REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

           TITOLO IV                                                            
      DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE                                    
      ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                         
          Art. 59                                                               
Indennizzi e contributi                                                         
1. Qualora le modificazioni delle destinazioni d'uso o degli assetti            
colturali in atto, previsti dal Piano territoriale del Parco,                   
dall'atto istitutivo o dal Regolamento della Riserva, comportino                
riduzione del reddito, il soggetto gestore provvedera' nei confronti            
dei proprietari o dei conduttori dei fondi al conseguente indennizzo            
secondo criteri e parametri perequativi definiti dai Regolamenti del            
Parco e della Riserva; il mancato o ridotto reddito deve essere                 
documentato in riferimento ai mutamenti intervenuti, rispetto                   
all'assetto precedente, a seguito dell'entrata in vigore di Piani e             
Regolamenti, attraverso effettivi e quantificabili riscontri.                   
2. Non sono indennizzabili redditi mancati o ridotti per cause                  
imputabili o collegate alla tutela e conservazione paesaggistica ed             
ambientale, secondo i vincoli o condizionamenti derivanti da assetti            
specifici comunque preesistenti al regime speciale di area protetta.            
3. Ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine              
dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve e' dovuto un                    
contributo per fare fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica              
alle produzioni agricole, ai pascoli ed agli allevamenti zootecnici             
ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 15 febbraio 1994, n.            
8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per                   
l'esercizio dell'attivita' venatoria); per i danni prodotti                     
all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna                   
selvatica nei confronti delle quali e' consentito l'esercizio                   
venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a           
cui e' affidata la gestione venatoria.                                          
NOTA ALL'ART. 59                                                                
Comma 3                                                                         
1) Il testo dell'art. 17 della legge regionale  15 febbraio 1994, n.            
8 e' il seguente:                                                               
"Art. 17 - Danni alle attivita' agricole                                        
(sostituito dall'art. 14, L.R. 16 febbraio 2000, n. 6)                          
1. Gli oneri relativi ai contributi per i danni arrecati alle                   
produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed            
a pascolo dalle specie di fauna selvatica cacciabile o da sconosciuti           
nel corso dell'attivita' venatoria sono a carico:                               
a) degli ambiti terrioriali di caccia qualora si siano verificati nei           
fondi ivi ricompresi;                                                           
b) dei titolari dei centri privati della fauna allo stato naturale di           
cui all'art. 41 e delle aziende venatorie di cui all'art. 43, qualora           
si siano prodotti, ad opera delle specie cacciabili ammesse nei                 
rispettivi piani produttivi o di gestione, nei fondi inclusi nelle              
rispettive strutture;                                                           
c) dei proprietari o conduttori dei fondi rustici di cui ai commi 3 e           
8 dell'art. 15 della legge statale, nonche' dei titolari delle altre            
strutture territoriali private di cui al Capo V, qualora si siano               
verificati nei rispettivi fondi;                                                
d) delle Province, qualora siano provocati nelle zone di protezione             
di cui all'art. 19 e nei parchi e nelle riserve naturali regionali,             
comprese quelle aree contigue ai parchi dove non e' consentito                  
l'esercizio venatorio.                                                          
2. Le Province concedono contributi per gli interventi di prevenzione           
e per l'indennizzo dei danni:                                                   
a) provocati da specie cacciabili ai sensi del comma 1, lett. d);               
b) provocati nell'intero territorio agro-silvo-pastorale da specie              
protette, dal piccione di citta' (Columba livia, forma domestica) o             
da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche                          
temporanemente, per ragioni di pubblico interesse.".                            

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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