LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 70
Soppressione del Parco regionale
dell'Alto Appennino Reggiano "Parco del Gigante"
1. A seguito dell'istituzione del Parco nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
maggio 2001, il Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano "Parco
del Gigante", istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge
regionale 2 aprile 1988, n. 11 (Disciplina dei parchi regionali e
delle riserve naturali) e' soppresso. Il Consorzio per la
realizzazione e la gestione del predetto Parco e' sciolto e posto in
liquidazione.
2. Il Consiglio del Consorzio provvede, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, a definire gli
obiettivi, le condizioni e le modalita' per lo svolgimento della
liquidazione e a disporre la nomina del liquidatore, attribuendo ad
esso tutti i poteri necessari per attuare detta liquidazione e in
particolare quelli per:
a) svolgere la trattativa e sottoscrivere l'accordo, previsto
all'articolo 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
21 maggio 2001, sulle modalita' del subentro dell'Ente Parco
Nazionale nelle funzioni e nei rapporti giuridici ed economici che
fanno capo al Consorzio;
b) dare attuazione all'accordo stesso attraverso gli atti conseguenti
di competenza del Consorzio;
c) provvedere al trasferimento dei beni e al trasferimento o alla
chiusura di ogni attivita' del Consorzio e portare a conclusione
sotto ogni altro aspetto la sua liquidazione.
3. Le disposizioni di uso e tutela del territorio previste dal Piano
territoriale del Parco trovano applicazione, per la parte non
ricompresa nel perimetro del Parco nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano, sino all'approvazione da parte della Provincia e dei
Comuni territorialmente interessati di nuovi strumenti urbanistici.
4. La messa in liquidazione del Consorzio decorre dalla data di
entrata in vigore della presente legge e deve essere portata a
termine entro i successivi dodici mesi. L'eventuale proroga di detto
termine e' disposta con deliberazione della Giunta regionale. La
soppressione del Parco regionale dell'Alto Appennino Reggiano ha
effetto secondo i termini definiti nell'accordo di cui all'articolo
2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio
2001.
5. Il compenso del liquidatore e' a carico del bilancio di
liquidazione e non puo' essere superiore al 90 per cento
dell'emolumento mensile del Presidente del Consorzio.
NOTE ALL'ART. 70
Comma 2
1) Il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 maggio 2001, e' il seguente:
"Art. 2
6. Le modalita' del subentro dell'Ente Parco nazionale dell'Appennino
Tosco-Emiliano nei rapporti economici e giuridici facenti capo agli
enti di gestione del Parco regionale Alto Appennino Reggiano e del
Parco regionale Alta Val Parma e Val Cedra saranno definite previa
stipula di un apposito accordo tra l'Ente Parco, la Regione
Emilia-Romagna, i consorzi di gestione dei due predetti parchi
regionali ed il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 15 della
Legge n. 241 del 1990.".
Comma 4
2) Il testo dell'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 21 maggio 2001, e' riportato nella nota al comma 2.