LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6
DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000
TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 65
Disposizioni transitorie
1. Le Aree protette gia' istituite alla data di entrata in vigore
della presente legge mantengono la classificazione tipologica del
relativo atto istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi
gestionali avviene attraverso il primo Programma regionale. Entro sei
mesi dall'emanazione delle direttive regionali di cui all'articolo
10, comma 1, gli Enti di gestione provvedono all'aggiornamento dello
statuto.
2. Le previsioni e le norme di Piani e Regolamenti attualmente
vigenti conservano validita' fino alla loro scadenza. Le eventuali
varianti sono approvate con le procedure e le modalita' definite
dalla presente legge.
3. Agli strumenti di attuazione dei Piani territoriali dei Parchi
gia' approvati si applicano le disposizioni previgenti.
4. I Piani territoriali adottati prima dell'entrata in vigore della
legge regionale n. 20 del 2000 e osservati dalla Regione alla data di
entrata in vigore della presente legge sono approvati e diventano
efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione
previgente.
5. Il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale
costituito in base alla normativa previgente rimane in carica fino
alla istituzione dello stesso ai sensi dell'articolo 8 della presente
legge.
6. Fino alla costituzione degli Enti di gestione delle Aree protette,
la competenza di cui all'articolo 60, comma 6, spetta al Presidente
della Provincia territorialmente interessata.