REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

           TITOLO VI                                                            
       DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                        
          Art. 66                                                               
Adeguamento delle Riserve naturali regionali esistenti                          
1. All'adeguamento gestionale delle Riserve naturali regionali                  
esistenti, ai principi ed ai contenuti della presente legge, si                 
provvede attraverso il primo Programma e comunque entro e non oltre             
un anno dall'approvazione della presente legge, attraverso intese tra           
la Regione, le Province ed i Comuni territorialmente interessati.               
L'intesa puo' confermare l'attribuzione dell'esercizio delle funzioni           
gestionali, di cui all'articolo 44, delle Riserve naturali regionali            
esistenti agli attuali soggetti gestori.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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