REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

            TITOLO V                                                            
       SANZIONI IN MATERIA DI FLORA                                             
       E POLIZIA FORESTALE                                                      
          Art. 63                                                               
Sanzioni in materia di polizia forestale                                        
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui           
all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, per le violazioni in               
materia di polizia forestale compiute sull'intero territorio                    
regionale si applica:                                                           
a) per le violazioni di cui all'articolo 1 della legge 9 ottobre 1967           
n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia                      
forestale), la sanzione amministrativa da Euro 25,00 ad Euro 250,00;            
b) per le violazioni di cui all'articolo 2 della legge n. 950 del               
1967, la sanzione amministrativa da Euro 15,00 ad Euro 150,00;                  
c) per le violazioni di cui all'articolo 3 della legge n. 950 del               
1967, la sanzione amministrativa da Euro 50,00 ad Euro 500,00.                  
NOTE ALL'ART. 63                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 della Legge 8 luglio1986, n. 349 e'                    
riportato nella nota all'art. 60.                                               
2) Il testo dell'art. 1 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 1                                                                         
Per la violazione delle norme di polizia forestale contenute nei                
regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, si           
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima            
di lire 4.000 e massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso            
di lire 4.000, per:                                                             
a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in                  
violazione ai suddetti regolamenti;                                             
b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad "albero di Natale"                   
trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno                      
regolamentare;                                                                  
c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione alle           
norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;                 
d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in                
violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta                       
antiparassitaria;                                                               
e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di pascolo            
stabiliti dai regolamenti medesimi. Qualora si tratti di bestiame               
ovino il limite minimo della sanzione di cui al primo comma e'                  
ridotto a lire 4.000 e il limite massimo a lire 10.000;                         
f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i               
terreni arbustali e cespugliati.".                                              
3) Il testo dell'art. 2 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 2                                                                         
Per le violazioni delle norme di polizia forestale contenute nei                
regolamenti di cui al precedente articolo si applica la sanzione                
amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 4.000 e                
massima di lire 10.000, e con un minimo in ogni caso di lire 4.000,             
per:                                                                            
a) ogni pianta o ceppaia, abbattuta in contrasto con le norme dei               
regolamenti relative alle modalita' dei tagli;                                  
b) ogni ceppaia non rinnovata in violazione delle norme dei                     
regolamenti relative ai cedui senza matricine;                                  
c) ogni ceppaia non rigovernata in violazione alle norme dei                    
regolamenti relative alle operazioni colturali dei boschi cedui;                
d) ogni ara o sua frazione, in caso di inosservanza delle norme dei             
regolamenti relative all'allestimento e sgombero delle tagliate e al            
ripristino dei boschi distrutti o deteriorati.".                                
4) Il testo dell'art. 3 della Legge 9 ottobre 1967 n. 950 e' il                 
seguente:                                                                       
"Art. 3                                                                         
Per le violazioni alle norme di polizia forestale contenute nei                 
regolamenti di cui all'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267,              
diverse da quelle indicate negli articoli precedenti, si applica la             
sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire               
100.000 e massima di lire 1.000.000.".                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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