REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6

DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE E DELLA GESTIONE DEL SISTEMA REGIONALE DELLE AREE NATURALI PROTETTE E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000

             TITOLO III                                                         
     COMPONENTI DEL SISTEMA REGIONALE                                           
     DELLE AREE PROTETTE                                                        
     E DEI SITI DELLA RETE NATURA 2000                                          
CAPO I                                                                          
Parchi regionali                                                                
Sezione I                                                                       
Istituzione e gestione                                                          
          Art. 53                                                               
Istituzione                                                                     
1. All'istituzione delle Aree di riequilibrio ecologico provvedono le           
Province territorialmente interessate tenendo conto dei criteri,                
degli indirizzi, della localizzazione di massima definiti dalla                 
Regione attraverso il Programma regionale di cui all'articolo 12, ed            
in osservanza delle finalita' e degli specifici obiettivi gestionali            
previsti dalla presente legge.                                                  
2. Nel caso in cui l'Area di riequilibrio ecologico interessi il                
territorio di piu' Province le stesse provvedono d'intesa tra di loro           
alla sua istituzione; l'intesa e' promossa dalla Provincia                      
maggiormente interessata territorialmente.                                      
3. Contenuti minimi della proposta d'istituzione delle Aree di                  
riequilibrio ecologico sono:                                                    
a) le finalita';                                                                
b) la perimetrazione;                                                           
c) gli obiettivi gestionali specifici;                                          
d) le misure di incentivazione, di sostegno e di promozione per la              
conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche,             
culturali e paesaggistiche del territorio.                                      
4. La Provincia, al fine della predisposizione della proposta                   
d'istituzione di cui al comma 3, tenendo anche conto delle                      
indicazioni contenute nel Programma regionale di cui all'articolo 12            
e sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente                 
rappresentative in ambito regionale e la Commissione consultiva                 
prevista al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 8 del             
1994, nonche' le associazioni ambientaliste aventi una rilevante                
rappresentativita' a livello regionale, convoca un'apposita                     
conferenza a cui sono chiamati a partecipare i Comuni, le Comunita'             
montane e le altre forme associative di cui alla legge regionale n.             
11 del 2001 territorialmente interessate.                                       
5. Le Province provvedono all'istituzione delle Aree di riequilibrio            
ecologico gia' previste dagli strumenti urbanistici comunali su                 
proposta dei Comuni e in conformita' al Programma regionale di cui              
all'articolo 12.                                                                
NOTA ALL'ART. 53                                                                
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art.10 della legge regionale  15 febbraio 1994, n. 8 e'           
riportato nella nota all'art. 50.                                               

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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