PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

COMUNICATO

Titolo II - Decisione relativa alla procedura di verifica (screening) riguardante il progetto di ampliamento di attivita' di trattamento motori di autovetture, localizzato nel comune di Cesena, Via Ruffio n. 1015

L'Autorita' competente Provincia di Forli'-Cesena comunica la                   
decisione in merito alla procedura di verifica riguardante il                   
progetto di ampliamento di attivita' di trattamento motori di                   
autovetture, localizzato nel comune di Cesena, Via Ruffio n. 1015.              
Il progetto e' presentato dalla ditta Pagliarani Natale & C. Snc.               
Il progetto e' localizzato a Cesena, in Via Ruffio n. 1015.                     
Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della                
provincia di Forli'-Cesena.                                                     
Ai sensi del Titolo II della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come                    
modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35, l'Autorita' competente           
: Provincia di Forli'-Cesena, con atto di Giunta provinciale prot. n.           
89817/429 del 30/11/2004, ha assunto la seguente decisione:                     
LA GIUNTA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA                                      
(omissis)  delibera:                                                            
a) di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio            
1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni, in                       
considerazione dello scarso rilievo degli interventi di progetto ed             
in considerazione dei limitati impatti attesi dall'esercizio                    
dell'attivita' prevista, il progetto relativo all'ampliamento di                
attivita' di trattamento motori di autovetture, localizzato nel                 
Comune di Cesena, Via Ruffio n. 1015 - presentato dalla ditta                   
Pagliarani Natale & C. Snc, dall'ulteriore procedura di VIA con le              
seguenti prescrizioni:                                                          
1. nella successiva fase di approvazione del progetto di adeguamento            
dell'impianto ai requisiti tecnici definiti dal DLgs 209/03 e                   
contestuale autorizzazione al richiesto aumento della quantita'                 
massima dei rifiuti trattabili, da 25.000 a 31.000 tonnellate annue,            
secondo le procedure precisate dal DLgs 22/97, dovra' essere                    
verificata e garantita la rispondenza di tutti gli elementi                     
progettuali previsti, quali l'area di stoccaggio/deposito (platea),             
del nuovo sedimentatore, che integra il sistema di depurazione                  
esistente, dei sistemi di connessione alla fognatura, in termini di             
stabilita' nel tempo delle condizioni di funzionamento e di elevata             
protezione nei confronti di possibili dispersioni di sostanze                   
idroinquinanti e contaminazioni della falda freatica;                           
2. in fase di cantiere dovranno inoltre essere messe in atto tutte le           
misure di mitigazione necessarie ad evitare un peggioramento della              
qualita' dell'aria nella zona legato alla dispersione di polveri                
sospese e inquinanti atmosferici prodotti dal funzionamento dei mezzi           
d'opera e dalle attivita' previste in tale fase, al fine di garantire           
il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria stabiliti dalla                    
normativa vigente e garantire la salute pubblica. In particolare, al            
fine di limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti           
dalla movimentazione dei materiali, dall'esercizio di impianti fissi            
e dalla movimentazione dei mezzi su sede stradale di cantiere si                
prescrive quanto segue: (a) per l'eventuale impianto di betonaggio e            
altri impianti fissi, e' necessario prevedere sistemi di abbattimento           
per le polveri in corrispondenza degli sfiati da serbatoi e                     
miscelatori durante il carico, lo scarico e la lavorazione; (b) si              
dovra' prevedere la copertura dei depositi temporanei di terre, dei             
depositi di materie prime ed inerti ponendo particolare attenzione a            
non localizzarli in prossimita' delle aree residenziali o                       
caratterizzate dalla presenza di ricettori poste a margine dell'area            
di cantiere; (c) le vie di transito non asfaltate dovranno essere               
adeguatamente umidificate; (d) i cassoni per il trasporto degli                 
inerti dovranno essere ricoperti con teloni;                                    
3. durante le attivita' di cantiere dovranno essere messi in atto               
tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore             
sia mediante l'impiego delle piu' idonee attrezzature operanti in               
conformita' alle direttive CE in materia di emissione acustica                  
ambientale, sia mediante una adeguata organizzazione delle singole              
attivita', sia mediante la eventualmente necessaria realizzazione di            
misure di mitigazione temporanee (come ad esempio barriere mobili o             
rilevati temporanei o altro), al fine di garantire il rispetto dei              
valori limite vigenti in prossimita' di tutti i ricettori presenti              
durante le fasi di cantiere previste e nei periodi di loro                      
attivita';                                                                      
4. in merito alle attivita' di cantiere dovra' comunque essere                  
rispettato quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale           
21 gennaio 2002, n. 45 - Criteri per il rilascio delle autorizzazioni           
per particolari attivita' ai sensi dell'articolo 11, comma 1 della              
L.R. 9 maggio 2001, n. 15;                                                      
5. in fase post operam di esercizio a regime si ritiene necessario              
che vengano effettuati i rilievi fonometrici di verifica secondo le             
modalita' di seguito descritte: (a) devono essere eseguiti, secondo             
le modalita' stabilite dalla normativa vigente, rilievi atti a                  
determinare il rispetto dei valori limite differenziali di rumore in            
periodo diurno in prossimita' dei ricettori presenti maggiormente               
prossimi all'area dell'impianto (ricettori 1, 2, 3, 4, 5 considerati            
nello studio presentato). Tali rilievi vanno eseguiti all'interno               
degli ambienti abitativi monitorando il rumore residuo in assenza di            
attivita' di lavorazione e il livello equivalente di rumore                     
ambientale con cava in attivita'; (b) devono essere eseguiti rilievi            
in esterno del livello di rumore ambientale in periodo diurno, in               
prossimita' dei ricettori maggiormente prossimi all'area                        
dell'impianto (ricettori 1, 2, 3, 4, 5 considerati nello studio                 
presentato), secondo le modalita' stabilite dalla normativa vigente,            
in fase di esercizio, al fine di verificare i possibili incrementi di           
rumorosita' prodotti dalla attivita' in esame rispetto ai livelli               
esistenti e il rispetto dei valori limite vigenti nelle aree                    
monitorate; (c) il monitoraggio e le analisi di cui ai punti                    
precedenti dovranno essere eseguiti da ARPA, entro 3 mesi dalla data            
di rilascio della autorizzazione ex art. 28, DLgs 22/97, secondo le             
modalita' e i criteri da essa definiti e con oneri a carico della               
societa' proponente. Tutti i risultati e le relative elaborazioni e             
conclusioni dovranno essere trasmessi all'Amministrazione provinciale           
di Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale ed alla                  
societa' proponente; (d) in caso di verifica da parte di ARPA del               
mancato rispetto dei limiti vigenti, dovranno essere progettati e               
realizzati dalla societa' proponente, a proprio carico e entro 6 mesi           
dal ricevimento da parte di ARPA dei risultati del monitoraggio                 
effettuato, adeguati interventi di mitigazione e bonifica acustica              
necessari per garantire il rispetto di tutti i limiti vigenti presso            
tutti i ricettori presenti; (e) le comunicazioni di messa in                    
esercizio dell'attivita' dovranno essere trasmesse a cura del                   
proponente, ad ARPA ed all'Amministrazione provinciale di                       
Forli'-Cesena, Servizio Pianificazione territoriale;                            
6. diversamente da quanto indicato nella documentazione presentata              
non e' ammesso il riutilizzo delle acque reflue industriali per                 
l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale e gli                    
eventuali volumi idrici eccedenti il fabbisogno aziendale dovranno              
essere conferiti esclusivamente in acque superficiali per la quale la           
ditta proponente e', peraltro, gia' in possesso di regolare                     
autorizzazione allo scarico;                                                    
b) di quantificare in Euro 41,80, pari allo 0,02 % del costo stimato            
dell'intervento, come determinato in parte narrativa, le spese                  
istruttorie che, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 9/99 e successive             
modifiche ed integrazioni sono a carico del proponente;                         
c) di trasmettere la presente delibera alla ditta Pagliarani Natale &           
C. Snc - Via Ruffio n. 1015 Cesena ed allo Sportello Unico per le               
Imprese del Settore Sviluppo economico del Comune di Cesena;                    
d) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante              
l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4 del           
DLgs 18 agosto 2000, n. 267;                                                    
e) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione,           
ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e                
successive modificazioni ed integrazioni, il presente partito di                
deliberazione;                                                                  
f) di trasmettere il presente atto al Servizio Pianificazione                   
territoriale per il seguito di competenza e al Servizio Risorse                 
idriche, atmosferiche e Smaltimento Rifiuti.                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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