REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

           TITOLO VI                                                            
       DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI                                        
          Art. 64                                                               
Primo programma regionale per le Aree protette                                  
e i siti della Rete natura 2000                                                 
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la               
Giunta regionale elabora le linee guida per la formazione del                   
Programma regionale di cui all'articolo 12; le Province, gli Enti di            
gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali provvedono            
alla stesura dei rapporti di loro competenza, di cui agli articoli              
14, comma 1, e 15, comma 1, entro i successivi sei mesi; il primo               
Programma regionale per le Aree protette e i siti della Rete natura             
2000 e' presentato dalla Giunta regionale all'approvazione del                  
Consiglio entro gli ulteriori sei mesi.                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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