                                        
D) Obblighi del titolare dell'autorizzazione a produrre (esclusi i              
piccoli produttori)                                                             
Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto ai seguenti obblighi:               
1. rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti            
vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;                        
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla                 
documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta               
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);                                       
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di             
autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal                      
verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti           
le superfici utilizzate;                                                        
4. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di            
cessazione dell'attivita';                                                      
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori                 
fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai fondi, ai              
luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento,                
deposito e vendita dei vegetali;                                                
6. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a               
richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale               
rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale; b) una planimetria             
aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al            
vivaio e delle strutture utilizzate per l'attivita'; c) la copia di             
un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato                  
catastale o contratti di affitto o di uso); d) i passaporti ed i                
documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi                    
materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati              
per almeno un anno; e) il registro di carico e scarico dei materiali            
vegetali soggetti alla normativa fitosanitaria;                                 
7. denunciare annualmente la propria produzione alla Regione                    
utilizzando l'apposito modello relativo al censimento delle                     
produzioni vivaistiche;                                                         
8. acquistare le piante da ditte autorizzate e, per il materiale di             
propagazione o da ricoltivare, da ditte all'uopo autorizzate;                   
9. compilare in ogni sua parte, qualora siano previsti, il passaporto           
delle piante e il documento di commercializzazione;                             
10. utilizzare materiale accompagnato dal passaporto delle piante               
"ZP" (zona protetta) quando previsto;                                           
11. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora              
vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria                
azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali                
coltivati o ricoltivati secondo le definizioni contenute                        
nell'Allegato 4;                                                                
12. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia             
su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della              
specie, della varieta' se esistente e del lotto (l'etichetta puo'               
essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau,                
ecc.);                                                                          
13. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole                    
identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;                            
14. tenere separate le aree adibite alla produzione da quelle                   
utilizzate per la vendita al pubblico;                                          
15. collocare le piante finite acquistate da terzi nelle aree adibite           
alla vendita;                                                                   
16. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie                      
(fruttiferi, ornamentali, ortive, forestali), identificandole per               
lotto, specie e varieta', in modo tale da ridurre i rischi                      
fitosanitari ed evitare qualsiasi possibilita' di rimescolamento;               
17. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi,                 
ornamentali, ortive, forestali) in ambienti diversi qualora coltivate           
in strutture protette;                                                          
18. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture,            
eventualmente seguendo le modalita' impartite dal Servizio                      
Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la           
comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da                     
quarantena o non conosciuti;                                                    
19. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali            
o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in            
atto;                                                                           
20. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di                 
coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonche' il                 
materiale inidoneo alla coltivazione;                                           
21. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace                    
sterilizzazione;                                                                
22. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa            
fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla            
loro regolare registrazione;                                                    
23. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle                   
immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;                  
24. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario            
Regionale;                                                                      
25. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di           
un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R.              
3/04.                                                                           
E) Obblighi per il titolare dell'autorizzazione a produrre - Piccolo            
produttore                                                                      
1. Rendere visibile, sia in azienda che eventualmente presso i punti            
vendita, l'autorizzazione regionale oppure la sua copia;                        
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla                 
documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta               
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);                                       
3. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di             
autorizzazione e relativo questionario entro 60 giorni dal                      
verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti           
le superfici utilizzate;                                                        
4. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di            
cessazione dell'attivita';                                                      
5. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori                 
fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai fondi, ai              
luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento,                
deposito e vendita dei vegetali;                                                
6. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a               
richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale               
rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale; b) una planimetria             
aggiornata ove siano riportati l'ubicazione dei terreni destinati al            
vivaio e delle strutture utilizzate per l'attivita'; c) la copia di             
un documento valido di disponibilita' dei terreni (certificato                  
catastale o contratti di affitto o di uso); d) i passaporti, i                  
documenti di commercializzazione delle piante e dei relativi                    
materiali di propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati              
per almeno un anno;                                                             
7. denunciare annualmente la propria produzione alla Regione                    
utilizzando l'apposito modello relativo al censimento delle                     
produzioni vivaistiche;                                                         
8. acquistare le piante da ditte autorizzate e, per il materiale di             
propagazione o da ricoltivare, da ditte all'uopo autorizzate;                   
9. rispettare le normative che regolamentano il commercio qualora               
vengano commercializzate anche piante non prodotte nella propria                
azienda. Si considerano prodotti in azienda i materiali vegetali                
coltivati o ricoltivati;                                                        
10. applicare apposite etichette sia sulle piante in produzione sia             
su quelle poste in vendita, per consentire il riconoscimento della              
specie, della varieta' se esistente e del lotto (l'etichetta puo'               
essere unica per appezzamento, fila, bancale, cassetta, plateau,                
ecc.);                                                                          
11. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole                    
identificazione ed ispezione dei materiali prodotti;                            
12. tenere separate le aree adibite alla produzione da quelle                   
utilizzate per la vendita al pubblico;                                          
13. collocare le piante finite acquistate da terzi nelle aree adibite           
alla vendita;                                                                   
14. mantenere distinte le produzioni delle varie categorie                      
(fruttiferi, ornamentali, ortive), identificandole per lotto, specie            
e varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare            
qualsiasi possibilita' di rimescolamento;                                       
15. effettuare le produzioni delle varie categorie (fruttiferi,                 
ornamentali, ortive) in ambienti diversi qualora coltivate in                   
strutture protette;                                                             
16. controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture,            
eventualmente seguendo le modalita' impartite dal Servizio                      
Fitosanitario Regionale e comunicare immediatamente a quest'ultimo la           
comparsa oppure la sospetta presenza di organismi nocivi da                     
quarantena o non conosciuti;                                                    
17. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali            
o prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in            
atto;                                                                           
18. rimuovere e distruggere correttamente i residui vegetali di                 
coltivazione rappresentanti un rischio fitosanitario nonche' il                 
materiale inidoneo alla coltivazione;                                           
19. impiegare contenitori nuovi o, se usati, previa efficace                    
sterilizzazione;                                                                
20. praticare corrette operazioni colturali, agronomiche e di difesa            
fitosanitaria nei confronti degli organismi nocivi e provvedere alla            
loro regolare registrazione;                                                    
21. eliminare le piante infestanti, sia all'interno che nelle                   
immediate vicinanze delle strutture o dei campi di produzione;                  
22. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario            
Regionale;                                                                      
23. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di           
un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R.              
3/04.                                                                           
F) Obblighi per il titolare dell'autorizzazione al commercio                    
all'ingrosso                                                                    
Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto ai seguenti obblighi:               
1. rendere visibile presso i punti vendita l'autorizzazione regionale           
oppure la sua copia;                                                            
2. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla                 
documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta               
intestata, fatture, bolle, timbri, ecc.);                                       
3. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o           
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in              
atto;                                                                           
4. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori                 
fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai locali di              
confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali;                  
5. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario             
Regionale;                                                                      
6. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di             
autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;                    
7. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di            
cessazione dell'attivita';                                                      
8. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a               
richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale               
rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale; b) una planimetria             
aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle strutture utilizzate            
per l'attivita'; c) i passaporti ed i documenti di                              
commercializzazione delle piante e dei relativi materiali di                    
propagazione ricevuti, che dovranno essere conservati per almeno un             
anno; d) la documentazione relativa ai materiali vegetali acquistati            
e ceduti soggetti alla normativa fitosanitaria nonche' il relativo              
registro quando prescritto;                                                     
9. commercializzare esclusivamente piante e relativi materiali di               
propagazione prodotti da ditte autorizzate;                                     
10. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole                    
identificazione ed ispezione dei materiali commercializzati;                    
11. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi,           
ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e            
varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare              
qualsiasi possibilita' di rimescolamento;                                       
12. compilare in ogni sua parte, qualora sia previsto, il passaporto            
di sostituzione "RP";                                                           
13. garantire la sopravvivenza dei materiali vegetali (adeguata                 
illuminazione, temperatura, umidita', ecc.) qualora vengano                     
immagazzinati anche temporaneamente;                                            
14. collocare i materiali vegetali, qualora l'attivita' commerciale             
sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi                       
merceologici diversi, entro spazi appositamente delimitati;                     
15. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di           
un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R.              
3/04.                                                                           
G) Obblighi per il titolare dell'autorizzazione all'importazione da             
Paesi terzi                                                                     
Il titolare dell'autorizzazione e' soggetto ai seguenti obblighi:               
1. riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione sulla                 
documentazione amministrativa concernente la propria ditta (carta               
intestata, fatture, bolle, ecc.);                                               
2. evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali o           
prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in              
atto;                                                                           
3. consentire ai soggetti incaricati della vigilanza (ispettori                 
fitosanitari ed agenti accertatori) il libero accesso ai locali di              
confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali o                 
prodotti vegetali;                                                              
4. adempiere alle disposizioni impartite dal Servizio Fitosanitario             
Regionale;                                                                      
5. comunicare ogni variazione dei dati riportati nella richiesta di             
autorizzazione entro 60 giorni dal verificarsi della stessa;                    
6. restituire entro 30 giorni l'autorizzazione regionale nel caso di            
cessazione dell'attivita';                                                      
7. conservare presso l'Azienda o i centri aziendali ed esibire, a               
richiesta del personale incaricato: a) l'autorizzazione regionale               
rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale; b) una planimetria             
aggiornata ove sia riportata l'ubicazione delle eventuali strutture             
utilizzate per l'attivita'; c) il registro aggiornato, anche su                 
supporto informatico, dei prodotti importati soggetti alla normativa            
fitosanitaria (elencati nell'Allegato V, Parte B, della Direttiva               
2000/29/CE), con indicazione della relativa provenienza, nonche'                
copia della documentazione (certificati fitosanitari, fatture e                 
documenti di trasporto);                                                        
8. disporre di adeguate strutture che consentano un'agevole                     
identificazione ed ispezione dei materiali importati;                           
9. mantenere distinti i materiali delle varie categorie (fruttiferi,            
ornamentali, ortive, forestali), identificandoli per lotto, specie e            
varieta', in modo tale da ridurre i rischi fitosanitari ed evitare              
qualsiasi possibilita' di rimescolamento;                                       
10. compilare in ogni sua parte, qualora sia previsto, il passaporto            
delle piante;                                                                   
11. garantire la sopravvivenza dei materiali vegetali (adeguata                 
illuminazione, temperatura, umidita', ecc.) qualora vengano                     
immagazzinati anche temporaneamente;                                            
12. collocare i materiali vegetali, qualora l'attivita' commerciale             
sia esercitata in un locale nel quale sono esposti gruppi                       
merceologici diversi, entro spazi appositamente delimitati;                     
13. comunicare al Servizio Fitosanitario Regionale, qualora                     
l'importatore non possieda strutture di stoccaggio ubicate nella                
Regione Emilia-Romagna, l'elenco delle ditte alle quali viene ceduta            
la merce;                                                                       
14. collaborare con il Servizio Fitosanitario Regionale allo scopo di           
un piu' puntuale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla L.R.              
3/04.                                                                           
ALLEGATO 2                                                                      
Documentazione da allegare alla domanda per il rilascio                         
dell'autorizzazione                                                             
A) Produzione di piante e dei relativi materiali di propagazione                
1) Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese presso la                
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui               
risulti l'attivita' agricola, se non gia' presentato ad un Centro di            
Assistenza Agricola (CAA), ai sensi del RR 15/12/2003, n. 17;                   
2) richiesta per sostenere il colloquio previsto al comma 2, punto C)           
dell'Allegato 1, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal                  
Servizio Fitosanitario Regionale;                                               
3) copia del documento attestante l'affidamento dell'incarico,                  
sottoscritto per accettazione dall'interessato, nel caso la                     
responsabilita' tecnica/fitosanitaria non sia in capo al titolare               
dell'azienda;                                                                   
4) questionario relativo al processo produttivo compilato                       
conformemente al modello predisposto dal Servizio Fitosanitario                 
Regionale.                                                                      
L'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,           
Industria, Artigianato e Agricoltura puo' essere comprovata anche               
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.                       
B) Produzione di legnami, patate da consumo, frutti di agrumi                   
C) Commercializzazione all'ingrosso di piante e di materiali di                 
propagazione vegetale                                                           
D) Importazione da Paesi terzi di prodotti soggetti a controlli                 
fitosanitari                                                                    
1) Certificato di iscrizione al Registro Ditte presso la Camera di              
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui risulti                 
l'attivita' svolta.                                                             
L'iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,           
Industria, Artigianato e Agricoltura puo' essere comprovata anche               
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.                       
N.B.: Allegare una marca da bollo per atti amministrativi del valore            
legale in corso che sara' applicata, da parte del Servizio                      
Fitosanitario Regionale, sull'autorizzazione che verra' rilasciata.             
(segue allegato fotografato)                                                    
ALLEGATO 4                                                                      
Terminologia tecnica - Definizioni                                              
Ai fini della presente determinazione, si intende per:                          
1. "Accreditamento": processo mediante il quale un'azienda oppure un            
laboratorio vengono ritenuti formalmente idonei ad operare nel                  
settore per il quale hanno chiesto di essere accreditati, in                    
conformita' alla normativa comunitaria e nazionale vigente.                     
2. "Agente accertatore": colui che, impiegato, funzionario, pubblico            
ufficiale ed incaricato di un pubblico servizio, ha tra le proprie              
attribuzioni d'ufficio funzioni di controllo sull'osservanza di                 
disposizioni per la cui violazione e' prevista l'irrogazione di una             
sanzione amministrativa.                                                        
3. "Centro aziendale": unita' produttiva stabilmente costituita                 
presso la quale sono conservati i registri ed i documenti previsti              
dalla vigente normativa.                                                        
4. "Centro di raccolta": centro aziendale nel quale avviene la                  
raccolta oppure il condizionamento dei vegetali, inclusi i tuberi di            
patate e gli agrumi con peduncoli e foglie.                                     
5. "Centro di spedizione": centro aziendale nel quale avviene la                
spedizione dei vegetali, inclusi i tuberi di patate o di agrumi con             
peduncoli e foglie.                                                             
6. "Certificazione": attivita' svolta sotto il controllo del Servizio           
Fitosanitario Regionale, atta ad attestare la conformita' di un                 
determinato vegetale ai requisiti prefissati da specifiche                      
normative.                                                                      
7. "Coltivazione - Ricoltivazione": l'insieme delle operazioni                  
tecnico-agronomiche che consentono la nascita o la crescita delle               
piante in un ambiente idoneo. Una pianta per essere considerata                 
ricoltivata, ai sensi della L.R. 3/04, deve permanere in azienda per            
un periodo di tempo di almeno la meta' del suo ciclo produttivo                 
medio. In caso contrario la pianta deve essere soggetta ad almeno una           
fase produttiva, tramite operazioni colturali, atte ad ottenere un              
incremento qualitativo o quantitativo, tali da escludere che si                 
tratti di una sosta precaria al solo fine di essere custodita e                 
mantenuta in attesa dell'acquirente. Tali operazioni possono essere             
costituite, ad esempio, da trapianti, da condizionamento volto ad               
ottenere piante pronte per il consumatore finale, ecc.                          
8. "Commercializzazione": la detenzione, la tenuta a disposizione o             
l'esposizione a scopo di vendita, la vendita, la consegna o qualsiasi           
altra modalita' di trasferimento a terzi di prodotti contemplati                
dalla Legge 3/04.                                                               
9. "Commerciante": chi vende o mette in commercio prodotti che                  
rientrano nella sfera della sua attivita' commerciale e contemplati             
dalla Legge 3/04.                                                               
10. "Commerciante al minuto": chiunque professionalmente acquista               
prodotti in nome e per conto proprio e li rivende direttamente al               
consumatore finale non impegnato professionalmente nella produzione             
di vegetali (utilizzatori non professionali).                                   
11. "Commerciante all'ingrosso": chiunque professionalmente acquista            
prodotti in nome e per conto proprio e li rivende o ad altri                    
commercianti, grossisti o dettaglianti, o ad utilizzatori                       
professionali, o ad altri utilizzatori in grande.                               
12. "Documento di commercializzazione": il documento ufficiale emesso           
dal fornitore accreditato e/o registrato, etichetta o documento                 
commerciale di accompagnamento del materiale vegetale                           
commercializzato (documento di trasporto o fattura accompagnatoria)             
che ne attesta la rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa            
comunitaria in materia.                                                         
13. "Fornitore": la persona fisica o giuridica che esercita                     
professionalmente almeno una delle seguenti attivita' riguardanti i             
materiali vegetali di moltiplicazione delle piante ornamentali, o le            
piante da frutto, o le piantine ortive:  riproduzione,  produzione,             
conservazione, condizionamento e commercializzazione.                           
14. "Imprenditore agricolo": ai sensi dell'art. 2135 del Codice                 
civile, e' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti                
attivita': coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di                 
animali e attivita' connesse. Per coltivazione del fondo, per                   
selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attivita'             
dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una               
fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale,              
che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque               
dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le                    
attivita', esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette               
alla manipolazione, conservazione, trasformazione,                              
commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti            
ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o             
dall'allevamento di animali, nonche' le attivita' dirette alla                  
fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di              
attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate                       
nell'attivita' agricola esercitata, ivi comprese le attivita' di                
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale,              
ovvero di ricezione ed ospitalita' come definite dalla legge.                   
15. "Ispettore fitosanitario": tecnico funzionario al quale sono                
affidati, oltre ai compiti previsti per l'agente accertatore, anche             
quello del rilascio dei certificati fitosanitari previsti dalla                 
normativa internazionale, comunitaria e nazionale in materia.                   
16. "Laboratorio accreditato": struttura alla quale e' riconosciuta,            
dal Servizio Fitosanitario Regionale, la competenza ad effettuare,              
per conto dei produttori, analisi ufficiali per gli organismi nocivi            
al fine di controllare la qualita' del materiale vegetale prodotto.             
17. "Legname": la corteccia separata dal tronco o il legno ottenuto             
dall'abbattimento degli alberi appartenenti alle categorie ed alle              
specie elencate nell'Allegato V della Direttiva 2000/29/CE.                     
18. "Materiale": tutti i materiali di moltiplicazione e le piante da            
essi ottenute.                                                                  
19. "Materiali di moltiplicazione o propagazione": i vegetali e le              
parti di vegetali, comprese le sementi, destinati alla                          
moltiplicazione e alla produzione delle piante.                                 
20. "Moltiplicazione" o "Propagazione": la riproduzione di una specie           
vegetale.                                                                       
21. "Organismo nocivo": qualsiasi specie, ceppo o biotipo di                    
vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i                  
prodotti vegetali.                                                              
22. "Paesi Terzi": Paesi non appartenenti all'Unione Europea.                   
23. "Passaporto delle piante": etichetta o documento di                         
accompagnamento dei vegetali e dei prodotti vegetali elencati                   
nell'Allegato V, Parte A della Direttiva 2000/29/CE, emesso da coloro           
che sono iscritti nel Registro regionale dei produttori,                        
espressamente autorizzati dal Servizio Fitosanitario Regionale ed               
attestante che le disposizioni fitosanitarie che li riguardano sono             
state rispettate.                                                               
24. "Piante da ricoltivare": le piante destinate, direttamente o                
tramite la rete commerciale, agli imprenditori agricoli per essere              
ricoltivate.                                                                    
25. "Piante finite": le piante o loro parti destinate, direttamente o           
tramite la rete commerciale, al consumatore finale non coinvolto                
professionalmente nel processo produttivo;                                      
26. "Piccolo produttore": produttore di piante che, nella loro                  
totalita', sono destinate ad essere vendute nell'ambito del mercato             
locale, definito quale territorio della provincia ove ha sede                   
l'azienda, solo ad acquirenti non coinvolti professionalmente nel               
processo produttivo (hobbisti), con l'esclusione pertanto dei                   
professionisti (agricoltori, vivaisti, realizzatori di giardini,                
ecc.).                                                                          
27. "Prodotti vegetali": ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 della                
Direttiva 2000/29/CE si intendono i prodotti di origine vegetale non            
trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purche' non             
si tratti di vegetali.                                                          
28. "Produttore": colui che, professionalmente, coltiva o ricoltiva             
le piante ed i relativi materiali di propagazione. Risulta estranea             
all'attivita' produttiva l'organizzazione commerciale finalizzata               
alla intermediazione per la vendita, la manutenzione delle piante               
vendute, la manutenzione dei parchi e dei giardini, il noleggio delle           
piante, i servizi prestati per cerimonie e simili, nonche' le                   
operazioni colturali volte al mantenimento dei bonsai o alla mera               
sopravvivenza delle piante.                                                     
29. "Produzione vivaistica": attivita' agricola che si occupa della             
produzione di piante e parti di piante, con determinati requisiti di            
ordine genetico, sanitario ed agronomico, da destinare alla                     
realizzazione di impianti arborei, arbustivi ed erbacei con finalita'           
diverse.                                                                        
30. "Registro regionale dei produttori": registro nel quale sono                
iscritti tutti coloro che sono soggetti all'autorizzazione                      
fitosanitaria regionale di cui alla L.R. 3/04.                                  
31. "Registro Ufficiale dei produttori (RUP)": registro nel quale               
sono iscritti tutti coloro che producono, importano o                           
commercializzano i vegetali o i prodotti vegetali elencati                      
nell'allegato V della direttiva 2000/29/CE.                                     
32. "Ricoltivazione": si veda la voce al n. 7 "Coltivazione".                   
33. "Sementi": i semi in senso botanico, destinati alla riproduzione            
ed alla moltiplicazione delle piante.                                           
34. "Terriccio": tipo di substrato contenente sostanza organica                 
utilizzato per la coltivazione, con l'esclusione di quello costituito           
interamente da torba.                                                           
35. "Vegetali": ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1 della Direttiva               
2000/29/CE per vegetali si intendono le piante vive e determinate               
parti vive di piante, comprese le sementi. Le parti di piante vive              
comprendono: - i frutti, in senso botanico, diversi da quelli                   
conservati con surgelamento; - le verdure, diverse da quelle                    
conservate con surgelamento; - i tuberi, i bulbi, i rizomi, i cormi;            
- i fiori recisi; - i rami con foglie; - gli alberi tagliati, con               
foglie; - le foglie, il fogliame; - le colture di tessuti vegetali; -           
il polline vivo; - le gemme, le talee, le marze.                                
36. "Vivaio": il luogo dove si effettua la produzione di piante e di            
materiale di moltiplicazione.                                                   
37. "Zona fitosanitaria tutelata": area territoriale istituita dal              
Servizio Fitosanitario Regionale per la quale vengono prescritte                
misure fitosanitarie idonee a prevenire la diffusione di organismi              
nocivi alla produzione vivaistica regionale.                                    
38. "Zona protetta": ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lett. h)                
della Direttiva 2000/29/CE, per zona protetta si intende una zona               
dell'Unione europea nella quale: - nonostante le condizioni                     
favorevoli al loro insediamento, non abbiano carattere endemico, ne'            
siano insediati uno o piu' organismi nocivi in una o piu' parti                 
dell'Unione Europea, oppure: - esista il pericolo di insediamenti di            
taluni organismi nocivi a causa di condizioni ecologiche favorevoli             
per quanto riguarda colture particolari, nonostante che tali                    
organismi non abbiano carattere endemico ne' siano insediati in altre           
aree dell'Unione Europea;                                                       
39. "Zona tampone": ai sensi della Direttiva 2000/29/CE, All. IV,               
Parte B, punto 21, per zona tampone si intende un'area territoriale             
delimitata ufficialmente dal Servizio Fitosanitario Regionale, con              
un'estensione di almeno 50 kmq, dove devono essere eseguite ispezioni           
ufficiali almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo             
completo sulle piante ospiti di Erwinia amylovora, al fine di                   
eliminare i focolai e ridurre il rischio di diffusione della                    
malattia.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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