REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

            TITOLO V                                                            
       SANZIONI IN MATERIA DI FLORA                                             
       E POLIZIA FORESTALE                                                      
          Art. 62                                                               
Sanzioni in materia di flora regionale protetta                                 
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 1977 e'           
sostituito dal seguente:                                                        
"1. Per le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente                 
legge, si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 ad Euro            
250,00, avendo riguardo alla gravita' delle violazioni e ad eventuali           
reiterazioni del comportamento da parte di chi le ha commesse, con la           
confisca amministrativa delle specie erbacee, arbustive e arboree e             
dei prodotti del sottobosco oggetto della violazione.".                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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