REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2004, n. 2679

Proposta di modifica del provvedimento istitutivo della Riserva naturale orientata del Monte Prinzera (art. 22 della L.R. 11/88)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che la L.R. 2 aprile 1988, n. 11, cosi' come modificata dalla L.R.            
12 novembre 1992, n. 40 all'art. 22 da' facolta' alla Regione di                
istituire Riserve naturali, definite al comma 2 dell'art. 2 come                
segue: "Le riserve naturali sono territori di limitata estensione;              
esse vengono istituite per la loro rilevanza regionale e sono gestite           
ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti                      
morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali.";                   
- che con deliberazione del Consiglio regionale n. 422 del 23/4/1991            
e' stata istituita la "Riserva naturale orientata di Monte Prinzera"            
al fine di assicurare la conservazione del patrimonio di diversita'             
biologica ed ecologica presente nell'area, con particolare                      
riferimento al complesso ofiolitico, i cui habitat ospitano una delle           
piu' ricche compagini vegetazionali della regione, e che la stessa e'           
stata affidata in gestione al Comune di Fornovo di Taro (PR);                   
- che il Programma di gestione della Riserva per il periodo 2000-2005           
adottato dal Consiglio comunale di Fornovo di Taro con deliberazione            
n. 2 del 26/1/1999 e approvato dalla deliberazione della Giunta                 
regionale n. 523 dell'1/3/2000, ha evidenziato diverse problematiche            
relative alla delimitazione e gestione delle aree perimetrali e                 
sottolineato ulteriori elementi di interesse naturalistico                      
riguardanti i territori limitrofi alla Riserva stessa;                          
- che l'area della Riserva e' ricompresa nel territorio di un Sito di           
importanza comunitaria (pSIC cod. IT4020006) censito dalla Regione              
nell'ambito del Progetto Bioitaly in attuazione della direttiva                 
92/43/CEE "Habitat" relativa alla conservazione degli habitat                   
naturali e seminaturali e delle specie di flora e fauna selvatiche;             
considerato:                                                                    
- che il Comune di Fornovo di Taro, con deliberazione del Consiglio             
comunale n. 90 del 30/12/2003, d'intesa con il Comune di Terenzo                
(deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 24/4/2004), ha                  
proposto alla Regione alcune modifiche alla perimetrazione e la                 
distinzione in zone del territorio della Riserva, allo scopo di                 
garantire una migliore gestione del patrimonio naturale dell'area;              
- che tale proposta e' stata successivamente perfezionata e integrata           
con le deliberazioni del Consiglio comunale di Fornovo di Taro n. 81            
del 29/10/2004 e del Consiglio comunale di Terenzo n. 36 del                    
20/11/2004, riguardanti la zonizzazione e le relative norme di                  
attuazione e di tutela;                                                         
- che la proposta formulata dai Comuni attiene alla revisione della             
perimetrazione della Riserva, prevedendo l'esclusione di un'area e              
l'annessione di alcune aree, nonche' alla previsione della                      
zonizzazione interna dell'area protetta stessa non stabilita dal                
provvedimento istitutivo;                                                       
- che, sulla base dei risultati degli studi attivati dall'Ente di               
gestione della Riserva, i territori dei quali si propone l'esclusione           
non possiedono contenuti di valore naturalistico cosi' come di                  
seguito specificato:                                                            
Area 1: sup. 11,82 ha; area agricola a seminativi e boschi cedui di             
castagno e carpino nero, con presenza di intense attivita' agricole e           
di allevamento zootecnico, priva di particolari elementi di pregio              
geomorfologico, floristico o faunistico; marginale rispetto ai                  
territori della Riserva e non in continuita' ecologica; area esterna            
al pSIC "Monte Prinzera" IT4020006; i confini proposti vengono                  
individuati sullo spartiacque naturale e lungo una strada                       
interpoderale;                                                                  
- che i territori che si propone di annettere alla Riserva risultano            
possedere contenuti naturalistici di importanza regionale cosi' come            
di seguito specificato:                                                         
a) Area 2: sup. 1,74 ha; substrati ofiolitici affioranti con                    
vegetazione arborea ed arbustiva tra cui Sorbus aria e S. torminalis,           
Amelanchier ovalis, Mespilus germanica, con un ricco corredo di                 
specie erbacee e suffrutici rupicoli quali Asplenium cuneifolium,               
Alyssum bertolonii, Biscutella laevigata ssp. prinzerae, Linaria                
supina, Genista januensis, Echinops ritro; presenta habitat di                  
interesse comunitario ai sensi della Dir. 92/43/CEE quale il mosaico            
di habitat con ghiaioni del Mediterraneo occidentale a vegetazione              
termofila e casmofitica;                                                        
b) Area 3: sup. 12,08 ha; area caratterizzata dall'unico bacino                 
idrico presente in zona, di origine antropica ma oggi ampiamente                
naturalizzato; funge da polo attrattivo nei confronti di tutta la               
fauna locale; significativa la presenza di Tachybaptus ruficollis               
regolarmente nidificante e la ricca varieta' di invertebrati; sono              
presenti diversi ambienti igrofili: bosco ed arbusteti di salici,               
boscaglie igrofile, praterie a Molinia coerulea, fragmiteto, tifeto e           
scirpeto, habitat di interesse comunitario ai sensi della Dir.                  
92/43/CEE; la porzione ad Est e' ritenuta idonea ad ospitare un punto           
attrezzato per i visitatori; i nuovi confini proposti si attestano              
sulla viabilita' carraia e lungo i corsi d'acqua;                               
c) Area 4: sup. 1,24 ha; pendici calanchive in continuita' ambientale           
con la Riserva, caratterizzate da affioramenti argillosi, praterie a            
brachipodio e l'habitat di interesse comunitario, ai sensi della Dir.           
92/43/CEE, formazioni a Juniperus communis su lande calcicole; l'area           
ospita specie di uccelli di interesse comunitario ai sensi della Dir.           
"Uccelli" 79/409/CEE quali Emberiza hortulana, Lanius collurio,                 
Caprimulgus europaeus, Circus pygargus; i confini proposti sono                 
costituiti da dossi e corsi d'acqua;                                            
d) Area 5: sup. 2,36 ha; la continuita' ecologica con l'attuale                 
territorio della Riserva e' rappresentata da boschi ed arbusteti                
xerofili, con diffuse praterie a brachipodio popolate da numerose               
orchidacee (Ophrys spp. e Orchis spp.) e da altre specie protette ai            
sensi della L.R. 2/77; presenta habitat di interesse comunitario ai             
sensi della Dir. 92/43/CEE quali le formazioni erbose secche                    
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo                 
frequentati da Lanius collurio, Caprimulgus europaeus, Circus                   
pygargus, specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva              
"Uccelli" 79/409/CEE; i confini proposti sono costituiti da una                 
strada carraia, da siepi e da crinaletti;                                       
e) Area 6: sup. 2,16 ha; superficie coltivata a seminativi e frutteto           
in continuita' paesaggistica ed ambientale con i pendii ofiolitici              
sovrastanti, importante per l'alimentazione e la sosta della fauna              
(in particolare Accipitridi, Falconidi, Galliformi); zona in                    
posizione strategica per l'accesso diretto all'interno della Riserva,           
delimitata da strada carraia e nucleo rurale;                                   
f) Area 7: sup. 0,50 ha; ripide pendici su terreno ofiolitico in                
strettissima continuita' ecologica con le rocce sovrastanti;                    
boscaglie e praterie con habitat di interesse comunitario riferibili            
al mosaico di vegetazione a Biscutello prinzerae-Alyssetum bertolonii           
e aggruppamento a Sedum dasyphyllum; confini proposti attestati su              
strada e pertinenze di abitazioni;                                              
- che l'area sotto descritta non viene proposta dai Comuni                      
interessati per l'ampliamento della Riserva in quanto non acquisito             
agli atti il consenso della proprieta', seppure risulti dotata di               
contenuti naturalistici di importanza regionale come di seguito                 
specificato:                                                                    
g) Area 8: sup. 3,70 ha; area boscata con ripidi pendii franosi,                
presenta habitat significativi quali querceti xerofili e praterie               
meso-xerofitiche con numerose orchidacee tutelate ai sensi della L.R.           
2/77; l'area e' idonea alla presenza di mammiferi mustelidi ed alla             
nidificazione e/o alimentazione di specie di uccelli di interesse               
comunitario quali Circus pygargus, C. cyaneus, Anthus campestris,               
Lanius collurio, Caprimulgus europaeus, Emberiza hortulana, ai sensi            
della Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE; l'area e' ricompresa nel                  
territorio del sito pSIC cod. IT4020006; i nuovi confini vengono                
indicati su limiti naturali agevolmente individuabili quali i margini           
tra bosco e seminativi;                                                         
- che la revisione dei confini della Riserva, secondo la proposta dei           
Comuni interessati, determina un ampliamento della stessa di circa              
8,5 ettari;                                                                     
valutato inoltre che la proposta dei Comuni territorialmente                    
interessati individua due diverse zone sulla base delle quali                   
suddividere la superficie della Riserva, cosi' di seguito definite e            
regolamentate:                                                                  
Zonizzazione                                                                    
- Zona A di protezione speciale, caratterizzata dagli elementi di               
maggior pregio e fragilita', distinta a sua volta nelle seguenti                
sottozone:                                                                      
- ASO - Aree Speciali Ofiolitiche, caratterizzate dalla presenza di             
substrati ofiolitici;                                                           
- ASS - Aree Speciali Sedimentarie, aventi substrati sedimentari e              
caratterizzate da elementi di elevata rappresentativita' e                      
significativita' per il territorio della Riserva: formazioni                    
calanchive, praterie xerofile, vegetazione igrofila, aree umide,                
castagneti da frutto relitti;                                                   
- Zona B di protezione generale, comprendente la residua superficie             
della Riserva.                                                                  
Norme di attuazione e tutela                                                    
Zona A di protezione speciale:                                                  
a) e' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione               
morfologica e ambientale del territorio, comprese la realizzazione di           
infrastrutture, l'installazione di attrezzature in rete e la messa a            
coltura dei terreni; sono consentiti eventuali interventi e opere               
strettamente legati alle finalita' istitutive, autorizzati dall'Ente            
gestore e previsti dal Programma di gestione;                                   
b) sono vietati: - l'esercizio dell'attivita' venatoria e di pesca in           
qualsiasi forma; - la raccolta e la distruzione di uova e nidi e la             
distruzione o il danneggiamento di tane; - la raccolta dei funghi               
ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco; e' consentita           
la raccolta di castagne, per uso familiare, per i proprietari dei               
terreni; - l'accensione di fuochi; - il sorvolo, al di sotto di 1800            
m. di quota, di qualsiasi mezzo aereo (inclusi parapendii,                      
deltaplani, ultraleggeri), fatti salvi i casi di emergenza o                    
particolari casi autorizzati dall'Ente gestore per scopi strettamente           
inerenti alle finalita' istitutive;                                             
c) fatte salve attivita' di ricerca scientifica e documentazione,               
autorizzate dall'Ente di gestione in quanto consone alle finalita'              
istitutive o previste nel Programma di gestione, sono vietati: - il             
prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della              
fauna selvatica; - l'introduzione volontaria di specie vegetali o               
animali estranee agli elementi tipici dei luoghi e agli ecosistemi              
esistenti; - la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto            
o in parte della flora spontanea, del suolo della lettiera; - la                
raccolta e l'asportazione di minerali e rocce;                                  
d) e' vietato il taglio del bosco e del sottobosco, salvo eventuali             
interventi indicati nel Programma di gestione per finalita' di                  
miglioramento ecologico e strutturale;                                          
e) non sono consentite pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti           
all'allevamento, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente                
gestore finalizzate al mantenimento di praterie secondarie;                     
f) l'accesso all'area con mezzi motorizzati e' consentito                       
esclusivamente per esigenze di servizio della popolazione residente             
e/o proprietaria, di pubblica utilita' su autorizzazione dell'Ente              
gestore, di gestione, vigilanza, controllo e di emergenza: lungo le             
strade di uso pubblico, lungo le strade di uso privato, se                      
consenzienti i proprietari, ed eventualmente al di fuori dei luoghi             
precedenti;                                                                     
g) l'accesso ai visitatori e' consentito esclusivamente lungo i                 
sentieri predisposti e segnalati, nelle forme, nei modi e nei tempi             
regolamentati dal Programma di gestione.                                        
Zona B di protezione generale:                                                  
per la Zona B valgono le norme stabilite per la Zona A, con                     
riferimento alle lettere a, b, c, d, e, f, g con le eccezioni di                
seguito specificate:                                                            
a) sono consentite attivita' edilizie volte al recupero                         
dell'esistente attraverso interventi di restauro, di restauro                   
scientifico, di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e           
straordinaria dei manufatti, nonche' l'eventuale messa a coltura di             
terreni, da parte dei proprietari, previa autorizzazione dell'Ente              
gestore;                                                                        
b) e' fatta salva la possibilita' di limitate raccolte di prodotti              
del bosco e del sottobosco, secondo quanto specificato nel Programma            
di gestione;                                                                    
c) sono fatte salve: - per le aree forestali, la possibilita' di                
limitate raccolte di lettiera o terriccio per esigenze familiari                
locali; - per le aree agricole, la possibilita' di introdurre specie            
vegetali coltivate; - per i prato-pascoli, eventuali interventi                 
finalizzati al loro mantenimento, previsti dal Programma di                     
gestione;                                                                       
d) l'utilizzo del bosco e' consentito, nel rispetto delle                       
prescrizioni di massima e di polizia forestale, secondo le modalita'            
stabilite dal Programma di gestione della Riserva;                              
e) le pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti all'allevamento            
sono consentite secondo quanto indicato dal Programma di gestione;              
considerato inoltre che il Piano Territoriale di Coordinamento                  
Provinciale (PTCP) della Provincia di Parma, approvato con                      
deliberazione del Consiglio provinciale n. 71 del 25 luglio 2003,               
individua le aree da annettere alla Riserva come "Zona di particolare           
interesse paesaggistico-ambientale" sottoponendole alla salvaguardia            
di cui all'art. 14 e l'area di cui si propone l'esclusione dal                  
perimetro della Riserva come "Zona di tutela naturalistica" di cui              
all'art. 20;                                                                    
ritenuto inoltre che la zonizzazione proposta dal Comune di Fornovo             
di Taro, d'intesa con il Comune di Terenzo, per i territori di cui si           
richiede l'annessione, risulta coerente con i caratteri e i contenuti           
naturalistici propri dei diversi ambiti e garantisce un'efficace                
azione di tutela specifica;                                                     
sentito il parere favorevole del Comitato Consultivo regionale per              
l'Ambiente Naturale espresso nella seduta del 13 ottobre 2004, sulla            
proposta dei Comuni interessati, ad eccezione di quanto previsto per            
l'Area 8 ritenuta meritevole di inserimento nel perimetro della                 
Riserva, sulla base dei contenuti naturalistici ivi presenti;                   
attestata la regolarita' amministrativa espressa dal Direttore                  
generale Ambiente, Difesa del suolo e della costa, dr.ssa Leopolda              
Boschetti, ai sensi dell'art. 37, quarto comma della L.R. 43/01 e               
della propria deliberazione 447/03;                                             
su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Ambiente e Sviluppo                 
sostenibile;                                                                    
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) di recepire quanto indicato dal parere del Comitato Consultivo               
Regionale per l'Ambiente Naturale circa la proposta di inclusione               
dell'Area 8 nel perimetro della Riserva naturale orientata Monte                
Prinzera rispetto a quanto gia' avanzato dai Comuni di Fornovo di               
Taro e Terenzo, ai fini di una piu' efficace e completa funzione di             
tutela dell'area protetta;                                                      
2) di proporre, a norma dell'art. 22 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11,           
la modifica dell'atto istitutivo della "Riserva naturale orientata              
Monte Prinzera" (del. cons. regionale n. 422 del 23/4/1991),                    
relativamente a:                                                                
I. Perimetro e zonizzazione secondo l'allegata planimetria C.T.R., in           
scala 1:10.000, che costituisce parte integrante e sostanziale della            
presente deliberazione;                                                         
II. punto 1 Perimetrazione e zonizzazione come di seguito integrato:            
la zonizzazione e' cosi' definita:                                              
- Zona A di protezione speciale, caratterizzata dagli elementi di               
maggior pregio e fragilita', distinta a sua volta nelle seguenti                
sottozone:                                                                      
- ASO - Aree Speciali Ofiolitiche, caratterizzate dalla presenza di             
substrati ofiolitici;                                                           
- ASS - Aree Speciali Sedimentarie, aventi substrati sedimentari e              
caratterizzate da elementi di elevata rappresentativita' e                      
significativita' per il territorio della Riserva: formazioni                    
calanchive, praterie xerofile, vegetazione igrofila, aree umide,                
castagneti da frutto relitti.                                                   
- Zona B di protezione generale, comprendente la residua superficie             
della Riserva.                                                                  
III. punto 3 Norme di attuazione e tutela come di seguito                       
sostituito:                                                                     
Zona A di protezione speciale:                                                  
a) e' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione               
morfologica e ambientale del territorio, comprese la realizzazione di           
infrastrutture, l'installazione di attrezzature in rete e la messa a            
coltura dei terreni; sono consentiti eventuali interventi e opere               
strettamente legati alle finalita' istitutive, autorizzati dall'Ente            
gestore e previsti dal Programma di gestione;                                   
b) sono vietati: - l'esercizio dell'attivita' venatoria e di pesca in           
qualsiasi forma; - la raccolta e la distruzione di uova e nidi e la             
distruzione o il danneggiamento di tane; - la raccolta dei funghi               
ipogei ed epigei e degli altri prodotti del sottobosco; e' consentita           
la raccolta di castagne, per uso familiare, per i proprietari dei               
terreni; - l'accensione di fuochi; - il sorvolo, al di sotto di 1800            
m. di quota, di qualsiasi mezzo aereo (inclusi parapendii,                      
deltaplani, ultraleggeri), fatti salvi i casi di emergenza o                    
particolari casi autorizzati dall'Ente gestore per scopi strettamente           
inerenti alle finalita' istitutive;                                             
c) fatte salve attivita' di ricerca scientifica e documentazione,               
autorizzate dall'Ente di gestione in quanto consone alle finalita'              
istitutive o previste nel Programma di gestione, sono vietati: - il             
prelievo, la cattura, l'uccisione e il disturbo intenzionale della              
fauna selvatica; - l'introduzione volontaria di specie vegetali o               
animali estranee agli elementi tipici dei luoghi e agli ecosistemi              
esistenti; - la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto            
o in parte della flora spontanea, del suolo della lettiera; - la                
raccolta e l'asportazione di minerali e rocce;                                  
d) e' vietato il taglio del bosco e del sottobosco, salvo eventuali             
interventi indicati nel Programma di gestione per finalita' di                  
miglioramento ecologico e strutturale;                                          
e) non sono consentite pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti           
all'allevamento, fatte salve specifiche autorizzazioni dell'Ente                
gestore finalizzate al mantenimento di praterie secondarie;                     
f) l'accesso all'area con mezzi motorizzati e' consentito                       
esclusivamente per esigenze di servizio della popolazione residente             
e/o proprietaria, di pubblica utilita' su autorizzazione dell'Ente              
gestore, di gestione, vigilanza, controllo e di emergenza: lungo le             
strade di uso pubblico, lungo le strade di uso privato, se                      
consenzienti i proprietari, ed eventualmente al di fuori dei luoghi             
precedenti;                                                                     
g) l'accesso ai visitatori e' consentito esclusivamente lungo i                 
sentieri predisposti e segnalati, nelle forme, nei modi e nei tempi             
regolamentati dal Programma di gestione.                                        
Zona B di protezione generale:                                                  
per la Zona B valgono le norme stabilite per la Zona A, con                     
riferimento alle lettere a, b, c, d, e, f, g con le eccezioni di                
seguito specificate:                                                            
a) sono consentite attivita' edilizie volte al recupero                         
dell'esistente attraverso interventi di restauro, di restauro                   
scientifico, di risanamento conservativo, di manutenzione ordinaria e           
straordinaria dei manufatti, nonche' l'eventuale messa a coltura di             
terreni, da parte dei proprietari, previa autorizzazione dell'Ente              
gestore;                                                                        
b) e' fatta salva la possibilita' di limitate raccolte di prodotti              
del bosco e del sottobosco, secondo quanto specificato nel Programma            
di gestione;                                                                    
c) sono fatte salve: - per le aree forestali, la possibilita' di                
limitate raccolte di lettiera o terriccio per esigenze familiari                
locali; - per le aree agricole, la possibilita' di introdurre specie            
vegetali coltivate; - per i prato-pascoli, eventuali interventi                 
finalizzati al loro mantenimento, previsti dal Programma di                     
gestione;                                                                       
d) l'utilizzo del bosco e' consentito, nel rispetto delle                       
prescrizioni di massima e di polizia forestale, secondo le modalita'            
stabilite dal Programma di gestione della Riserva;                              
e) le pratiche di pascolo e altre attivita' inerenti all'allevamento            
sono consentite secondo quanto indicato dal Programma di gestione;              
3) di stabilire che la presente proposta sia pubblicata nel                     
Bollettino Ufficiale della Regione e depositata presso la Segreteria            
del Comune di Fornovo di Taro e del Comune di Terenzo per 60 giorni             
consecutivi; entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino                 
Ufficiale regionale chiunque puo' presentare osservazioni                       
inoltrandole direttamente alla Regione, Assessorato Agricoltura,                
Ambiente e Sviluppo sostenibile, ovvero al Comune di Fornovo di Taro            
che le raccoglie e le trasmette alla Regione corredate di un parere             
di merito.                                                                      
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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