REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO VI                                                        
           IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE                                  
CAPO I                                                                          
Rapporti istituzionali                                                          
          Art. 62                                                               
Principi dell'organizzazione regionale                                          
1. L'organizzazione regionale si basa sul principio della distinzione           
tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e           
le funzioni d'attuazione e di gestione. La competenza generale                  
all'adozione degli atti amministrativi d'attuazione e di gestione, in           
tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongono              
diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli           
atti deliberati dagli organi della Regione. I dirigenti sono                    
responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa e della             
gestione di loro competenza, nonche' dei relativi risultati.                    
2. La legge regionale determina i principi in ordine                            
all'organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui            
istituzione e disciplina e' dettata con i regolamenti relativi                  
all'organizzazione e al personale.                                              
3. Il rapporto di lavoro del personale regionale e' disciplinato in             
conformita' ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito                
dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa           
in relazione alle rispettive competenze. Alle strutture organizzative           
regionali si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi previsti           
dalla legge.                                                                    
4. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale dispongono di                  
adeguate strutture organizzative.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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