REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

           TITOLO IV                                                            
      DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE                                    
      ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                         
          Art. 58                                                               
Semplificazione ed accelerazione delle procedure                                
1. La Regione in applicazione dell'articolo 37, comma 2, della legge            
regionale n. 6 del 2004 emana apposite direttive volte alla                     
semplificazione delle procedure per il rilascio dei pareri di                   
conformita', dei nulla-osta e per la formulazione delle valutazioni             
d'incidenza ad opera dei soggetti gestori delle Aree protette e dei             
siti della Rete natura 2000.                                                    
2. Qualora i programmi e i progetti relativi agli interventi, agli              
impianti, alle opere e alle attivita' sottoposti al parere di                   
conformita' ai sensi degli articoli 39 e 48 o al rilascio del                   
nulla-osta di cui agli articoli 40 e 49 siano soggetti a valutazione            
di impatto ambientale ai sensi della legge regionale 18 maggio 1999,            
n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto                    
ambientale) o a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 6               
della legge regionale n. 7 del 2004, il parere di conformita' e il              
nulla-osta vengono acquisiti nell'ambito dei suddetti procedimenti ed           
in applicazione delle modalita' e dei principi di cui al comma 1.               
NOTE ALL'ART. 58                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.37 della legge regionale  24 marzo 2004, n. 6,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 37 - Disciplina dei procedimenti amministrativi                           
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle materie demandate               
alla sua competenza legislativa, regolamentare ed amministrativa,               
regola i procedimenti amministrativi in coerenza con le norme                   
generali sull'azione amministrativa dettate dallo Stato e nel                   
rispetto delle attribuzioni normative degli Enti locali.                        
2. La Regione, nel disciplinare i procedimenti amministrativi, regola           
le forme di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti,                
anche al fine di facilitare l'accesso ai servizi della pubblica                 
Amministrazione da parte dei cittadini, favorendo quando possibile e            
opportuno, la modalita' dello Sportello Unico nei confronti dei                 
soggetti fruitori dei servizi o destinatari degli atti.                         
3. Gli indirizzi regionali per la formazione nella pubblica                     
Amministrazione di cui all'articolo 38 della legge regionale 30                 
giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di               
accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita,                    
attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione                  
professionale, anche in integrazione tra loro) tengono in specifica             
considerazione le finalita' di cui al comma 2 e le connesse                     
esigenze.                                                                       
4. La Regione sottoscrive con le Amministrazioni interessate dai                
procedimenti amministrativi nelle materie di cui al comma 1, accordi            
finalizzati a garantire forme di collaborazione fra Regione, Enti               
locali e Amministrazioni competenti.                                            
5. Al fine di attuare concrete forme di semplificazione, la Regione             
indirizza l'intervento legislativo in funzione di:                              
a) individuare le attivita' che possono essere esercitate sulla base            
di un'autocertificazione circa il possesso dei requisiti previsti               
dalle norme di legge;                                                           
b) attribuire, quando possibile, in capo ad un unico soggetto la                
responsabilita' del rilascio di provvedimenti di autorizzazione o               
concessione laddove richiesti per legge;                                        
c) realizzare un monitoraggo sull'efficacia delle riforme introdotte            
e delle loro applicazioni.                                                      
6. La Regione regola gli istituti necessari a favorire processi di              
innovazione amministrativa e gestionale, valorizzando le esperienze             
attuate e favorendone l'ulteriore sviluppo ai fini della massima                
fruibilita' da parte dei cittadini e degli utenti.                              
7. La Giunta regionale approva, anche sulla base delle proposte e               
delle osservazioni delle Autonomie locali, delle organizzazioni                 
sindacali, delle categorie produttive e, per i procedimenti di                  
propria competenza, delle Camere di Commercio Industria Artigianato e           
Agricoltura, un programma annuale di semplificazione rivolto a                  
materie di particolare interesse per lo sviluppo economico,                     
territoriale e sociale della Regione.                                           
Comma 2                                                                         
2) Il testo dell'art. 6 della legge regionale  14 aprile 2004, n. 7,            
e' il seguente:                                                                 
"Art. 6 - Valutazione di incidenza su progetti e interventi                     
1. La valutazione di incidenza su progetti e interventi e' effettuata           
dal soggetto competente all'approvazione del progetto o                         
dell'intervento nel rispetto delle direttive regionali di cui                   
all'articolo 2, delle misure di conservazione e degli eventuali piani           
di gestione adottati dai competenti enti in attuazione dell'articolo            
3.                                                                              
2. La valutazione di incidenza sugli interventi e progetti soggetti             
alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della              
legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di             
valutazione dell'impatto ambientale) e' ricompresa e sostituita da              
tale procedura ai sensi dell'articolo 17 della medesima legge.                  
3. Per le finalita' di cui al comma 1 l'ente competente puo'                    
avvalersi, previa convenzione della Provincia.".                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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