REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO VIII                                                      
            GARANZIE E CONTROLLI                                                
          Art. 72                                                               
Controllo di gestione e Corte dei Conti                                         
1. L'attivita' amministrativa e' soggetta al controllo di gestione.             
2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la                    
valutazione del rendimento e dei risultati dell'attivita'                       
amministrativa regionale.                                                       
3. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie             
istituzionali, puo' chiedere forme di collaborazione alla Sezione               
regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare             
gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione             
amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica.             
La richiesta puo' essere formulata anche d'intesa con il Consiglio              
delle Autonomie locali.                                                         
4. La Sezione di controllo della Corte dei Conti puo' essere                    
integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da             
due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal                   
Consiglio delle Autonomie locali.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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