REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

           TITOLO IV                                                            
      DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE                                    
      ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                         
          Art. 61                                                               
Finanziamento del sistema regionale delle Aree protette                         
1. Le risorse finanziarie regionali destinate al funzionamento del              
sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete            
natura 2000, ripartite secondo le modalita' definite nel programma              
regionale di cui all'articolo 12, riguardano:                                   
a) fondi destinati alla promozione del sistema regionale, di sue                
parti o componenti, di diretta gestione da parte della Giunta                   
regionale;                                                                      
b) fondi destinati alla gestione delle Aree protette e dei siti della           
Rete natura 2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti             
di gestione dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali secondo            
principi di adeguatezza;                                                        
c) fondi destinati agli investimenti per la conservazione ambientale            
e la valorizzazione delle Aree protette e dei siti della Rete natura            
2000 da assegnare direttamente alle Province, agli Enti di gestione             
dei Parchi regionali e dei Parchi interregionali.                               
2. Il riparto delle risorse finanziarie di cui al comma 1, a favore             
degli Enti di gestione delle Aree protette e dei siti della Rete                
natura 2000, privilegia le iniziative, i progetti ed i programmi                
promossi e realizzati congiuntamente da piu' Aree protette                      
appartenenti ai medesimi sistemi territoriali-ambientali o agli                 
stessi ambiti provinciali. Le previsioni di cui al comma 6                      
dell'articolo 18 trovano applicazione previa deliberazione del                  
Consiglio regionale che a tal fine ridetermina il quadro finanziario            
generale e i criteri di riparto delle disponibilita' finanziarie per            
la gestione e gli investimenti previsti dalla lettera a) del comma 2            
dell'articolo 12.                                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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