REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                  TITOLO V                                                      
         LA FORMAZIONE DELLE LEGGI                                              
          E DEI REGOLAMENTI                                                     
          Art. 56                                                               
Emanazione dei Regolamenti                                                      
1. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Giunta           
regionale, fatte salve le procedure di cui agli articoli 28, comma 4,           
lettera n) e 49, comma 2, previa deliberazione della Giunta regionale           
su proposta degli Assessori competenti.                                         
2. Il decreto reca in premessa gli elementi essenziali relativi al              
fondamento giuridico del regolamento.                                           
3. La legge puo' prevedere che l'adozione di un regolamento sia                 
preceduta dal parere della Consulta di garanzia statutaria.                     
4. I regolamenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della                 
Regione, in una sezione distinta dalle leggi e secondo una propria              
numerazione progressiva.                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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