REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO VIII                                                      
            GARANZIE E CONTROLLI                                                
          Art. 70                                                               
Difensore civico                                                                
1. Il Difensore civico e' organo autonomo e indipendente della                  
Regione, a cui viene riconosciuta una propria autonomia finanziaria             
ed organizzativa.                                                               
2. Esso e' posto a garanzia dei diritti e degli interessi dei                   
cittadini nonche' delle formazioni sociali che esprimono interessi              
collettivi e diffusi. Svolge funzioni di promozione e stimolo della             
pubblica amministrazione.                                                       
3. Il Difensore civico e' nominato dall'Assemblea legislativa. La               
legge regionale determina modalita' di nomina che garantiscano                  
l'autonomia e l'indipendenza dell'organo.                                       
4. Il Difensore civico puo' segnalare alle Commissioni assembleari              
competenti situazioni di difficolta' e disagio dei cittadini,                   
nell'applicazione di norme regionali, avanzando proposte per                    
rimuoverne le cause. Le Commissioni competenti devono pronunciarsi              
sulle proposte avanzate entro trenta giorni.                                    
5. La legge determina, altresi', compiti, requisiti e modalita'                 
d'intervento del Difensore civico.                                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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