DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 668
Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di invaso in terra ad uso irriguo in localita' Ca' l'Abate, in comune di Brisighella, in provincia di Ravenna (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis) delibera:
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un invaso
interaziendale ad uso irriguo, e relativa rete di distribuzione
primaria, denominato "Rio Albonello", in localita' Ca' l'Abate nel
comune di Brisighella, in provincia di Ravenna presentato dal
Consorzio Irriguo "Rii Paglia e Albonello", poiche' il progetto in
oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi
conclusasi il giorno 21 marzo 2005, e' nel complesso ambientalmente
compatibile;
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto di
cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni,
indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato A, di seguito
sinteticamente riportate; nonche' le prescrizioni contenute nel Nulla
osta idraulico, nella Concessione per l'utilizzo di aree demaniali,
nella Concessione alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche
che costituiscono l'Allegato B parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione.
1) Assolutamente da evitare sono i tratti della rete di distribuzione
previsti in alveo e sulla sponda dello stesso;
2) prima della realizzazione delle opere il progetto esecutivo dovra'
essere sottoposto a verifica di ottemperanza da parte del Servizio
Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;
3) i lavori andranno eseguiti come da progetto presentato, adottando
tutte le prescrizioni di cui alla relazione geologica in particolare:
ogni altro movimento di terreno diverso da quanto indicato in
progetto dovra' essere sottoposto ad autorizzazione e/o comunicazione
ai sensi della normativa vigente in materia di vincolo
idrogeologico;
4) i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto
necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella
stagione piu' favorevole, adottando tutti gli accorgimenti necessari
ad evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla
stabilita' dei terreni dovuti a fenomeni di infiltrazione;
5) l'esecuzione dei lavori non dovra' arrecare alcun danno a piante,
terreni e scoli esistenti nelle immediate vicinanze dell'area
interessata dall'intervento;
6) gli scavi necessari alla posa della condotta dovranno essere
accuratamente richiusi utilizzando anche materiale lapideo drenante,
onde evitare fenomeni di infiltrazione in profondita' (dove gli scavi
tagliano trasversalmente versanti interessati da coltri gravitative
e/o ristagni idrici si dovranno prevedere specifiche opere drenanti a
protezione della condotta interrata);
7) il rinterro dei brevi tratti di trincea scavati nelle sponde degli
alvei, che dovra' essere consolidato con graticciate e successivo
inerbimento, dovra' avvenire solo per l'attraversamento dell'alveo;
8) relativamente alla localizzazione delle tre stazioni di
sollevamento, si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, di
sottoporre al Comune di Brisighella la loro localizzazione al fine di
individuare quella che urbanisticamente e paesaggisticamente risulta
corretta;
9) si prescrive, inoltre, che il progetto esecutivo dell'impianto di
approvvigionamento, di adduzione e di distribuzione dovra' essere
verificato dal Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;
10) si prescrive, come gia' previsto nel progetto, laddove si debba,
con la rete di distribuzione, attraversare situazioni di potenziale
ristagno idrico, la realizzazione di opere di drenaggio sub
superficiale;
11) si prescrive la verifica delle concessioni in essere da parte del
Servizio Tecnico dei Bacini Romagnoli, e la loro eventuale revisione,
secondo le modalita' di cui al R.R. 41/01, al fine di un piu'
razionale e rispettoso utilizzo della risorsa idrica;
12) fermo restando che si prescrive, come gia' previsto nel progetto,
di non prelevare nei mesi da giugno a settembre, al fine della tutela
del torrente Marzeno, nella sua componente idrologica, si prescrive
che la derivazione venga attuata nei limiti del Deflusso minimo
vitale (DMV), ai sensi dell'art. 54 delle norme del Piano di Tutela
delle Acque (PTA) adottato con delibera del Consiglio regionale n.
633 del 22/12/2004;
13) si prescrive la realizzazione di una briglia con soglia, sul
torrente Marzeno, finalizzata al rilevamento del livello idrico per
l'effettuazione delle misure di portata, le cui caratteristiche
progettuali e localizzazione dovranno essere concordate con il
Servizio Tecnico dei Bacini Romagnoli;
14) si prescrive di prevedere la possibilita' impiantistica di
invertire il flusso idrico di derivazione qualora sussistano
eccezionali esigenze ambientali od emergenze;
15) si prescrive di concordare con il Comune di Brisighella la
temporizzazione e il tragitto che i mezzi di trasporto del materiale
inerte dovranno seguire durante la fase di cantierizzazione
dell'invaso: sono da prevedere da 8.000 a 10.000 operazioni di
trasporto su autocarro, su una distanza non breve, con impatto
acustico e viario sicuramente importante;
c) di dare atto che il parere di competenza di Regione Emilia -
Romagna, Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, e' espresso
all'interno del Rapporto di cui al punto 3.8.;
d) di dare atto che il parere di competenza dell' Autorita' di Bacino
dei Bacini Romagnoli e' espresso all'interno del Rapporto di cui al
punto 3.8.;
e) di dare atto che Comunita' Montana dell'Appennino Faentino, con
nota prot. n. 828/16.9 del 20/2/2004 acquisita al prot. n. 2370/VIM
del 13 gennaio 2005, (Allegato n. 3 al Rapporto di cui al punto 3.8)
rilascia il proprio nulla osta, ai fini del vincolo idrogeologico,
alle condizioni contenute nel Rapporto di cui al punto 3.8. e
riportate al punto 3.10 della presente delibera;
f) di dare atto che il Servizio tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli di
Ravenna, ha provveduto a far pervenire i provvedimenti di assenso di
propria competenza: Nulla osta idraulico (T.U. n. 523 del 25/7/1904),
Concessione per l'utilizzo di aree demaniali (R.D. 523/04),
Concessione alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche (R.R.
41/01), acquisiti agli atti d'ufficio: che costituiscono l'Allegato
B, parte integrante e sostanziale della presente delibera;
g) di dare atto che il Comune di Brisighella non ha partecipato alla
riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, per esprimersi in
merito al:
- parere previsto dall'art. 18, comma 6, della L.R. 9/99;
- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 151 del DLgs 490/99;
- nulla osta di competenza per attraversamenti strade ai sensi del
D.M. 24/11/1984.
trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7,
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
h) di dare atto che l'Amministrazione provinciale di Ravenna non ha
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, per
esprimersi in merito al:
- parere previsto dall'art. 18, comma 6, della L.R. 9/99;
- parere per la Concessione alla derivazione e utilizzazione di acque
pubbliche (R.R. 41/01);
- nulla osta di competenza per attraversamenti strade ai sensi del
D.M. 24/11/1984;
trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7,
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della
presente deliberazione al proponente Consorzio Irriguo "Rii Paglia e
Albonello";
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,
copia della presente deliberazione allo Sportello Unico del Comune di
Brisighella, alla Comunita' Montana dell'Appennino Faentino, al
Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, alla Provincia di
Ravenna, all'Autorita' di Bacino dei Bacini Romagnoli, all'ARPA -
Sezione di Ravenna;
k) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata
in anni 3;
l) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente
partito di deliberazione.