LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VIII
GARANZIE E CONTROLLI
Art. 72
Controllo di gestione e Corte dei Conti
1. L'attivita' amministrativa e' soggetta al controllo di gestione.
2. La legge regionale determina strumenti e procedure per la
valutazione del rendimento e dei risultati dell'attivita'
amministrativa regionale.
3. L'Assemblea legislativa, nel rispetto delle reciproche autonomie
istituzionali, puo' chiedere forme di collaborazione alla Sezione
regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare
gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione
amministrativa, nonche' pareri in materia di contabilita' pubblica.
La richiesta puo' essere formulata anche d'intesa con il Consiglio
delle Autonomie locali.
4. La Sezione di controllo della Corte dei Conti puo' essere
integrata, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, da
due componenti designati rispettivamente dall'Assemblea e dal
Consiglio delle Autonomie locali.