REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

           TITOLO VI                                                            
       DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                        
          Art. 67                                                               
Riserve naturali dello Stato                                                    
1. In attesa del trasferimento alla gestione regionale delle Riserve            
naturali dello Stato, la Regione promuove apposite intese                       
interistituzionali con le competenti Autorita' statali allo scopo di            
assicurare il raccordo gestionale delle stesse con il sistema                   
regionale delle Aree protette e dei siti della Rete natura 2000. Il             
procedimento di formazione e di adeguamento di Piani e Regolamenti              
delle Aree protette regionali contermini alle Riserve dello Stato               
dovra' integrarsi e coordinarsi in un armonico assetto complessivo in           
quanto a verifica dei confini, regime di conservazione e                        
valorizzazione, strumenti e procedure progettuali, di gestione e                
monitoraggio.                                                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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