REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2005, n. 668

Valutazione di impatto ambientale (VIA) del progetto di invaso in terra ad uso irriguo in localita' Ca' l'Abate, in comune di Brisighella, in provincia di Ravenna (Titolo III, L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
(omissis)  delibera:                                                            
a) la valutazione di impatto ambientale positiva, ai sensi dell'art.            
16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed                    
integrazioni, sul progetto per la realizzazione di un invaso                    
interaziendale ad uso irriguo, e relativa rete di distribuzione                 
primaria, denominato "Rio Albonello", in localita' Ca' l'Abate nel              
comune di Brisighella, in provincia di Ravenna presentato dal                   
Consorzio Irriguo "Rii Paglia e Albonello", poiche' il progetto in              
oggetto, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi                  
conclusasi il giorno 21 marzo 2005, e' nel complesso ambientalmente             
compatibile;                                                                    
b) di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto di              
cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni,              
indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della               
Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato A, di seguito                 
sinteticamente riportate; nonche' le prescrizioni contenute nel Nulla           
osta idraulico, nella Concessione per l'utilizzo di aree demaniali,             
nella Concessione alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche           
che costituiscono l'Allegato B parte integrante e sostanziale della             
presente deliberazione.                                                         
1) Assolutamente da evitare sono i tratti della rete di distribuzione           
previsti in alveo e sulla sponda dello stesso;                                  
2) prima della realizzazione delle opere il progetto esecutivo dovra'           
essere sottoposto a verifica di ottemperanza da parte del Servizio              
Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;                                              
3) i lavori andranno eseguiti come da progetto presentato, adottando            
tutte le prescrizioni di cui alla relazione geologica in particolare:           
ogni altro movimento di terreno diverso da quanto indicato in                   
progetto dovra' essere sottoposto ad autorizzazione e/o comunicazione           
ai sensi della normativa vigente in materia di vincolo                          
idrogeologico;                                                                  
4) i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto                 
necessario, eseguiti in modo tecnicamente idoneo e razionale e nella            
stagione piu' favorevole, adottando tutti gli accorgimenti necessari            
ad evitare, durante e dopo l'esecuzione, eventuali danni alla                   
stabilita' dei terreni dovuti a fenomeni di infiltrazione;                      
5) l'esecuzione dei lavori non dovra' arrecare alcun danno a piante,            
terreni e scoli esistenti nelle immediate vicinanze dell'area                   
interessata dall'intervento;                                                    
6) gli scavi necessari alla posa della condotta dovranno essere                 
accuratamente richiusi utilizzando anche materiale lapideo drenante,            
onde evitare fenomeni di infiltrazione in profondita' (dove gli scavi           
tagliano trasversalmente versanti interessati da coltri gravitative             
e/o ristagni idrici si dovranno prevedere specifiche opere drenanti a           
protezione della condotta interrata);                                           
7) il rinterro dei brevi tratti di trincea scavati nelle sponde degli           
alvei, che dovra' essere consolidato con graticciate e successivo               
inerbimento, dovra' avvenire solo per l'attraversamento dell'alveo;             
8) relativamente alla localizzazione delle tre stazioni di                      
sollevamento, si prescrive, in fase di progettazione esecutiva, di              
sottoporre al Comune di Brisighella la loro localizzazione al fine di           
individuare quella che urbanisticamente e paesaggisticamente risulta            
corretta;                                                                       
9) si prescrive, inoltre, che il progetto esecutivo dell'impianto di            
approvvigionamento, di adduzione e di distribuzione dovra' essere               
verificato dal Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli;                      
10) si prescrive, come gia' previsto nel progetto, laddove si debba,            
con la rete di distribuzione, attraversare situazioni di potenziale             
ristagno idrico, la realizzazione di opere di drenaggio sub                     
superficiale;                                                                   
11) si prescrive la verifica delle concessioni in essere da parte del           
Servizio Tecnico dei Bacini Romagnoli, e la loro eventuale revisione,           
secondo le modalita' di cui al R.R. 41/01, al fine di un piu'                   
razionale e rispettoso utilizzo della risorsa idrica;                           
12) fermo restando che si prescrive, come gia' previsto nel progetto,           
di non prelevare nei mesi da giugno a settembre, al fine della tutela           
del torrente Marzeno, nella sua componente idrologica, si prescrive             
che la derivazione venga attuata nei limiti del Deflusso minimo                 
vitale (DMV), ai sensi dell'art. 54 delle norme del Piano di Tutela             
delle Acque (PTA) adottato con delibera del Consiglio regionale n.              
633 del 22/12/2004;                                                             
13) si prescrive la realizzazione di una briglia con soglia, sul                
torrente Marzeno, finalizzata al rilevamento del livello idrico per             
l'effettuazione delle misure di portata, le cui caratteristiche                 
progettuali e localizzazione dovranno essere concordate con il                  
Servizio Tecnico dei Bacini Romagnoli;                                          
14) si prescrive di prevedere la possibilita' impiantistica di                  
invertire il flusso idrico di derivazione qualora sussistano                    
eccezionali esigenze ambientali od emergenze;                                   
15) si prescrive di concordare con il Comune di Brisighella la                  
temporizzazione e il tragitto che i mezzi di trasporto del materiale            
inerte dovranno seguire durante la fase di cantierizzazione                     
dell'invaso: sono da prevedere da 8.000 a 10.000 operazioni di                  
trasporto su autocarro, su una distanza non breve, con impatto                  
acustico e viario sicuramente importante;                                       
c) di dare atto che il parere di competenza di Regione Emilia -                 
Romagna, Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, e' espresso               
all'interno del Rapporto di cui al punto 3.8.;                                  
d) di dare atto che il parere di competenza dell' Autorita' di Bacino           
dei Bacini Romagnoli e' espresso all'interno del Rapporto di cui al             
punto 3.8.;                                                                     
e) di dare atto che Comunita' Montana dell'Appennino Faentino, con              
nota prot. n. 828/16.9 del 20/2/2004 acquisita al prot. n. 2370/VIM             
del 13 gennaio 2005, (Allegato n. 3 al Rapporto di cui al punto 3.8)            
rilascia il proprio nulla osta, ai fini del vincolo idrogeologico,              
alle condizioni contenute nel Rapporto di cui al punto 3.8. e                   
riportate al punto 3.10 della presente delibera;                                
f) di dare atto che il Servizio tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli di            
Ravenna, ha provveduto a far pervenire i provvedimenti di assenso di            
propria competenza: Nulla osta idraulico (T.U. n. 523 del 25/7/1904),           
Concessione per l'utilizzo di aree demaniali (R.D. 523/04),                     
Concessione alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche (R.R.           
41/01), acquisiti agli atti d'ufficio: che costituiscono l'Allegato             
B, parte integrante e sostanziale della presente delibera;                      
g) di dare atto che il Comune di Brisighella non ha partecipato alla            
riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, per esprimersi in              
merito al:                                                                      
- parere previsto dall'art. 18, comma 6, della L.R. 9/99;                       
- autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 151 del DLgs 490/99;             
- nulla osta di competenza per attraversamenti strade ai sensi del              
D.M. 24/11/1984.                                                                
trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7,                
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                   
h) di dare atto che l'Amministrazione provinciale di Ravenna non ha             
partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi, per           
esprimersi in merito al:                                                        
- parere previsto dall'art. 18, comma 6, della L.R. 9/99;                       
- parere per la Concessione alla derivazione e utilizzazione di acque           
pubbliche (R.R. 41/01);                                                         
- nulla osta di competenza per attraversamenti strade ai sensi del              
D.M. 24/11/1984;                                                                
trova quindi applicazione il disposto dell'art. 14-ter, comma 7,                
della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;                   
i) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della           
presente deliberazione al proponente Consorzio Irriguo "Rii Paglia e            
Albonello";                                                                     
j) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18                 
maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per                   
opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza,            
copia della presente deliberazione allo Sportello Unico del Comune di           
Brisighella, alla Comunita' Montana dell'Appennino Faentino, al                 
Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, alla Provincia di                   
Ravenna, all'Autorita' di Bacino dei Bacini Romagnoli, all'ARPA -               
Sezione di Ravenna;                                                             
k) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 18 maggio           
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia              
temporale della presente valutazione di impatto ambientale e' fissata           
in anni 3;                                                                      
l) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione            
Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3 della L.R. 18 maggio             
1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente                  
partito di deliberazione.                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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