REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

           TITOLO IV                                                            
      DISPOSIZIONI COMUNI ALLE AREE PROTETTE                                    
      ED AI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                         
          Art. 57                                                               
Poteri sostitutivi                                                              
1. In caso di accertata e persistente inattivita' nell'esercizio                
delle funzioni previste dalla presente legge, da parte degli Enti di            
gestione delle Aree protette, delle Province e degli altri Enti                 
locali, la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo            
30 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema               
amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni                   
internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con                     
l'Universita').                                                                 
NOTA ALL'ART. 57                                                                
Comma 1                                                                         
1) Il testo dell'art.30 della legge regionale  24 marzo 2004, n. 6,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 30 - Potere sostitutivo                                                   
Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999                
1. Nelle materie di popria competenza legislativa, la Regione, nel              
rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere              
sostitutivo sugli Enti locali nei casi incui vi sia una accertata e             
persistente inattivita' nell'esercizio obbligatorio di funzioni                 
amministrative e cio' sia lesivo di rilevanti interessi del sistema             
regionale e locale.                                                             
2. A tal fine, la Giunta regionale, sentita la commissione di esperti           
designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui                     
all'articolo 28, chiamata ad esprimersi in merito alla sussistenza              
dei presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, assegna                 
all'ente inadempiente un termine per provvedere non inferiore a                 
trenta giorni, salvo deroga motivata da ragoni d'urgenza.                       
3. Decorso inutilmente tale termine e sentito l'ente interessato, gli           
atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche               
attraverso la nomina di un Commissario, dandone comunicazione alla              
Conferenza Regione-Autonomie locali.                                            
4. Le procedure del presente articolo si applicano a tutti i casi di            
potere sostitutivo pevisti dalla legislazione regionale vigente, che            
si intendono modificati.                                                        
5. L'articolo 16 della legge regionale n. 3 del 1999 e' abrogato.".             

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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