REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 31 marzo 2005, n. 13

STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

                  TITOLO V                                                      
         LA FORMAZIONE DELLE LEGGI                                              
          E DEI REGOLAMENTI                                                     
          Art. 54                                                               
Testi unici                                                                     
1. Al fine di attuare un processo di razionalizzazione e                        
semplificazione della normativa regionale, l'Assemblea legislativa              
riunisce e coordina la legislazione vigente in testi unici, in                  
conformita' ai seguenti criteri:                                                
a) il testo unico disciplina l'intero settore considerato, indicando            
espressamente le disposizioni abrogate;                                         
b) la redazione del testo unico tende a ridurre il numero delle                 
disposizioni originarie, riservando alle norme riunificate il compito           
di determinare discipline generali e direttive e attribuendo alla               
Giunta regionale l'eventuale ulteriore disciplina in forma                      
regolamentare;                                                                  
c) nel testo unico possono essere riunificate anche disposizioni                
formalizzate con regolamento se cio' e' necessario ai fini di un                
coordinamento organico della disciplina;                                        
d) le disposizioni riunite nel testo unico esprimono il testo vigente           
del complesso di norme da esso coordinate, tenendo conto delle                  
abrogazioni e della cessata vigenza per qualsiasi causa, ma anche di            
materie riservate alla competenza regolamentare dei Comuni, nonche'             
delle esigenze di aggiornamento derivanti da pronunce della Corte               
Costituzionale, da modifiche dei principi fondamentali di cui                   
all'articolo 117 della Costituzione, dalla normativa comunitaria e da           
qualsiasi altra causa;                                                          
e) previa verifica della funzionalita' e snellezza dei procedimenti             
disciplinati dalla legislazione vigente, il testo unico modifica le             
disposizioni che prevedono passaggi procedimentali, cui non                     
corrisponde una rilevante e comprovata utilita' nell'acquisizione               
degli elementi di valutazione necessari all'adozione del                        
provvedimento.                                                                  
2. L'Assemblea legislativa, con propria delibera, individua i casi ed           
avvia le procedure per la definizione del testo unico, e puo'                   
incaricare la Giunta di predisporre il progetto di testo unico,                 
indicando le fonti legislative e regolamentari da raccogliere e                 
stabilendo un termine entro cui operare il riordino delle materie.              
3. I testi unici sono, di norma, approvati con procedura redigente.             
4. Nel tempo fissato per portare all'esame dell'Assemblea il testo              
unico, le proposte di modifica dei provvedimenti oggetto del                    
coordinamento o del riordino, se formalmente presentate, sono sospese           
sino all'emanazione del testo unico o possono formare oggetto di                
modifica della delibera di cui al comma 2.                                      

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina