REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2005, n. 1344

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di un invaso ad uso irriguo da realizzarsi in localita' "Fornace" Via Fornace Vecchia nel comune di Dovadola provincia di Forli'-Cesena (Titolo II, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione del limitato rilievo degli interventi previsti e dei             
conseguenti impatti ambientali, il progetto relativo alla costruzione           
di un invaso ad uso irriguo in localita' Fornace, nel comune di                 
Dovadola, provincia di Forli'-Cesena, dalla ulteriore procedura di              
VIA con le seguenti prescrizioni:                                               
- in considerazione delle modifiche alla perimetrazione del sistema             
forestale e boschivo della Tav. 3 del PTCP della Provincia di                   
Forli'-Cesena, adottata il 14 luglio 2005 con delibera del Consiglio            
della Provincia di Forli'-Cesena prot. n. 53971/127 ed attualmente in           
regime di salvaguardia, la realizzazione dell'invaso ad uso irriguo             
e' subordinata all'avvenuta approvazione della Variante al PTCP in              
oggetto;                                                                        
- il perimetro dell'area di scavo dell'invaso di progetto e le                  
relative opere di cantierizzazione dovranno essere interamente                  
esterne all'area boscata come individuata nella Tav. 3 della variante           
al PTCP della Provincia di Forli'-Cesena, e non dovranno in ogni caso           
interferire con le aree sottoposte a vincolo;                                   
- necessita' di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142             
del DLgs  22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del                
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n.              
137";                                                                           
- per l'attingimento di acque pubbliche superficiali e la loro                  
derivazione, deve essere acquisita rispettivamente l'autorizzazione o           
la concessione rilasciate dalla autorita' competente in materia, ai             
sensi del Regolamento regionale 41/01;                                          
- sono necessarie verifiche geotecniche, in corso d'opera e al                  
termine dei lavori, del grado di compattazione raggiunto dal tampone            
dei terreni costituenti lo strato di rivestimento impermeabile (prove           
Proctor, prove di permeabilita' in situ e in laboratorio, etc.); la             
tenuta idraulica dell'invaso dovra' comunque essere verificata in               
fase di collaudo;                                                               
- il tampone di impermeabilizzazione dovra' essere parimenti                    
realizzato a regola d'arte e dovra' interessare tutto il perimetro              
del bacino sino alla quota di coronamento, in modo da eliminare la              
spinta idrostatica dell'acqua di falda in qualsiasi condizione di               
livello piezometrico della falda stessa;                                        
- al fine di garantire un adeguato inserimento paesaggistico                    
dell'opera, dovra' essere realizzato un adeguato ripristino                     
ambientale e vegetazionale di raccordo della fascia boscata esistente           
e all'intorno del perimetro dell'invaso, provvedendo alla                       
piantumazione di essenze autoctone di altezza minima 1.0 m, evitando            
le specie riconosciute infestanti (Robinia, Ailanto, etc);                      
- per il ripristino delle aree di cantiere si riutilizzera' il                  
terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avra' cura di                
accumulare separatamente dalle altre tipologie di materiale, in                 
spessori adeguati e del quale si provvedera' alla manutenzione per              
evitarne la morte biologica;                                                    
- il materiale di risulta limoso-argilloso e ghiaioso-sabbioso                  
proveniente dagli scavi, dovra' essere sistemato all'interno                    
dell'azienda ed utilizzato per il ripristino dell'area a monte                  
dell'invaso di progetto per la quale il proponente e' in possesso               
dell'autorizzazione comunale in base all'art. 31 delle NTA, per il              
riempimento della depressione esistente individuata nella variante al           
PAE comunale approvata con delibera n. 71 in data 4/10/1994 come area           
D2 interessata da passata attivita' estrattiva; il suo utilizzo                 
dovra' essere comunque conforme alle vigenti disposizioni normative             
in merito;                                                                      
- a tutela della pubblica incolumita', insieme alla recinzione                  
perimetrale metallica di altezza pari a 1.80 m, come prevista da                
progetto, venga dotato di scale di emergenza, cancello di accesso               
chiuso da lucchetto e apposta segnaletica di pericolo;                          
- resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la                    
realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione,                
dovranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi delle            
vigenti                                                                         
b) di trasmettere la presente delibera al proponente Tedaldi Mirco,             
al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, all'Autorita' di Bacino             
Fiumi Romagnoli, alla Amministrazione provinciale di Forli'-Cesena,             
al Comune di Dovadola, all'Autorita' dei Bacini Regionali Romagnoli,            
alla Comunita' Montana Acquacheta Valli Montone e Tramazzo, alla                
Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Ravenna,              
all'ARPA sezione provinciale di Forli';                                         
c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della            
L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni            
il presente partito di deliberazione, nel Bollettino Ufficiale della            
Regione.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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