LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 71
Abrogazioni e disapplicazioni di leggi
1. Sono abrogati gli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 8 del
1994.
2. Sono abrogati:
a) la legge regionale n. 11 del 1988 ad eccezione degli articoli 3 e
5;
b) gli articoli da 1 a 28 e l'articolo 31 della legge regionale 12
novembre 1992, n. 40 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 2 aprile
1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve
naturali", alla L.R. 27 maggio 1989, n. 19, "Istituzione del Parco
Storico di Monte Sole", nonche' alla L.R. 2 luglio 1988, n. 27
"Istituzione del Parco regionale del Delta del Po").
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge regionale
2 luglio 1988, n. 27 (Istituzione del Parco regionale del Delta del
Po).
4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 10 della legge regionale n. 26
del 1994, sono abrogati.
5. Per le amministrazioni di cui alla presente legge non rientranti
nella lettera g) del comma 2 dell'articolo 117 della Costituzione e'
disapplicato l'articolo 24 della legge n. 394 del 1991.