LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13
STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
TITOLO VI
IL SISTEMA AMMINISTRATIVO REGIONALE
CAPO I
Rapporti istituzionali
Art. 57
Rapporti con Universita' e Scuola
1. La Regione sostiene la promozione e la qualificazione delle
Universita' e delle Istituzioni scolastiche.
2. Nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle
proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la
collaborazione e definisce i rapporti con le Universita' e le
Istituzioni scolastiche.