REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO IX                                                        
       LA REVISIONE DELLO STATUTO                                               
          Art. 73                                                               
Norme transitorie e finali                                                      
1. Gli organi della Regione insediati alla data di entrata in vigore            
dello Statuto rimangono in carica fino alla fine della legislatura in           
corso.                                                                          
2. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno                
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello Statuto. Nelle             
more dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si applica ove               
possibile il Regolamento interno vigente.                                       
3. Le disposizioni previste dall'articolo 45, comma 2, ultimo                   
periodo, si applicano dalla legislatura successiva a quella in cui              
viene approvato lo Statuto.                                                     
4. Il nuovo Statuto entra in vigore il giorno successivo alla data di           
pubblicazione.                                                                  
5. La legge regionale detta altresi' norme in ordine all'attestazione           
della intervenuta approvazione della legge statutaria ai sensi                  
dell'articolo 123 della Costituzione, alla pubblicazione della legge            
medesima a fini notiziali ed al suo tempestivo invio al Governo.                
6. L'abrogazione dello Statuto e' ammessa solo se accompagnata da un            
nuovo Statuto che lo sostituisce secondo le norme costituzionali.               
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale           
della Regione.                                                                  
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare           
come legge della Regione Emilia-Romagna.                                        
Bologna, 31 marzo 2005  VASCO ERRANI                                            
LAVORI PREPARATORI                                                              
Oggetto consiliare n. 5738 (VII legislatura) - Statuto della Regione            
Emilia-Romagna;                                                                 
- testo licenziato dalla Commissione Revisione dello Statuto in data            
16 aprile 2004, con relazione scritta del Presidente della                      
Commissione Paolo Zanca;                                                        
- approvato dal Consiglio regionale in prima lettura a maggioranza              
assoluta dei componenti l'Assemblea, nella seduta dell'1 luglio 2004,           
ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, con atto n. 137/2004;            
- approvato dal Consiglio regionale in seconda lettura, a maggioranza           
assoluta dei componenti l'Assemblea, nella seduta del 14 settembre              
2004, con atto n. 144/2004, con il medesimo oggetto e nell'identico             
testo dell'atto n. 137 dell'1 luglio 2004;                                      
- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 130 del 16               
settembre 2004 ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 25           
ottobre 2000, n. 29 e per l'esercizio di quanto previsto                        
dall'articolo 123 della Costituzione.                                           
Ricorso n. 99, depositato il 21 ottobre 2004, del Presidente del                
Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita'                   
costituzionale degli articoli: 2, comma 1, lett. f); 13, comma 1,               
lett. a); 15, comma 1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2;           
45, comma 2; 49, comma 2; 62, comma 3 dello Statuto della Regione               
Emilia-Romagna, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n.            
147 del 29 ottobre 2004;                                                        
- sentenza della Corte Costituzionale n. 379 pubblicata nella                   
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 15 dicembre 2004 che dichiara                      
l'illeggittimita' costituzionale dell'art. 45, comma 2, terzo                   
periodo; l'inammissibilita' delle questioni di legittimita'                     
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. f); non fondate le                   
questioni di legittimita' costituzionale degli articoli 13, comma 1,            
lett. a); 15, comma 1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2;           
49, comma 2; 62, comma 3;                                                       
- presa d'atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 379 del             
29 novembre 2004, con deliberazione del Consiglio regionale n. 638              
del 18 gennaio 2005.                                                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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