REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

           TITOLO VI                                                            
       DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                        
          Art. 65                                                               
Disposizioni transitorie                                                        
1. Le Aree protette gia' istituite alla data di entrata in vigore               
della presente legge mantengono la classificazione tipologica del               
relativo atto istitutivo. La specificazione dei loro obiettivi                  
gestionali avviene attraverso il primo Programma regionale. Entro sei           
mesi dall'emanazione delle direttive regionali di cui all'articolo              
10, comma 1, gli Enti di gestione provvedono all'aggiornamento dello            
statuto.                                                                        
2. Le previsioni e le norme di Piani e Regolamenti attualmente                  
vigenti conservano validita' fino alla loro scadenza. Le eventuali              
varianti sono approvate con le procedure e le modalita' definite                
dalla presente legge.                                                           
3. Agli strumenti di attuazione dei Piani territoriali dei Parchi               
gia' approvati si applicano le disposizioni previgenti.                         
4. I Piani territoriali adottati prima dell'entrata in vigore della             
legge regionale n. 20 del 2000 e osservati dalla Regione alla data di           
entrata in vigore della presente legge sono approvati e diventano               
efficaci secondo le disposizioni stabilite dalla legislazione                   
previgente.                                                                     
5. Il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale                     
costituito in base alla normativa previgente rimane in carica fino              
alla istituzione dello stesso ai sensi dell'articolo 8 della presente           
legge.                                                                          
6. Fino alla costituzione degli Enti di gestione delle Aree protette,           
la competenza di cui all'articolo 60, comma 6, spetta al Presidente             
della Provincia territorialmente interessata.                                   

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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