REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO VI                                                        
           IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE                                  
CAPO I                                                                          
Rapporti istituzionali                                                          
          Art. 61                                                               
Procedimento amministrativo                                                     
1. La Regione, nell'ambito delle materie demandate alla propria                 
competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa, regola i               
procedimenti amministrativi in coerenza con le norme generali                   
sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel rispetto delle             
attribuzioni normative degli Enti locali.                                       
2. La legge regionale disciplina il procedimento amministrativo                 
garantendo la partecipazione e il diritto di accesso, nonche' il                
contraddittorio, dei soggetti direttamente interessati alla                     
formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge si ispira,                
altresi', ai principi della funzionalita' dell'azione amministrativa,           
della responsabilita' e della correttezza. La Regione favorisce                 
l'utilizzo di strumenti informatici.                                            
3. Gli atti e i provvedimenti amministrativi sono pubblici nei modi             
stabiliti dalla legge e devono essere motivati.                                 
4. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi,                  
persegue l'obiettivo di semplificazione, accelerazione e definizione            
di tempi certi dei procedimenti, anche al fine di facilitare                    
l'accesso ai servizi della pubblica Amministrazione da parte dei                
cittadini.                                                                      
5. Tutti i soggetti interessati hanno diritto di ottenere copia degli           
atti e dei provvedimenti. I diretti interessati hanno diritto di                
ottenere, a richiesta, copia degli atti preparatori dei provvedimenti           
di cui sono destinatari.                                                        
6. Il diritto di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi              
non puo' essere limitato se non con atto motivato e nei soli casi e             
modi previsti dalla legge.                                                      

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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