REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO VII                                                       
         FINANZA, BILANCIO, DEMANIO                                             
          Art. 67                                                               
Competenze tributarie regionali                                                 
1. La Regione, con apposita legge, istituisce tributi propri, ne                
disciplina gli elementi costitutivi ed attuativi, in coordinamento              
con il sistema tributario nazionale e nel rispetto dei principi della           
Costituzione, del Trattato dell'Unione Europea e delle norme                    
comunitarie.                                                                    
2. La Regione puo' affidare ad appositi regolamenti l'attuazione e              
l'esecuzione delle leggi tributarie, stabilendo con legge principi e            
criteri direttivi secondo le norme e le procedure per i regolamenti             
previste dal presente Statuto.                                                  
3. Con legge la Regione recepisce e da' attuazione ai principi                  
contenuti nello statuto del contribuente, con particolare riferimento           
ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa              
irretroattivita'.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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