REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

           TITOLO IV                                                            
      DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE                                    
      ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                         
          Art. 60                                                               
Sanzioni in materia di Aree protette                                            
1. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui           
all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del              
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) e le            
sanzioni penali di cui alla legge n. 394 del 1991 e alle altre leggi            
vigenti, a chiunque violi le disposizioni contenute:                            
a) nei Piani e nei Regolamenti dei parchi;                                      
b) negli atti istitutivi e nei Regolamenti delle Riserve naturali;              
c) nelle misure di conservazione dei siti della Rete natura 2000;               
d) negli strumenti di pianificazione e regolamentazione delle Aree di           
riequilibrio ecologico e dei paesaggi protetti;                                 
e) nelle norme di salvaguardia di cui all'articolo 17, comma 2,                 
lettera b);                                                                     
e' applicabile, salvo che la fattispecie sia disciplinata al comma 2,           
una sanzione pecuniaria da Euro 250,00 ad Euro 2.500,00. Nei casi di            
particolare tenuita' la sanzione va da Euro 25,00 a Euro 250,00.                
2. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono cosi'                 
determinate:                                                                    
a) da Euro 25,00 ad Euro 250,00 per l'estirpazione o l'abbattimento             
di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base alla                      
legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area                     
protetta;                                                                       
b) da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 per la cattura o l'uccisione di              
ogni capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base alla                 
legislazione statale o regionale o alla normativa dell'area                     
protetta;                                                                       
c) da Euro 250,00 a Euro 2.500,00 per la realizzazione di attivita',            
opere o interventi che non comportano trasformazioni                            
geomorfologiche;                                                                
d) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per la realizzazione di                   
attivita', opere o interventi che comportano trasformazioni                     
geomorfologiche, nonche' per la realizzazione di attivita' edilizie             
ed impiantistiche, ivi compresa l'apertura di nuove strade, in                  
difformita' dalle salvaguardie, previsioni e norme degli strumenti di           
cui al comma 1;                                                                 
e) da Euro 2.000,00 ad Euro 20.000,00 per il danneggiamento, la                 
perturbazione o l'alterazione di habitat naturali e seminaturali e di           
habitat di specie animali e vegetali protette ai sensi della                    
direttiva n. 92/43/CEE.                                                         
3. Oltre alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 puo' essere altresi'               
ordinata la riduzione in pristino dei luoghi a spese del                        
trasgressore. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in              
pristino entro un congruo termine l'Ente di gestione procede                    
all'esecuzione in danno degli obbligati.                                        
4. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto              
eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti.                        
5. La tipologia e l'entita' della sanzione, irrogata dal soggetto               
gestore dell'area protetta o del sito, sara' stabilita in base alla             
gravita' dell'infrazione desunta:                                               
a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo e dalle modalita'           
dell'azione;                                                                    
b) dall'entita' del danno effettivamente cagionato;                             
c) dal pregio del bene danneggiato;                                             
d) dalla possibilita' e dall'efficacia dei ripristini effettivamente            
conseguibili;                                                                   
e) dall'eventualita' di altre forme praticabili di riduzione o                  
compensazione del danno.                                                        
6. All'Ente di gestione dell'area protetta compete l'irrogazione                
della sanzione e la relativa definizione dei criteri di                         
applicazione.                                                                   
7. I proventi delle sanzioni spettano all'Ente di gestione dell'area            
protetta.                                                                       
8. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui            
all'articolo 60 trova applicazione la legge 24 novembre 1981, n. 689            
(Modifiche al sistema penale).                                                  
NOTA ALL'ART. 60                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art. 18 della Legge 8 luglio  1986, n. 349 e' il               
seguente:                                                                       
"Art. 18                                                                        
1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di            
legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta               
l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o              
distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al               
risarcimento nei confronti dello Stato.                                         
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione                 
appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei Conti,            
di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10           
gennaio 1957, n. 3.                                                             
3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata           
in sede penale, e' promossa dallo Stato, nonche' dagli enti                     
territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.                
4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al           
fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti               
legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei           
quali siano a conoscenza.                                                       
5. Le associazioni individuate in base all'articolo 13 della presente           
legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e                    
ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento            
di atti illegittimi.                                                            
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del            
danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque             
conto della gravita' della colpa individuale, del costo necessario              
per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in                 
conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.                   
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno                  
risponde nei limiti della piu' propria responsabilita' individuale.             
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il           
ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.                     
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti              
dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo                
unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle               
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14                
aprile 1910, n. 639.                                                            
9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore               
dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi                
comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore              
dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono                 
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate,           
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della                       
programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire                 
nell'a'mbito di apposita unita' previsionale di base dello stato di             
previsione del Ministero dell'ambiente, al fine di finanziare, anche            
in via di anticipazione:                                                        
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in           
sicurezza dei siti inquinati, con priorita' per le aree per le quali            
ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;                            
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale              
delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno             
ambientale;                                                                     
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel                  
programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti                
inquinati di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 9 dicembre                
1998, n. 426.                                                                   
9-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto             
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione                 
economica, sono disciplinate le modalita' di funzionamento e di                 
accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per           
il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.".                   

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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