LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 66
Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti
1. All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali
esistenti, ai principi ed ai contenuti della presente legge, si
provvede attraverso il primo Programma e comunque entro e non oltre
un anno dall'approvazione della presente legge, attraverso intese tra
la Regione, le Province ed i Comuni territorialmente interessati.
L'intesa puo' confermare l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni
gestionali, di cui all'articolo 44, delle Riserve naturali regionali
esistenti agli attuali soggetti gestori.