REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

           TITOLO VI                                                            
       DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                        
          Art. 70                                                               
Soppressione del Parco regionale                                                
dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"                                
1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino                
Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21            
maggio 2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco             
del Gigante", istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge                    
regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e               
delle riserve naturali) e' soppresso. Il Consorzio per la                       
realizzazione e la gestione del predetto Parco e' sciolto e posto in            
liquidazione.                                                                   
2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni                   
dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli                     
obiettivi, le condizioni e le modalita' per lo svolgimento della                
liquidazione e a disporre la nomina del liquidatore, attribuendo ad             
esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in               
particolare quelli per:                                                         
a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto                   
all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica            
21 maggio 2001, sulle modalita' del subentro dell'Ente Parco                    
Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che              
fanno capo al Consorzio;                                                        
b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti           
di competenza del Consorzio;                                                    
c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla               
chiusura di ogni attivita' del Consorzio e portare a conclusione                
sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.                                   
3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano            
territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non                   
ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino                     
Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei            
Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.             
4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di                 
entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a                  
termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto            
termine e' disposta con deliberazione della Giunta regionale. La                
soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha                
effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'articolo             
2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio               
2001.                                                                           
5. Il compenso del liquidatore e' a carico del bilancio di                      
liquidazione e non puo' essere superiore al 90 per cento                        
dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.                           
NOTE ALL'ART. 70                                                                
Comma 2                                                                         
1) Il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della              
Repubblica 21 maggio 2001, e' il seguente:                                      
"Art. 2                                                                         
6. Le modalita' del subentro dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino           
Tosco-Emiliano nei rapporti economici e giuridici facenti capo agli             
enti di gestione del Parco regionale Alto Appennino Reggiano e del              
Parco regionale Alta Val Parma e Val Cedra saranno definite previa              
stipula di un apposito accordo tra l'Ente Parco, la Regione                     
Emilia-Romagna, i consorzi di gestione dei due predetti parchi                  
regionali ed il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 15 della            
Legge n. 241 del 1990.".                                                        
Comma 4                                                                         
2) Il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della              
Repubblica 21 maggio 2001,  e' riportato nella nota al comma 2.                 

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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