REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

               TITOLO VI                                                        
           IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE                                  
CAPO I                                                                          
Rapporti istituzionali                                                          
          Art. 60                                                               
Principi dell'attivita' amministrativa regionale                                
1. L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi            
di democrazia, trasparenza, efficacia, economicita', chiarezza delle            
norme e semplificazione delle procedure.                                        
2. La Regione, conformemente ai principi previsti dall'articolo 118             
della Costituzione, esercita le funzioni che richiedono un esercizio            
unitario a livello regionale e svolge verifiche sulle funzioni                  
amministrative attribuite agli Enti locali. I programmi regionali               
sono deliberati in base a norme che assicurano il concorso degli Enti           
locali.                                                                         
3. Nel determinare l'allocazione di funzioni a livello locale, la               
legge regionale assicura la copertura finanziaria e la necessaria               
dotazione di personale e prevede procedure per la verifica                      
dell'utilizzo dei fondi assegnati.                                              
4. La Regione, tramite un proprio organo di governo, esercita il                
potere sostitutivo sugli Enti locali nei casi in cui vi sia                     
un'accertata e persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di           
funzioni conferite e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del                 
sistema regionale e locale e dei cittadini. La legge regionale                  
stabilisce le garanzie procedimentali per l'Ente locale interessato,            
secondo il principio di leale collaborazione. Nelle forme stabilite             
dalla legge, la Regione verifica la realizzazione dei programmi la              
cui attuazione e' demandata agli Enti locali, nel rispetto                      
dell'autonomia degli stessi.                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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