REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO VI                                                        
           IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE                                  
CAPO I                                                                          
Rapporti istituzionali                                                          
          Art. 64                                                               
Enti, aziende, societa' e associazioni                                          
1. La Regione, per attivita' inerenti allo sviluppo economico,                  
sociale e culturale o ai servizi di rilevanza regionale puo', con               
legge, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, promuovere            
e istituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed                    
amministrativa e puo' partecipare a societa', associazioni o                    
fondazioni. L'istituzione di enti o aziende o la partecipazione a               
societa', associazioni o fondazioni avviene nel rispetto dei principi           
di proporzionalita' e deve essere finalizzata allo svolgimento di               
attivita' di interesse generale dei cittadini, singoli o associati.             
2. La legge istitutiva degli enti e delle aziende regionali determina           
i principi generali della loro autonomia, attivita' e organizzazione,           
nonche' quelli relativi all'approvazione dei bilanci preventivi e               
consuntivi ed ai controlli atti ad assicurare la conformita' della              
loro azione agli indirizzi fissati. Determina altresi' le modalita'             
atte ad assicurare la partecipazione e il controllo degli utenti e              
dei soggetti direttamente interessati all'attivita' svolta dagli enti           
e dalle aziende regionali.                                                      
3. La partecipazione a societa', associazioni o fondazioni e'                   
autorizzata con legge, che ne determina la misura, i presupposti, le            
condizioni ed autorizza eventuali modifiche. Nel caso in cui la                 
Regione si avvalga di realta' autonomamente promosse da cittadini               
singoli o associati, per le finalita' di cui al comma 1, determina              
anche le modalita' di controllo e verifica a cui le stesse sono                 
assoggettate.                                                                   
4. L'Assemblea legislativa e' informata preventivamente in modo                 
adeguato sul contenuto dell'atto costitutivo, dello statuto e degli             
eventuali patti parasociali, nonche' riguardo alle eventuali loro               
modifiche.                                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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